PDL 1359

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1359

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORI

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernenti l'istituzione della sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense

Presentata il 3 agosto 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nonostante la riforma della legge professionale forense sia entrata in vigore ormai oltre dieci anni fa, a tutt'oggi l'articolo 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, resta inattuato. Tale disposizione infatti prevede che «avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato». Tuttavia la citata sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense non è ancora stata istituita. La sua istituzione, invece, consentirebbe di garantire la basilare divisione dei poteri all'interno dell'autodichia della classe forense.
Per colmare tale vuoto appare necessario un intervento legislativo, poiché si tratta di una materia riservata in via assoluta alla legge dagli articoli 108 e 111, primo comma, della Costituzione.
L'articolo 108 della Costituzione dispone infatti che «Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge».
Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 dell'8 febbraio 1991, «la riserva di legge che è stata posta dalla Costituzione a fondamento della disciplina sull'ordinamento giudiziario al fine di garantire lo status di indipendenza della magistratura sia giudicante che requirente concerne non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento dell'investitura in tali funzioni, ivi compresa la nomina dei magistrati negli uffici direttivi. Con specifico riguardo al conferimento di tali uffici, dalla riserva di legge discende la necessità che sia la fonte primaria a stabilire i criteri generali di valutazione e di selezione degli aspiranti e le conseguenti modalità della nomina. La riserva non implica, invece, che tali criteri debbano essere predeterminati dal legislatore in termini così analitici e dettagliati da rendere strettamente esecutive e vincolate le scelte relative alle persone cui affidare la direzione degli stessi uffici, annullando di conseguenza ogni margine di apprezzamento e di valutazione discrezionale, assoluta o comparativa, dei requisiti dei diversi candidati. Pertanto, nella materia in esame, la riserva di legge sancita dalla Costituzione può dirsi rispettata ove il legislatore abbia provveduto ad enunciare criteri sufficientemente precisi, in grado di orientare la discrezionalità dell'organo decidente verso la scelta della persona più idonea».
Risulta conseguentemente che la lacuna legislativa sopra evidenziata possa essere colmata esclusivamente con disposizioni di rango primario e non con disposizioni regolamentari.
Ciò premesso, la scelta più congrua pare quella di attribuire la funzione giurisdizionale a una quota dei consiglieri eletti da individuare con un criterio di indipendenza e autonomia e garantendo un'adeguata turnazione nei ruoli giudicanti.
La presente proposta di legge, pertanto, prevede che:
i componenti della sezione disciplinare siano individuati attraverso l'estrazione a sorte dei medesimi fra tutti i componenti eletti al Consiglio nazionale forense, escluso il presidente, e che uno dei due vicepresidenti vi partecipi di diritto, assumendo il ruolo direttivo della sezione stessa;
l'individuazione dei componenti della sezione si svolga all'inizio di ciascun biennio di consiliatura del Consiglio nazionale forense, garantendo una turnazione allo scadere dei primi due anni, al fine di consentire un corretto reimpiego delle risorse senza creare interdipendenze fra i ruoli esecutivi e consultivi e il ruolo giurisdizionale del Consiglio stesso;
i membri della sezione disciplinare non possano contemporaneamente partecipare all'esercizio delle altre funzioni del Consiglio nazionale forense.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 36, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La cognizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine è attribuita a un'apposita sezione del CNF. Il CNF, all'inizio di ogni biennio, istituisce la sezione disciplinare e dei reclami, composta da sette consiglieri, estratti a sorte ogni due anni tra i componenti del CNF, e da uno dei due vicepresidenti del CNF, che ne è membro di diritto con funzioni di presidente. I componenti della sezione disciplinare e dei reclami non possono partecipare all'esercizio delle altre funzioni del CNF. Le deliberazioni della sezione disciplinare e dei reclami sono valide se vi prendono parte almeno cinque componenti»;

b) all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il CNF opera in sede disciplinare tramite l'apposita sezione istituita ai sensi dell'articolo 36, comma 1».

2. Il terzo comma dell'articolo 61 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Il vicepresidente del Consiglio nazionale forense membro della sezione disciplinare del Consiglio nomina quindi il relatore fra gli altri componenti della medesima sezione».

3. In sede di prima applicazione, l'istituzione della sezione disciplinare e dei reclami del Consiglio nazionale forense avviene al primo rinnovo del medesimo Consiglio e i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere regolati dalle norme vigenti fino all'avvenuto rinnovo dello stesso Consiglio.

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