PDL 1370

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1370

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIMIANI, VACCARI, TONI RICCIARDI, MARINO, GIRELLI, ANDREA ROSSI, DI SANZO, MANZI

Disposizioni concernenti la prevenzione e il controllo della proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo nonché la prevenzione e l'indennizzo dei danni alle imprese zootecniche

Presentata il 4 agosto 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Il lupo è una specie rigorosamente protetta dalla normativa internazionale (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddetta «direttiva habitat» e Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa) e nazionale (legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che ha dato attuazione alla direttiva habitat).
Su incarico del Ministero dell'ambiente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha realizzato un progetto di monitoraggio del lupo su scala nazionale i cui dati, pubblicati nel maggio del 2022, hanno confermato che negli ultimi decenni la specie si è espansa naturalmente in gran parte del territorio italiano. L'obiettivo di tale monitoraggio, svolto tra ottobre 2020 e aprile 2021, era quello di fornire, attraverso i dati raccolti e la rete creata, un supporto agli enti locali e ai parchi nazionali per una corretta conservazione del lupo e per mitigare i conflitti di questo predatore con le attività dell'uomo.
Nella campagna di campionamento, svolta da una rete di 3.000 persone, opportunamente formate e appartenenti a 20 parchi nazionali e regionali, 19 regioni e province autonome, 10 università e musei, 5 associazioni nazionali (Aigae, Cai, Legambiente, Lipu, Wwf Italia), 34 associazioni locali, 504 reparti del Comando delle unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, sono stati raccolti 24.490 segni di presenza della specie.
Sulla base del monitoraggio svolto dall'ISPRA è emerso che un numero stimato di circa 950 esemplari di lupi si muove nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2.400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola. Complessivamente, quindi, in Italia si stima la presenza di circa 3.300 lupi.
Dalle analisi genetiche condotte sui campioni raccolti nell'area peninsulare sono stati identificati geneticamente 513 individui di lupo. Il 72,7 per cento non ha mostrato ai marcatori molecolari analizzati alcun segno genetico di ibridazione recente o antica con il cane (Canis lupus familiaris), l'11,7 per cento mostrava segni di ibridazione recente con il cane domestico, il 15,6 per cento ha mostrato segni di più antica ibridazione.
In Italia, inoltre, si stimano, in base ai dati forniti dal Ministero della salute, tra i 500.000 e i 700.000 cani vaganti. Un dato destinato a salire visto l'aumento esponenziale dei cani catturati e rinchiusi in strutture ad hoc.
In Europa, la potenziale ibridazione con il cane rappresenta una tra le principali minacce per la conservazione del lupo. L'ibridazione lupo-cane determina l'introduzione di geni non adattativi nella popolazione selvatica e può modificare l'identità genetica e, conseguentemente, l'ecologia, la morfologia, il comportamento e gli adattamenti, mettendo così in pericolo il patrimonio genetico evoluto nel corso dei millenni e che ha permesso al lupo di sopravvivere e di adattarsi al mutamento delle condizioni ambientali.
La presenza di cani vaganti e di ibridi lupo-cane in molte realtà rurali sta diventando insostenibile anche in virtù del fatto che l'eventuale predazione di bestiame non sempre viene risarcita poiché non può essere accertato con sicurezza che sia avvenuto per responsabilità del lupo. Gli stessi veterinari che vengono interpellati in caso di danni non riescono a distinguere la causa della morte degli animali in quanto non si è in grado di distinguere se l'aggressione sia imputabile al lupo, all'ibrido lupo-cane o al cane.
In totale, in riferimento al periodo 2015-2019, secondo l'ISPRA, sono stati raccolti dati relativi a 17.989 eventi di predazione accertati, per una media di circa 3.597 eventi ogni anno. L'andamento temporale degli eventi di predazione a livello nazionale ha mostrato una generale tendenza all'aumento con un numero di eventi di predazione accertati del 23,5 per cento. A seguito dei 17.989 eventi di predazione totali, sempre secondo l'ISPRA, sono stati registrati come predati un totale di 43.714 capi di bestiame, per una media di circa 8.742 capi ogni anno.
Le somme concesse a titolo di indennizzo durante il periodo 2015-2019 sono risultate in totale pari a euro 9.006.997, per una media di euro 1.801.367 annui. Gli importi erogati a titolo di indennizzo si riferiscono al 77 per cento degli eventi di predazione, poiché nel restante 23 per cento nessuna informazione era disponibile riguardo ad eventuali compensazioni economiche del danno.
Va sottolineato come non sempre tutti gli allevatori colpiti dal danno fanno richiesta di indennizzo. Ciò può essere dovuto ai lunghi tempi di attesa per l'erogazione degli indennizzi, con grandi differenze tra le diverse regioni, alla scarsità o assenza di attività di supporto e consulenza tecnica volte ad affiancare gli allevatori nel ridurre e prevenire i danni da predazione, all'inadeguatezza delle misure economiche per garantire tutti gli strumenti necessari a tal fine, compreso il lavoro supplementare necessario, alla debolezza o assenza di politiche di settore incentrate a valorizzare e rendere riconoscibili al cittadino i prodotti dei medi e piccoli allevatori estensivi rispetto a prodotti industriali: motivazioni, tutte, che negli anni hanno eroso l'indispensabile relazione fiduciaria con le istituzioni preposte.
I risultati, secondo l'ISPRA, indicano però una chiara scala di priorità nel mettere in atto azioni necessarie a ridurre l'impatto del lupo, e quindi dei canidi, sul comparto zootecnico soprattutto nelle aziende con danni ingenti e cronici, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli allevatori più a rischio, ridurre le spese per indennizzi a carico delle amministrazioni e, soprattutto, prevenire il conflitto tra la conservazione del lupo e la zootecnia.
A preoccupare gli allevatori sarebbero proprio le conseguenze che le predazioni di lupi e canidi hanno sulla filiera casearia: gli animali aggrediti riducono la produzione di latte, che solitamente viene trasformato in formaggio, provocando ulteriori perdite economiche e mettendo a rischio le fragili realtà occupazionali dell'area.
L'incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi e canidi agli allevamenti, in molte regioni del nostro Paese, sta causando un inasprimento della tensione sociale, soprattutto tra le imprese medie e piccole e gli addetti interessati. Tale fenomeno assume quindi i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di plurali iniziative da parte dello Stato e delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere misure di prevenzione e di contrasto.
Appare quindi evidente la necessità di un intervento del legislatore che possa coniugare la difesa del lupo con il contrasto alla diffusione dei canidi ibridi e la tutela della biodiversità con la salvaguardia delle attività zootecnica e agricola.
La presente proposta di legge si pone questo obiettivo, prevedendo sia un piano straordinario finalizzato alla sterilizzazione degli ibridi lupo-cane, sia l'istituzione di due fondi statali relativi al risarcimento dei danni alle imprese e alla prevenzione degli attacchi dei predatori.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 reca disposizioni concernenti il contrasto della proliferazione di canidi derivanti dall'ibridazione tra lupo e cane.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il comma 1 istituisce un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026, con la finalità di contrastare e prevenire la diffusione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo, anche per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici.
Il comma 2 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della normativa europea e internazionale relativa alle specie animali selvatiche, vengano individuate le misure di cui al comma 1.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria.
Il comma 4 sancisce il divieto dell'allevamento, della detenzione, del trasporto, del commercio e della vendita di ibridi lupo-cane domestico.
L'articolo 2 introduce un fondo per gli indennizzi dei danni causati da lupi, ibridi tra lupo e cane, cani randagi o inselvatichiti.
Il comma 1, al fine di assicurare indennizzi per i danni, sia diretti che indiretti, causati alle produzioni zootecniche da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi tra lupo e cane, cani randagi o inselvatichiti, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle regioni. I danni indiretti si riferiscono ai mancati ricavi per stress da riduzione o interruzione di produzione di latte per un determinato periodo o aborti successivi all'aggressione. Gli indennizzi dovranno essere corrisposti rapidamente: si prevede infatti che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
Il comma 2 dispone che i criteri e le modalità di ripartizione di tale fondo siano stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 3 reca infine la copertura finanziaria.
L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un ulteriore fondo per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati da lupi e canidi, con una dotazione di 15 milioni di euro annui, da destinare alle regioni per l'erogazione di contributi per attività di custodia, servizi di guardiania, installazione di recinzioni e di sistemi di videosorveglianza, servizi di assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi, al fine di evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
Il comma 2 sancisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione di tale fondo, nonché ulteriori tipologie di intervento rispetto a quelle già indicate al comma 1.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni concernenti il contrasto della proliferazione dei canidi derivanti dall'ibridazione tra lupo e cane)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo per il finanziamento delle misure previste dal comma 2 per contrastare e prevenire la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione tra il lupo e il cane, nonché per contribuire a prevenire gli eventuali danni sanitari, economici ed ecologici connessi alla citata proliferazione. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Le misure di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della normativa europea e internazionale relativa alle specie animali selvatiche. Le misure di cui al comma 1 riguardano, in particolare:

a) l'esecuzione di analisi molecolari per l'identificazione dell'ibridazione tra lupi e cani da parte di laboratori qualificati e certificati, che utilizzino pannelli di marcatori comparabili con quelli utilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e protocolli validati dall'Istituto medesimo;

b) l'istituzione di squadre di operatori specificamente formati per la gestione, anche in circostanze di emergenza, delle problematiche dovute alla presenza di esemplari ibridi tra lupo e cane confidenti e urbani, comprese la cattura, la sterilizzazione e la liberazione degli animali medesimi. A tal fine, l'ISPRA predispone, con la collaborazione del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, un protocollo per il monitoraggio del comportamento dei canidi selvatici confidenti e urbani e per l'esecuzione di interventi per la prevenzione e la gestione delle connesse problematiche;

c) l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione dei cittadini sul corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di canidi derivanti dall'ibridazione tra il lupo e il cane sono vietati. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare enti di ricerca a svolgere progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di tali ibridi. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 2.
(Fondo per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati da lupi, ibridi tra lupo e cane, cani randagi o inselvatichiti)

1. Per l'erogazione di indennizzi per i danni, sia diretti sia indiretti, causati alle produzioni zootecniche da lupi, da ibridi tra lupo e cane e da cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per il risarcimento dei danni causati da lupi, da ibridi tra lupo e cane e da cani randagi o inselvatichiti, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle regioni. Le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi di cui al primo periodo devono concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.
(Fondo per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati da lupi e canidi)

1. Al fine di prevenire danni arrecati alle produzioni zootecniche da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle regioni per l'erogazione di contributi per attività di custodia, servizi di guardiania, installazione di recinzioni e di sistemi di videosorveglianza, servizi di assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi, al fine di evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite ulteriori tipologie di intervento rispetto a quelle indicate al comma 1 e sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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