PDL 1363

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1363

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
IAIA, MATTIA, VARCHI, ANTONIOZZI, CERRETO, GARDINI, URZÌ, AMORESE, MILANI, LAMPIS, MAIORANO, DONDI, ALMICI, MARCHETTO ALIPRANDI, MALAGUTI, BUONGUERRIERI, BENVENUTI GOSTOLI, FABRIZIO ROSSI, RACHELE SILVESTRI, PELLICINI, PULCIANI, CANNATA, DE CORATO, MATTEONI, MATERA, GIOVINE, CONGEDO, AMICH, LA SALANDRA, COLOMBO, GIORGIANNI, CARETTA, CIABURRO, RAIMONDO, MACCARI, LOPERFIDO, MAULLU, LA PORTA, LANCELLOTTA, DI GIUSEPPE, RUSPANDINI, POLO, SCHIANO DI VISCONTI, ZUCCONI, ZURZOLO, FOTI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la repressione dei reati contro l'ambiente, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche

Presentata il 3 agosto 2023

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Onorevoli Colleghi! – La cura dell'ambiente naturale e delle persone e le più ampie questioni riguardanti il rapporto tra gli esseri umani e l'ecosistema rappresentano un interesse pubblico primario che necessita di un'adeguata governance ambientale, ovvero di nuove disposizioni, maggiormente efficaci, per eliminare i punti deboli attualmente presenti nell'ordinamento giuridico al fine di poter affrontare con maggiore efficacia i rischi ambientali.
Attualmente, non è più possibile definire emergenza ambientale ciò che è riferito ai soli singoli ed occasionali eventi che, incidendo drammaticamente sulle tradizionali matrici ambientali di acqua, aria e suolo, causano danni irreparabili all'ecosistema. Oltre a ciò, si deve ulteriormente dibattere di un aggiuntivo fenomeno criminale organizzato illecito che è causa di un più vasto, esteso e dannosissimo impatto ambientale. Esso si configura e articola in una struttura criminale complessa, avente finalità economico-imprenditoriali deviate perché utilizza e sfrutta sistemi e metodi corruttivi al fine di drenare illecitamente, e in maniera sistemica, i flussi di denaro pubblico distribuiti in tutto il territorio nazionale per il miglior funzionamento dei servizi necessari nei settori della filiera del ciclo dei rifiuti, del ciclo del cemento, delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. Fenomeno che è causa di ricadute sociali gravissime, perché pongono a rischio l'incolumità delle persone, la salute pubblica e l'integrità dei beni giuridici tutelati dall'ordinamento.
In tema di ecoreati è, quindi, ben conosciuta ed evidente la stretta e intima connessione esistente tra le associazioni criminali e il diritto penale ambientale, a causa di una diretta implicazione delle associazioni a delinquere, in particolare quelle di tipo mafioso.
Il tema è sempre più pericolosamente attuale, anche perché deve essere tenuto in buon conto l'evidente convergenza di interessi che collega la criminalità mafiosa e la criminalità economica, basata sul connubio esistente tra il possesso di un efficace metodo di controllo del territorio, posto a carico delle tradizionali componenti criminali e il tranquillizzante ma sviante utilizzo surrettizio dell'apparente volto legale di alcune imprese, di fatto aventi una reale diversa natura perché infiltrate o contigue alla criminalità organizzata stessa, per il perseguimento di interessi economici illeciti.
L'ordinamento italiano, al fine di contrastare le condotte illecite poste in essere delle organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso, ha recepito i contenuti della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, con la legge 22 maggio 2015, n. 68. La criminalità ambientale, infatti, costituisce una delle attività delinquenziali maggiormente lucrative al mondo, insieme al traffico di stupefacenti.
Con l'articolo 1 della citata legge n. 68 del 2015 si è quindi introdotto, nel libro secondo del codice penale, il nuovo titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente) con il quale si prevedono nuovi ulteriori delitti riguardanti l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica. In particolare, il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale sanzionando con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, chiunque abusivamente cagioni compromissioni o deterioramenti «significativi e misurabili» dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».
Le ulteriori fattispecie codicistiche penali di interesse disciplinano i reati di disastro ambientale (articolo 452-quater con pena edittale compresa tra cinque e quindici anni); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies con pena edittale compresa tra due e sei anni); di impedimento del controllo (articolo 452-septies con pena edittale compresa tra sei mesi e tre anni) e di omessa bonifica (articolo 452-terdecies con pena edittale compresa tra uno e quattro anni).
Con il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, è stato poi introdotto, nel medesimo titolo VI-bis del codice penale, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies con pena edittale compresa tra uno e sei anni).
Gli strumenti repressivi individuati per contrastare i fenomeni sono quelli del delitto, prevedendo circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale, anche connesse con ipotesi di delitti associativi e utilizzando misure cautelari reali come il sequestro e la confisca.
Anche le norme in materia ambientale, approvate con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, hanno disciplinato penalmente alcune condotte come la «combustione illecita di rifiuti» (articolo 256-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 con pena da due a cinque anni), nonché la «prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata» prevista all'articolo 318-ter, contenente una sorta di misura di estinzione del reato.
Naturalmente, per la disciplina della materia assume un ruolo particolarmente importante proprio il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, però, prevalentemente, illeciti amministrativi e reati contravvenzionali, ossia misure che non si sono rivelate in grado di garantire il livello di deterrenza necessario allo scopo, tanto da non potersi considerare idonee a garantire una sicurezza adeguata in materia ambientale. Tra esse, numerose sono le fattispecie che, pur se sintomatiche di condotte molto gravi, hanno però natura monosoggettiva come il trasporto di rifiuti da parte di conduttori non iscritti all'albo (articolo 256, comma 1), l'omessa redazione del modello unico di dichiarazione ambientale (articoli 189 e 258), le «immissioni in acque o in atmosfera senza autorizzazione» (articolo 256, comma 2), l'«abbandono di rifiuti anche pericolosi» (articolo 255). Tali comportamenti, di norma, sono puniti con sanzioni di lievissima entità amministrativa oppure con contravvenzioni e pene edittali minime.
Eppure è innegabile che, ad esempio, nel caso del rinvenimento di uno stoccaggio abusivo di migliaia di tonnellate di rifiuti all'interno di un capannone abbandonato, la polizia giudiziaria dovrebbe automaticamente, e non per discrezionalità dell'autorità giudiziaria competente come attualmente accade, ipotizzare immediatamente il reato di traffico illecito di rifiuti e non la fattispecie di discarica abusiva come accade ora. Realizzando quanto qui proposto, si attiverebbe invece la competenza della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo.
L'esperienza sul campo, consolidata, ha consentito di individuare alcune criticità del sistema sanzionatorio penale che riguardano, ad esempio, alcune contravvenzioni contenute nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per quanto riguarda il fenomeno dell'«abbandono dei rifiuti» l'articolo 255 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha dato buona prova in materia di deterrenza e repressione perché non ha impedito il fatto che le aree dove si concretizza il reato in oggetto si trasformino in delle vere e proprie discariche abusive.
Per tale motivo appare necessario novellare l'ordinamento giuridico, a partire dai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale perché rappresentano i cardini del sistema di prevenzione e sanzionatorio. Quindi si propone la previsione di una pena accessoria consistente nell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nel caso di compimento dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti. La confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ovvero che sono servite a commetterlo, è estesa al delitto di traffico illecito di rifiuti. La disciplina proposta prevede, quindi, anche la confisca quale misura di prevenzione per i valori posseduti in modo ingiustificato o sproporzionato rispetto al proprio reddito per taluni illeciti quali: il disastro ambientale, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e per l'ipotesi aggravata di associazione per delinquere. È stato previsto, altresì, che con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice debba ordinare anche il recupero e, se tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo i costi a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.
Significativo l'intervento in tema di ravvedimento operoso. Esso, originariamente previsto come causa di non punibilità, attualmente opera come circostanza di attenuazione della pena in favore di chi, rispettivamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l'attività illecita porti a conseguenze dannose ulteriori, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi ovvero collabori con l'autorità amministrativa o le Forze di polizia alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei colpevoli.
Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate all'ordinamento giuridico dalla presente proposta legge.
Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 255 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ponendo la fattispecie di abbandono di rifiuti nel novero dei reati contravvenzionali e non più in quello degli illeciti amministrativi.
Con l'articolo 2 si modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiungendo, tra le norme che puniscono la responsabilità amministrativa degli enti, le fattispecie di cui agli articoli 353 e 353-bis del codice penale concernenti, rispettivamente, la turbata libertà degli incanti e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Si incrementano poi i reati in materia ambientale considerati come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. A tale fine sono quindi ampliate le fattispecie che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione prevedendo, tra queste, anche la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, l'astensione dagli incanti, il trasferimento fraudolento di beni, la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.
Con l'articolo 3 si modifica la disciplina codicistica in materia di confisca, ritenendo determinante la visione strategica del contrasto delle articolazioni della criminalità organizzata ambientale mediante l'utilizzo di tecniche di aggressione investigativa vertenti sulle interazioni tra questa e le associazioni mafiose. Quindi, per le fattispecie relative all'inquinamento ambientale, quali la morte o le lesioni conseguenti al delitto di inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico o l'abbandono di materiale ad alta radioattività, il traffico illecito di rifiuti, anche con attività finalizzate a tale scopo, la pena è aumentata fino a un terzo.
Con l'articolo 4 si innova nel modo più efficace la disciplina vigente, poiché si prevede l'inserimento di una nuova ipotesi associativa all'interno dell'articolo 416-bis del codice penale relativo alle associazioni di tipo mafioso anche straniere. Si prevede che nei casi in cui l'associazione è finalizzata all'inquinamento ambientale, causa la morte o le lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, mira al traffico e all'abbandono di materiale ad alta radioattività, consiste in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ovvero è finalizzata al traffico illecito di rifiuti, la pena è aumentata fino a un terzo.
Con l'articolo 5 si modifica la fattispecie di disastro ambientale prevista dall'articolo 452-bis del codice penale, trasformando l'aggravante ad effetto comune, attualmente prevista dal secondo comma, in aggravante ad effetto speciale, con un pesante inasprimento del trattamento sanzionatorio, aumentato da un terzo alla metà della pena base. Inoltre, si aggiunge un'ulteriore aggravante ad effetto speciale, prevedendo un aumento della pena da un terzo a due terzi, per l'ipotesi di «deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto»; conseguentemente, si dispone l'abrogazione dell'articolo 733 del codice penale.
Con l'articolo 6 si modifica l'articolo 452-quater del codice penale, trasformando l'aggravante ad effetto comune, prevista dal secondo comma, in aggravante ad effetto speciale, determinando un congruo inasprimento del trattamento sanzionatorio, che varia da un terzo alla metà della pena base.
Con l'articolo 7, infine, si modifica il codice di procedura penale, introducendo il tema dei «reati spia» del delitto di «associazione per delinquere contro l'ambiente». Infatti, con la presente proposta di legge si modifica l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, attribuendo la competenza per materia alle Direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo competenti nel territorio. Tale scelta è compiuta nella consapevolezza che si attribuiscono ulteriori funzioni agli organi che meglio possono garantire un argine alla estrema pericolosità del fenomeno, in particolare perché riescono a limitare l'attività criminosa e l'attitudine delle associazioni specializzate nel compimento di ecoreati nel trasformarsi e rinnovarsi ininterrottamente, perché già in possesso delle professionalità altamente specializzate e in grado di svolgere attività inquirenti molto efficaci, superando le problematiche di rilevante complessità a cui si deve dare una positiva soluzione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;

b) all'articolo 25-undecies, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) per la violazione degli articoli 512-bis, 648 e 648-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 648-ter, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicentocinquanta quote».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 240-bis del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale)

1. All'articolo 416-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, nonché agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la pena è aumentata fino a un terzo».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 452-bis e abrogazione dell'articolo 733 del codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 452-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

2. L'articolo 733 del codice penale è abrogato.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 452-quater del codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 452-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, le parole: «452-quaterdecies e 630 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-quaterdecies e 630 del codice penale nonché dall'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

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