PDL 1368

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1368

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIOZZI

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive

Presentata il 4 agosto 2023

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Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni gli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive sono aumentati considerevolmente e, tra questi, sono particolarmente rilevanti gli atti commessi in danno di arbitri e di altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara.
Secondo quanto riportato dall'Osservatorio sulla violenza agli ufficiali di gara, istituito nel 2007 dall'Associazione italiana arbitri (AIA) della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), quale strumento di monitoraggio degli atti di violenza in danno dei propri associati, tra le principali forme di violenza possiamo annoverare: la violenza fisica grave, cioè la violenza che procura un danno fisico all'ufficiale di gara, accertato mediante refertazione sanitaria; la violenza fisica, senza accertamento da parte di un presidio ospedaliero; la violenza tentata da parte di tesserati (calciatori, allenatori e dirigenti) che, però, non cagiona danni fisici all'ufficiale di gara; la violenza morale, ossia condotte discriminatorie in danno degli ufficiali di gara poste in essere da soggetti tesserati.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel corso della stagione calcistica 2018-2019, sono stati oltre 450 gli episodi di violenza, gran parte dei quali verificatisi nelle categorie inferiori (prima, seconda e terza categoria) o in quelle in cui giocano i più piccoli (juniores, allievi e giovanissimi) ad opera di giocatori, dirigenti o soggetti estranei. È rilevante notare come gli episodi di violenza fisica e di violenza fisica grave superino il 60 per cento del totale e che una percentuale significativa riguardi atti di violenza contro le donne. Appare evidente, dunque, come il solo ordinamento sportivo, nonostante il grande impegno e la ferma condanna della violenza, non sia in grado di garantire una piena ed effettiva tutela nei confronti delle persone offese.
Lo sport rappresenta, soprattutto nella fase della formazione giovanile, un veicolo importante per affermare i valori che dovrebbero essere alla base di ogni società civile. Princìpi quali il rispetto degli altri, il sacrificio, la giustizia e l'educazione hanno da sempre contraddistinto gli ambienti sportivi, frequentati in larga parte da bambini e adolescenti. Nello specifico le federazioni sportive costituiscono, al pari della scuola e delle famiglie, un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle future generazioni, nei confronti delle quali lo Stato deve adempiere ad una funzione di tutela e di garanzia.
I risvolti sociali dello sport sono stati presi in considerazione in passato dalle istituzioni: ciò è accaduto guardando all'attività sportiva piuttosto come ad uno strumento, un mezzo di promozione e di esercizio di altri diritti della personalità umana, diritti fondamentali come l'istruzione, la salute e la tutela dell'ambiente, e di valori quali la competizione leale e la solidarietà, ma soprattutto dei diritti umani. La diffusione della pratica sportiva in quasi tutte le società del mondo contemporaneo rappresenta, dunque, il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto da un punto di vista civile, sociale e culturale, quale importante strumento formativo non solo d'integrazione sociale e di diffusione di valori universali positivi, ma anche quale veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale. A dimostrazione di ciò, infatti, è in fase di approvazione definitiva una legge costituzionale volta ad inserire all'articolo 33 della Costituzione un comma aggiuntivo, finalizzato al riconoscimento, a livello costituzionale, del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
La figura dell'arbitro svolge un ruolo di vitale importanza all'interno del quadro sin qui delineato. Pertanto si rende necessario un intervento normativo per salvaguardare il ruolo dell'ufficiale di gara e dei suoi collaboratori e dello sport più in generale. I maltrattamenti e le aggressioni degli arbitri, uniti agli effetti della pandemia di COVID-19 e ad un sistema di incentivi e benefìci ritenuto non più sufficiente, rendono sempre più difficile l'avvicinamento all'arbitraggio da parte di ragazzi e ragazze. Infatti, si stima che dal 2018 ad oggi l'AIA abbia perso tra i 500 e i 550 direttori e assistenti di gara, perdita che si ripercuote inevitabilmente sulla regolarità degli eventi sportivi e di conseguenza sulla funzione educativa affidata allo sport.
La normativa italiana in materia prevede specifici casi di applicazione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, giornalisticamente conosciuto come «DASPO», la cui disciplina la presente proposta di legge intende estendere ai soggetti imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. A carico di tali soggetti si prevede anche l'obbligo di firma, per un tempo diverso a seconda del tipo di reato commesso.
Inoltre, la presente proposta di legge intende introdurre aggravanti specifiche di pena per le ipotesi di lesioni personali o omicidio preterintenzionale di un arbitro o di un altro soggetto che assicuri la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-sexies»;

b) all'articolo 6, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata della stessa e del divieto di cui al comma 1 non può essere inferiore a:

a) tre anni, nei casi di lesioni personali;

b) cinque anni, nei casi di lesioni personali gravi o gravissime;

c) dieci anni, nei casi di omicidio preterintenzionale»;

c) all'articolo 6-quinquies il comma 1-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 6-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 6-sexies. – (Lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive) – Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584 del codice penale la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di arbitri o di altri soggetti designati dalla federazione di appartenenza per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva o per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso a causa o in occasione di quest'ultima».

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