PDL 1369

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1369

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

Presentata il 4 agosto 2023

torna su

Onorevoli Deputati! – La presente proposta di legge affronta una questione molto delicata e sempre più avvertita nella coscienza civile e nel dibattito pubblico in Italia e in Europa: il diritto di coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche a non subire, dopo la guarigione, discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò che riguarda l'accesso ai servizi bancari e assicurativi e alle procedure di adozione. In entrambi i casi, infatti, la legislazione vigente e le prassi contrattuali contemplano la possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute dei contraenti e dei richiedenti; nel caso della stipula di contratti bancari e assicurativi, al consumatore vengono richieste informazioni sullo stato di salute e, in caso di pregresse patologie oncologiche, la storia medica del consumatore può giustificare l'imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli normalmente e normativamente previsti, oltre a incidere in modo specifico sulla valutazione del rischio dell'operazione e della stessa solvibilità del consumatore. Precise indicazioni sul superamento della discriminazione delle persone che sono state affette da malattie oncologiche nell'accesso ai servizi bancari e assicurativi provengono dall'esperienza di alcuni Stati membri dell'Unione europea. È il caso, in particolare, di Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo, che già si sono dotati di specifici strumenti legislativi che impediscono agli operatori bancari e assicurativi di considerare la storia clinica del consumatore che sia stato affetto da patologia oncologica, trascorso un determinato periodo di tempo dalla guarigione. Analoghe indicazioni sono contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su Rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI)). In particolare, nell'enunciazione dei campi di azione – al paragrafo 125 – il Parlamento «chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età». Per fare fronte a tale situazione, in linea con le indicazioni europee, la proposta di legge detta specifiche disposizioni volte ad assicurare la parità di trattamento per gli ex pazienti oncologici negli ambiti considerati, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recependo indicazioni provenienti non solo dall'Unione europea, ma anche dall'esperienza giuridica di altri Stati membri dell'Unione, come Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.
L'articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.
L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che – trascorso il medesimo periodo – tali informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipulazione prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli, con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.
L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) – relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale – e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) – relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari.
L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Il comma 1 prevede che la Consulta sia istituita presso il Ministero della salute e che, con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la sua costituzione. Il comma 1 disciplina altresì la composizione della Consulta, prevedendo che la stessa sia composta da rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e da persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. Si prevede inoltre che la Consulta sia composta in modo da rispettare la parità di genere e che venga rinnovata ogni quattro anni; i suoi membri, infine, non potranno svolgere più di due mandati consecutivi. Il comma 2 elenca le competenze della Consulta, che possono essere distinte in competenze di vigilanza e competenze relative all'attuazione della legge. Accanto a una generale funzione di vigilanza (lettera a)), infatti, si prevede che la Consulta possa raccogliere segnalazioni, eventualmente inoltrandole alle autorità di vigilanza (lettera c)) e che possa fornire pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della legge (lettera d)). Si prevede poi che la Consulta ogni due anni formuli al Ministro della salute la proposta di decreto per la revisione, con riferimento a particolari patologie, dei termini e dei requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge.
Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il comma 1 prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Consulta, individui con proprio provvedimento le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, anche predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipulazione dei contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, ai princìpi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difformi.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.
(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni della presente legge.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali possono essere stabiliti termini e requisiti terapeutici diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute»;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: «adottivi» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo»;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo».

Art. 4.
(Consulta nazionale per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in italy, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.
2. La Consulta esercita le seguenti funzioni:

a) vigila sull'attuazione della presente legge;

b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;

c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le trasmette alle autorità di vigilanza;

d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;

e) promuove adeguata conoscenza delle disposizioni della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;

f) formula una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta di cui all'articolo 4, con propria deliberazione, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, anche predisponendo formulari e modelli. I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei princìpi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

torna su