PDL 1360

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1360

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE MARIA, ORSINI, URZÌ, FORMENTINI, CAFIERO DE RAHO, ROSATO, ZARATTI, BRAGA, FRANCESCO SILVESTRI, BARELLI, RICHETTI, ZANELLA, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, ANTONIOZZI, ARRUZZOLO, ASCANI, ASCARI, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, BENVENUTI GOSTOLI, BENZONI, DEBORAH BERGAMINI, BERRUTO, BILLI, BOLDRINI, BONAFÈ, BONETTI, CANDIANI, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CARAMANNA, CARETTA, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CASU, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, CONGEDO, COPPO, CORTELAZZO, CUPERLO, CURTI, D'ALESSIO, D'ALFONSO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE BERTOLDI, DE CORATO, DE LUCA, DE PALMA, DEL BARBA, DI MAGGIO, DI SANZO, DORI, D'ORSO, FASSINO, FERRARI, FORATTINI, FORNARO, FRIJIA, FURFARO, GADDA, GARDINI, GATTA, GHIO, GHIRRA, GIGLIO VIGNA, GIORDANO, GIOVINE, GIRELLI, GRAZIANO, GRIPPO, GRUPPIONI, IACONO, IEZZI, LA SALANDRA, LACARRA, LAI, LANCELLOTTA, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MAERNA, MAIORANO, MALAGOLA, MALAGUTI, MALAVASI, MANGIALAVORI, MANZI, MARATTIN, MARCHETTO ALIPRANDI, MARINO, MARROCCO, MASCARETTI, MATERA, MATTEONI, MAZZETTI, MEROLA, MESSINA, MICHELOTTI, MOLLICONE, MORGANTE, MULÈ, NEVI, PADOVANI, NAZARIO PAGANO, PASTORINO, PATRIARCA, PELLA, PELLICINI, PELUFFO, PITTALIS, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAIMONDO, TONI RICCIARDI, ROSSELLO, ANDREA ROSSI, FABRIZIO ROSSI, ROTONDI, RUBANO, RUFFINO, GAETANA RUSSO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SARRACINO, SCHIANO DI VISCONTI, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, SOTTANELLI, SQUERI, STEFANAZZI, TABACCI, TASSINARI, TENERINI, TOSI, TREMAGLIA, VACCARI, ZURZOLO

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni
in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo

Presentata il 3 agosto 2023

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge trae la propria origine dal testo base dell'atto Camera n. 2395 adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, su proposta dello stesso primo firmatario della presente proposta di legge, al fine di recepire gli spunti emersi nel corso delle audizioni, dei lavori della Commissione e degli ulteriori approfondimenti interni nonché gli sviluppi più recenti della giurisprudenza anche della Suprema Corte di cassazione in materia.
Tale intervento legislativo, sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari, si poneva l'obiettivo di migliorare l'efficacia della normativa vigente in materia di benefìci in favore delle vittime di terrorismo, in particolare per la mancata attuazione di alcune disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, e di porre fine ai numerosi contenziosi giudiziari delle vittime nei confronti dello Stato.
La presente proposta di legge recepisce altresì le istanze dell'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'Unione familiari vittime per stragi e prevede una serie di disposizioni che modificano la disciplina attualmente in vigore per ovviare a profili di incostituzionalità ex articolo 3, primo comma, della Costituzione, nonché recano norme di interpretazione autentica in materia di benefìci economici, fiscali e pensionistici riconosciuti dallo Stato alle vittime decedute o rimaste invalide e ai loro familiari, a causa proprio degli atti terroristici avvenuti in Italia o all'estero.
Seppure numerosi sono stati gli interventi normativi volti a modificare la legge n. 206 del 2004, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, esistono ancora oggi delle differenze nell'attribuzione delle misure di ristoro e un'evidente disparità di trattamento, con inevitabili ripercussioni sul loro stato psico-fisico, già colpito dall'evento criminoso o luttuoso. Le vittime hanno infatti più volte chiesto una semplificazione normativa e burocratica allo scopo di prevedere una serie di interventi uniformi sugli aventi diritto dal punto di vista dei benefici sia risarcitori sia pensionistici.
In altri termini, la stratificazione delle norme, le rigidità dell'interpretazione e dell'applicazione amministrativa da parte dei diversi ministeri ed enti competenti per ciascun beneficio hanno comportato, come già evidenziato, differenze nell'attribuzione delle misure di ristoro addirittura tra vittime e familiari appartenenti alla stessa categoria di beneficiari. A questo si aggiunge la frequente inosservanza da parte dei richiamati enti delle indicazioni per l'attuazione della legge di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007, emanata dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, nonché, come dettagliato più avanti, della relazione tecnica che ha accompagnato la citata legge n. 206 del 2004, e queste criticità hanno addirittura peggiorato ulteriormente lo stato psico-fisico delle stesse vittime e dei loro familiari, già gravemente colpiti dalla peculiarità dei fenomeni criminosi che hanno determinato l'evento luttuoso e dalle devastanti conseguenze psichiche e fisiche mai superate.
Le vittime del terrorismo hanno chiesto negli ultimi anni interventi legislativi e anche amministrativi per sopperire alle evidenti carenze dell'articolo 14 della legge n. 206 del 2004 che prevede l'applicazione, in quanto compatibile, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510; tale regolamento, in totale assenza dei decreti attuativi della stessa legge n. 206 del 2004, è stato utilizzato quale unica fonte applicativa per l'attuazione della complessa e articolata legge. Le vittime hanno chiesto tali interventi anche per semplificare, accelerare e facilitare i percorsi volti alla concessione e alla completa attuazione dei benefìci previsti dalle leggi al fine di tutelare, sostenere e assistere le vittime del terrorismo e i loro familiari in funzione delle loro specifiche esigenze. Il citato regolamento è risultato infatti inadeguato, insufficiente, contraddittorio e obsoleto, comportando in molteplici parti la mancata attuazione e la palese inosservanza delle disposizioni previste dalla legge n. 206 del 2004 da parte di diversi ministeri ed enti, che hanno anche ignorato sistematicamente la richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007 che invita le amministrazioni competenti ad attenersi alle sue disposizioni interpretative e ad allinearsi alla giurisprudenza consolidata predisponendo i necessari ulteriori interventi legislativi correttivi. Da segnalare altresì la totale omissione dei dettami della relazione tecnica originaria sulla legge n. 206 del 2004 che, come noto, esercita una significativa influenza nella conformazione delle scelte legislative e che, unitamente agli omessi interventi legislativi appena segnalati, ha impedito che si risolvessero positivamente alla radice diverse numerose criticità affrontate dall'attuale proposta di legge fra le quali, in particolare, si veda l'articolo 2 della proposta di legge, con la sostanziale disapplicazione della cosiddetta «clausola oro» di cui all'articolo 7 della legge n. 206 del 2004, a partire dalla data della entrata in vigore della medesima legge. Fin da tale data i criteri di determinazione e gli oneri finanziari della clausola oro nonché degli altri benefìci previsti dalla legge n. 206 del 2004 sono stati regolarmente dettagliati, con la previsione della rispettiva copertura finanziaria, dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge (per la clausola oro a pagina 14). Come per altro espressamente richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze in detta relazione, l'onere per l'articolo 7 della legge è riportato in calce allo stesso, e la corrispondente copertura finanziaria, a decorrere dal 2004, è determinata seguendo i criteri di rivalutazione annua esplicitamente dettagliati (nella citata pagina 14). Anche gli oneri degli altri benefìci sono riportati in ciascuno dei pertinenti articoli della legge n. 206 del 2004, mentre l'onere complessivo di attuazione, dettagliato nella tabella di riepilogo della relazione (a pagina 23), è riportato nell'articolo 16 della legge. Inoltre, la relazione tecnica riporta nel dettaglio, nei paragrafi dedicati a ciascun beneficio e al rispettivo articolo della legge, i criteri e le modalità di calcolo utilizzati.
La proposta di legge pertanto definisce la corretta modalità applicativa rivalutativa annua pro capite della clausola oro, finanziata a partire dal 2004 ma rimasta disapplicata e ignorata inspiegabilmente dagli enti pensionistici. La nuova formulazione dell'articolo 2 della proposta di legge, con decorrenza dal 1° settembre 2004 e il recupero della copertura prevista dalla citata relazione tecnica della legge n. 206 del 2004 fino al 31 dicembre 2017, prevedendo l'abrogazione del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'utilizzo della relativa copertura finanziaria per lo stesso articolo 2, giustifica «ad abundantiam» la copertura complessiva del medesimo articolo 2 a costo «zero» anche per il futuro.
Più nello specifico, la presente proposta di legge è composta da sette articoli.
L'articolo 1 modifica in più punti la legge n. 206 del 2004 prevedendo disposizioni interpretative e sostitutive di norme riferite a benefìci pensionistici e risarcitori nonché a marginali estensioni dei beneficiari. Si riportano, di seguito, per alcuni di essi il relativo dettaglio:

uniformare la platea dei beneficiari, semplificando e accorciando significativamente nel contempo i tempi delle procedure attualmente previsti per la concessione dei relativi benefìci, fissandoli, alle condizioni date, a quattro mesi dall'attentato terroristico ed eliminando ogni termine di prescrizione e decadenza per tutte le vittime;

riconoscere i vitalizi mensili a favore di tutti i familiari aventi diritto degli invalidi dal 50 per cento e oltre, eliminando l'attuale improvvida esclusione dei familiari degli invalidi già valutati con tale invalidità ma deceduti prima del 1° gennaio 2014 e ritenuti non destinatari del beneficio in quanto la dizione di legge dei danti causa, «portatori di invalidità permanente non inferiore al 50 per cento», in sede applicativa è stato intesa da riservarsi e circoscrivere ai soli invalidi vittime del terrorismo in vita al 1° gennaio 2014;

uniformare i criteri di valutazione attraverso il riconoscimento del danno biologico e morale anche per gli invalidi a causa di attentati avvenuti e valutati successivamente al 26 agosto 2004 nonché rendere le revisioni per aggravamenti senza limitazioni;

abrogare, al fine anche di uno snellimento della normativa, alcune disposizioni superate e non più applicabili degli articoli 11 e 12 e parzialmente modificare, per attualizzarlo, l'articolo 10;

prevedere che la pratica amministrativa sia definita rapidamente, fissando – alle condizioni date –, a quattro mesi dall'attentato terroristico la concessione dei principali benefìci di legge, anticipandone significativamente la fruizione a costi invariati, ossia a costo zero, semplificando e accelerando nel contempo le macchinose procedure burocratiche attualmente previste ed eliminando i lunghi tempi delle sentenze, come attualmente stabilito incostituzionalmente per le sole vittime italiane civili di terrorismo;

riallineare alcuni benefìci in materia pensionistica. Per mera esemplificazione: all'articolo 2 della legge n. 206 del 2004, attraverso l'introduzione del comma 1-quater, si prevede l'estensione della quota del 7,5 per cento di rivalutazione della retribuzione pensionabile delle pensioni dirette dei familiari invalidi vittime di terrorismo, completando il totale riallineamento della sola categoria attualmente esclusa a tutte le altre, con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione; si prevede inoltre l'estensione dei benefìci in materia di esenzione totale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per ogni trattamento avente funzione previdenziale, compresi quelli conseguenti allo svolgimento di mandati elettivi spettanti a vittime del terrorismo e loro familiari aventi diritto già riconosciuti in sede giurisdizionale e amministrativa. Quanto precede è conforme all'acquisita equiparazione dei vitalizi parlamentari a trattamenti pensionistici, per cui anche detti vitalizi in favore delle vittime del terrorismo e loro familiari fruiscono del beneficio della totale esenzione fiscale di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 206 del 2004;

dare finalmente attuazione alle seguenti disposizioni della legge n. 206 del 2004, fornendone un'interpretazione autentica:

1) all'articolo 2, con l'introduzione del comma 1-ter che prevede il riconoscimento della qualifica superiore per i quadri apicali già pensionati entro il 30 novembre 2007 che abbiano presentato domanda amministrativa con il riconoscimento della qualifica superiore entro tale data, in luogo del 7,5 per cento di rivalutazione successivamente introdotto. Il riconoscimento in argomento, a valere anche per il comma 1-bis dell'articolo 2 era già stato previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la cui copertura finanziaria prevedeva una platea di duecentocinquanta beneficiari a fronte dei soli sei quadri apicali censiti con certezza dalle associazioni interessate e una conseguente previsione di spesa «sovrastimata» di 3,262 milioni di euro (sul punto si richiama la relazione tecnica all'articolo 1, comma 163, della legge di stabilità 2015). Si evidenzia tuttavia che tale disposizione è rimasta, inspiegabilmente, senza concreta attuazione: lo Stato non ha sostenuto neppure parzialmente il costo stanziato, malgrado la ingente e spropositata copertura, adducendo per i quadri apicali beneficiari, ossia gli unici sei effettivi destinatari del provvedimento con il riconoscimento di maggior favore della qualifica superiore rispetto al 7,5 per cento poi introdotto, una diversa e contraria interpretazione di esclusione rispetto a quella indicata nella citata relazione tecnica alla legge di stabilità 2015;

2) all'articolo 4, per la misura della pensione per gli invalidi con invalidità complessiva superiore o uguale all'80 per cento pari all'ultima retribuzione integralmente percepita e con la medesima modalità di riconoscimento pensionistico indiretto o di reversibilità riservata ai superstiti dei caduti riferendosi, per i dipendenti, all'ultima busta paga mensile percepita, secondo i criteri introdotti dal nuovo comma 2.1, e in precedenza già individuati nelle circolari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, per i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, all'ultimo reddito mensile utile da prestazioni lavorative professionali. Si sottolinea che la disposizione concernente il reddito dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai fini dei benefìci pensionistici della legge n. 206 del 2004 è introdotta per la prima volta al fine di assicurare un definitivo chiarimento e ovviare a una evidente lacuna della normativa in favore delle vittime del terrorismo, garantendo l'eguaglianza delle prestazioni per tutte le categorie lavorative.

L'articolo 2 della presente proposta di legge, disponendo la sostituzione integrale dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e l'abrogazione del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, provvede in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita a ogni effetto e a decorrere dal 1° settembre 2004, individuando il dato base unitario calcolato dall'Istituto nazionale di statistica da applicare al 100 per cento con l'ulteriore incremento dell'1,25 per cento annuo. Tale modifica darebbe finalmente attuazione alla cosiddetta «clausola oro» di cui all'articolo 7 della legge n. 206 del 2004, che pur totalmente finanziata è stata sino ad oggi disapplicata dagli enti pensionistici.
L'articolo 3 prevede l'estensione in favore delle vittime italiane di attentati terroristici, entro e al di fuori del territorio nazionale, dopo il 26 agosto 2004 e dei loro familiari superstiti dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente gli assegni vitalizi previsti per le vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016. Con tale estensione i nuovi beneficiari, oltre a un riallineamento sotto l'aspetto della legittimità costituzionale in quanto svincolati dalla necessità di acquisizione della sentenza, nell'immediatezza dell'attentato – vale a dire nel momento di maggior bisogno – ottengono la cruciale anticipazione, alle condizioni date, anche del secondo assegno vitalizio mensile di 1.033 euro di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004, come già attuato per le vittime italiane di Dacca e come già disposto per il primo assegno vitalizio mensile di 500 euro cui al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407. Detta estensione è di fatto ricompresa anche nella disposizione generale di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis della legge n. 206 del 2004, introdotto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, nella previsione della liquidazione di tutti i benefici di legge entro il termine perentorio di quattro mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza.
L'articolo 4 reca disposizioni per l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione della invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004. Ai sensi del comma 5, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo, con provvedimento separato e distinto, provvede ad apportare al citato regolamento le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal medesimo articolo 4.
L'articolo 5 dispone che entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Governo provvede ad apportare, con provvedimento distinto e separato, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, le cui disposizioni si applicano in quanto compatibili ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 14 della legge n. 206 del 2004, le opportune modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla relativa disposizione della legge. Inoltre, sempre entro un mese dalla entrata in vigore di detta disposizione, il Governo provvede, con iniziativa separata e distinta, ad aggiornare le disposizioni attuative dell'articolo 12 della direttiva 2004 /80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di diritti soggettivi perfetti in capo alle vittime del terrorismo.
L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della presente legge possono essere derogate, modificate o abrogate solo espressamente.
Infine, l'articolo 7 contiene la stima degli oneri e ne indica la copertura finanziaria. Relativamente agli oneri per la finanza pubblica è opportuno sottolineare che, come evidenziato in molte occasioni dalle associazioni delle vittime del terrorismo e dei loro familiari, la grande parte degli interventi legislativi contenuti nella presente proposta di legge prevede coperture finanziarie mai impegnate; inoltre diversi sono gli interventi legislativi previsti per ovviare a palesi incostituzionalità delle norme ovvero conformi a pronunce della Suprema Corte che necessariamente debbono essere introdotti e recepiti in ottemperanza sia alle disposizioni della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2007 sia per contenere il relativo contenzioso giudiziario nonché gli inevitabili maggiori costi legali a carico dello Stato per gli esiti negativi certi, limitando di fatto e complessivamente in modo molto rilevante i conseguenti oneri finanziari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1-bis, le parole: «se prevista dai rispettivi contratti di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «anche se prevista dai rispettivi contratti di categoria»;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Le disposizioni del comma 1, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, si interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica superiore con decorrenza anche economica dal 1° settembre 2004 si applica dalla stessa data ai dipendenti privati anche quando ciò comporti un mutamento di categoria ai sensi dell'articolo 2095, primo comma, del codice civile, a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro il termine del 30 novembre 2007, la relativa domanda amministrativa e abbia conseguito il trattamento di quiescenza entro la stessa data. Il riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il beneficio dell'incremento di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti pensionistici e aggiuntivi di fine rapporto in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico, degli invalidi permanenti con qualsiasi percentuale e grado ancora in vita ovvero deceduti, compresi quelli deceduti a decorrere dal 26 agosto 2004. In mancanza di coniuge o di figli, l'incremento di cui al comma 1 si applica ai trattamenti in godimento ai genitori, ai fratelli e alle sorelle degli invalidi di cui al primo periodo»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole: «ed in mancanza, ai genitori» sono inserite le seguenti: «, ai fratelli e alle sorelle»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I benefìci in materia di esenzione dall'IRPEF di cui al comma 2 si applicano a ogni trattamento avente quali beneficiari le vittime di atti di terrorismo e i loro familiari che abbia ad oggetto anche funzioni previdenziali, comunque denominate, ivi comprese le somme periodiche derivanti da iscrizioni obbligatorie conseguenti allo svolgimento di mandati elettivi che diano diritto a trattamenti vitalizi, nonché ai trattamenti pensionistici diretti o indiretti o di reversibilità, a prescindere dalla data di prima costituzione del trattamento medesimo e senza alcun limite alla misura dell'esenzione fiscale»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Il comma 2 si interpreta nel senso che, con decorrenza anche economica dal 1° settembre 2004, l'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto di cui al comma 2 è costituita, se lavoratori dipendenti, da tutte le voci retributive che compongono l'ultima busta paga mensile percepita, secondo il principio di cassa, compresi anche gli arretrati maturati precedentemente, e, se lavoratori autonomi o liberi professionisti, dall'ultimo reddito mensile utile da prestazioni lavorative professionali. Il riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui la vittima di atti di terrorismo e il suo familiare siano titolari di più trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità, i criteri più favorevoli previsti dalla presente legge per ciascuna pensione, compresa l'esenzione fiscale totale, riconosciuti per uno dei trattamenti si applicano a tutti i trattamenti pensionistici di cui il medesimo soggetto è titolare. La medesima disciplina si applica per ciascuna pensione anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli di cui agli articoli 2, 3 e 4»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «compresi i figli maggiorenni» sono inserite le seguenti: «e i discendenti entro il secondo grado se minori alla data dell'evento terroristico, nonché se residenti presso l'abitazione della vittima dalla nascita, se avvenuta in un periodo antecedente il decesso» e, al terzo periodo, dopo le parole: «ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico» sono inserite le seguenti: «e i discendenti entro il secondo grado se minori alla data dell'evento terroristico, nonché se residenti presso l'abitazione della vittima dalla nascita, se avvenuta in un periodo antecedente la data dell'evento terroristico»;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-bis.1. Il comma 3-bis si interpreta nel senso che esso si applica dal 1° gennaio 2014 anche nel caso di decesso dell'invalido prima di tale data ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la medesima data»;

3) al comma 3-ter, le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento» sono soppresse;

4) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinquies. I benefìci economici previsti dalle disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014»;

e) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale, ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di aggravamento, le percentuali di invalidità già accertate sono rivalutate in conformità a quanto disposto dal primo periodo. La percentuale unica, in ogni caso, non può superare la misura del 100 per cento.
1-bis. Le valutazioni e le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1 del presente articolo, comprese le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso, sia antecedenti sia successivi al 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità, indicante l'invalidità complessiva, comprensiva del danno biologico e morale, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181. Ai fini della valutazione delle invalidità delle vittime di atti di terrorismo, la disposizione che fa riferimento a una percentuale di invalidità per il riconoscimento di un beneficio deve intendersi riferita alla percentuale di invalidità complessiva prevista dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, anche se diversamente disposto.
1-ter. Le domande di revisione per intercorso aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate senza limiti di tempo e senza alcuna preclusione»;

f) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – 1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefìci previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di quattro mesi dalla presentazione dell'istanza dell'interessato, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, essendo emersi dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ove la decisione amministrativa di cui al comma 1 sia positiva, i competenti organi amministrativi rilasciano l'attestazione di vittima del terrorismo o di familiare e dispongono senza indugio la liquidazione della speciale elargizione, nella misura stabilita dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, e di ogni altro beneficio di legge, compresi gli assegni vitalizi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, attribuiti anche ai soggetti beneficiari secondo quanto stabilito dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 5, nonché la costituzione dei trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4 e l'assistenza psicologica di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge con il rimborso completo delle spese sostenute anche presso strutture sanitarie private, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'articolo 9 della presente legge e ogni altro beneficio spettante ai sensi della medesima legge e delle altre disposizioni vigenti in materia.
3. La disciplina di cui al presente articolo si applica alle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari anche superstiti, nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 1»;

g) all'articolo 9, comma 1, le parole: «limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle»;

h) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1) dopo le parole: «amministrativi e contabili» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le cause promosse davanti alla giurisdizione tributaria»;

1.2) le parole: «o dei superstiti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei loro familiari, anche superstiti,»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i fatti di cui al comma 1 i soggetti danneggiati e i loro familiari superstiti possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili, senza previsione di alcun termine di prescrizione o di decadenza»;

i) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;

l) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «devono essere conclusi entro il termine» è inserita la seguente: «perentorio»;

m) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. Ai cittadini italiani vittime di atti di atti di terrorismo e stragi di tale matrice avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso anche prima del 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, sono sempre riconosciuti lo status e l'attestazione di vittima del terrorismo e il diritto ai benefìci previsti dalla presente legge e dalle altre norme vigenti in materia, senza previsione di alcun termine di prescrizione o di decadenza ovvero di altre limitazioni temporali nonché di ogni altra limitazione relativa al riconoscimento dei medesimi benefìci, economici o no, compresi quelli trasmissibili agli eredi.
2. Tutti i benefìci, comprese le erogazioni, gli assegni, le indennità e le prestazioni di cui agli articoli 5, 6, comma 2, e 9 della presente legge, i trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis, della medesima legge con la maturazione del diritto al pensionamento alla data dell'attentato nonché i relativi trattamenti aggiuntivi di fine rapporto o trattamenti equipollenti e i benefìci previsti dalle altre norme vigenti in materia, compreso l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per gli attentati avvenuti dal 26 agosto 2004 nel territorio nazionale o al di fuori di esso, sono riconosciuti ai soggetti aventi diritto a decorrere dalla data dell'evento terroristico indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, previa presentazione della domanda medesima alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell'articolo 14, nonché agli enti pensionistici, ai ministeri e agli altri enti titolati alla liquidazione dei benefìci di specifica competenza di cui alla presente legge a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i beneficiari dei trattamenti pensionistici diretti di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2-bis, della presente legge che non abbiano maturato il diritto al pensionamento con il concorso dei relativi benefìci di legge alla data dell'evento terroristico, i predetti trattamenti decorrono dalla data di maturazione del medesimo diritto, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, previa presentazione della domanda medesima alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e all'ente pensionistico competenti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e abrogazione del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita)

1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. I trattamenti pensionistici diretti in favore degli invalidi e di tutti i familiari degli invalidi e dei caduti, indiretti e di reversibilità in favore dei familiari superstiti degli invalidi e dei caduti di cui agli articoli 3 e 4, comprese le rideterminazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sono rivalutati, a decorrere dal 1° settembre 2004, applicando all'importo della pensione dell'anno precedente, quale primo parametro, l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, cui è aggiunto, quale secondo parametro, l'incremento pari all'1,25 per cento annuo, applicato all'importo della pensione dell'anno precedente. La sommatoria dei due parametri annui di cui al primo periodo determina il complessivo adeguamento economico annuo percentuale da riconoscere a decorrere dal 1° settembre 2004 con eguali modalità per tutte le categorie di lavoratori e per tutti i trattamenti pensionistici di cui al medesimo primo periodo.
2. I dipendenti pubblici, in alternativa alla rivalutazione automatica annua di cui al comma 1, possono optare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.
3. Gli enti di previdenza, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ricalcolano i trattamenti pensionistici di cui ai commi 1 e 2 e provvedono al versamento dei relativi arretrati».

2. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo del presente comma si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui al comma 4-quinquies del citato articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, già destinate all'attuazione delle disposizioni del comma 4-quater del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Art. 3.
(Estensione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle vittime italiane e ai loro familiari, anche superstiti, di tutti gli attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004)

1. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016» sono inserite le seguenti: «nonché alle vittime italiane di attentati terroristici compiuti nel territorio nazionale e all'estero dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti,».

Art. 4.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181)

1. La commissione medica ospedaliera della sanità militare ha competenza per gli accertamenti relativi sia agli attentati commessi nel territorio nazionale sia a quelli commessi all'estero.
2. La percentuale del danno morale per gli attentati terroristici previsti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, è determinata applicando di norma i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore alla metà del danno biologico medesimo.
3. Fino alla data di adozione delle tabelle di menomazioni di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, continua a essere determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo regolamento nel rispetto della tabella delle menomazioni, con i relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, ed è a sua volta aumentata da parte dei competenti organismi sanitari nella misura del 30 per cento per lesioni accertate pari o superiori al 10 per cento e del 20 per cento per lesioni accertate pari o inferiori al 9 per cento ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
4. Per la determinazione del danno psichico si fa riferimento alle Linee Guida per l'inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti approvate il 13 luglio 2016 dall'Ispettorato generale della sanità militare del Ministero della difesa.
5. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede giudiziale.
6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 5.
(Adeguamento delle disposizioni regolamentari)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Art. 6.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere derogate, modificate o abrogate solo espressamente.

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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