PDL 1357

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1357

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARAMANNA, ALMICI, AMBROSI, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CANNATA, CARAMIELLO, CARETTA, CERRETO, CESA, CHERCHI, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, COMBA, DE CORATO, DE MONTE, FILINI, FRIJIA, GIOVINE, IAIA, KELANY, L'ABBATE, LAMPIS, LANCELLOTTA, LA PORTA, LOPERFIDO, MAERNA, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, MESSINA, PADOVANI, PALOMBI, PISANO, ROSCANI, ANGELO ROSSI, FABRIZIO ROSSI, SCHIANO DI VISCONTI, TREMAGLIA, URZÌ, ZUCCONI, ZURZOLO

Disposizioni concernenti l'integrazione dei servizi di mobilità condivisa mediante veicoli adattati per la guida da parte delle persone con disabilità

Presentata il 2 agosto 2023

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Onorevoli Colleghi! – La locuzione «car sharing» è un'espressione inglese che indica la condivisione di un'automobile a seguito di una prenotazione. Il servizio consiste in un vero e proprio noleggio dell'auto pagato in base a una tariffa conteggiata a minuti o ore.
Rispetto ai metodi tradizionali, il car sharing è diventato uno dei metodi più diffusi per noleggiare una vettura, con un notevole risparmio di denaro per chi ne usufruisce. Il vantaggio, tuttavia, è anche per il proprietario che mette a disposizione il proprio mezzo a favore di altri individui che hanno problemi di mobilità, dietro pagamento del servizio.
Il car sharing è un servizio che, di norma, inizia e finisce in un'area di sosta. La città di Roma, ad esempio, è interessata dalle principali società di car sharing, tra cui spiccano: Enjoy, Share now (Car2go), e Carsharing Roma, offerto dal comune della capitale. Attraverso tale servizio, il comune di Roma capitale offre ai suoi abitanti e anche ai turisti di circolare con un'auto privata e, soprattutto, a costi irrisori rispetto al prezzo previsto per il noleggio di una macchina.
Il problema è che da questa vera e propria rivoluzione dell'autonoleggio sono esclusi i soggetti con disabilità motorie, in quanto, nessuna delle società sopraindicate dispone di uno o più prototipi di autovetture destinate alla guida da parte di una persona con disabilità.
Nell'estate del 2016 è stato presentato a Palermo un importante progetto di car sharing per disabili denominato: «Io Guido». Si trattava di un noleggio di automobili con comandi speciali riservate a tutte le persone disabili che sono in grado di guidare e che non necessitavano quindi di un autista, ma che possono viaggiare in completa autonomia con comandi al volante. Un traguardo significativo, se non fosse che il progetto si è arenato nel giro di poco più di un anno, senza avere più alcun seguito in nessuna città italiana.
Questo servizio rappresenterebbe un'enorme conquista per l'autonomia dei disabili nell'ambito degli spostamenti, poiché, spesso, chi non può permettersi di possedere un'automobile con i comandi adattati alla guida è costretto a dipendere da altre persone per i propri spostamenti quotidiani.
Il car sharing per le persone con disabilità rappresenta anche uno straordinario strumento di promozione turistica e, pertanto, sarebbe opportuno che molte città italiane avviassero un simile progetto, contribuendo ad accrescere il valore della mobilità sostenibile ed accessibile.
Il modello di mobilità accessibile adottato dalla città di Palermo sembrerebbe essere stato di grande ispirazione per altre città europee come nei casi di Eltis a Parigi, della piattaforma Wheeliz a Nantes e Bordeaux e di Motability a Londra. Il car sharing urbano accessibile porterebbe ad un grande cambiamento, aprendo nuove porte al mondo a «quattro ruote».
La filosofia di utilizzo resterebbe quella tipica del car sharing, che a Milano, ad esempio, conta 560 clienti abituali: prenotazione al call center, ritiro e restituzione dell'auto in uno dei 26 parcheggi cittadini, tariffa oraria e chilometrica.
Anche a Torino era stata presentata una proposta per favorire l'utilizzo delle auto in modalità sharing anche ai disabili. La motorizzazione di Torino, ad esempio, indica che solo nel capoluogo piemontese ci sono 2.370 persone con disabilità che hanno la patente di guida, cifra che sale a 6.738, se si considera tutta la città metropolitana. Da qui è partita la richiesta da parte del comune di Torino di avviare una sperimentazione con gli operatori di car sharing per «inserire nelle flotte auto una percentuale di vetture multiadattate per la guida destinate ai titolari di patenti guida B speciale, in modo da garantire loro il pieno diritto alla mobilità». A questo si aggiunge la richiesta di modificare i requisiti di partecipazione alle manifestazioni di interesse del servizio di car sharing, prevedendo una serie di auto per le persone disabili. Su città come Milano o Roma, solo la compagnia Share Now (Car2go) ha già avviato una sperimentazione legata alla disabilità, ma in entrambe le città ci sono state poche richieste di utilizzo.
La presente proposta di legge è volta a rendere il servizio di car sharing inclusivo e accessibile, ampliando la flotta di auto a disposizione con un numero di veicoli dotati di comandi e di caratteristiche adatte anche a soggetti che hanno disabilità motorie.
La legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104 del 1992, già prevede facilitazioni in caso di acquisto di vetture multiadattate. Poiché la presente proposta di legge prevede che tali vetture siano acquistate dalle società di car sharing per un utilizzo dedicato alle persone affette da disabilità al fine di garantire loro l'accesso a questa ulteriore e diffusa forma di mobilità, si prevedono misure analoghe a quelle vigenti in caso di acquisto fatto da persone fisiche afflitte da disabilità, ovvero un regime dell'IVA agevolato e una parziale detraibilità delle spese sostenute.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di rendere i servizi di car sharing accessibili alle persone con disabilità, garantendo a tutti i cittadini il diritto effettivo alla mobilità, le società di car sharing sono tenute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ampliare la propria flotta, includendo anche veicoli multiadattati, ovvero auto con comandi speciali al volante, riservati a tutte le persone affette da disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di patente di guida B e che sono in grado di guidare in autonomia e senza necessità di un accompagnatore. Ogni società di car sharing deve possedere almeno un veicolo multiadattato o con comandi speciali al volante, ovvero una dotazione pari almeno al 3 per cento del totale dei veicoli posseduti.
2. In caso di acquisto di veicoli multiadattati, ovvero auto con comandi speciali al volante, le società di car sharing di cui al comma 1 usufruiscono delle medesime agevolazioni fiscali garantite alle persone affette da disabilità per l'acquisto di veicoli multiadattati, con particolare riguardo al regime dell'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97. Le spese sostenute dalle medesime società per l'acquisto dei veicoli multiadattati sono altresì deducibili dal reddito per un ammontare pari al 19 per cento del costo sostenuto.
3. All'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, tutte le imprese di car sharing, come disciplinate dall'articolo 82, commi 3, 4 e 5, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, che effettuano spese per l'acquisto di veicoli multiadattati e di auto con comandi speciali al volante, riservati alle persone affette da disabilità di cui dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 19 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di veicoli e di auto con comandi speciali al volante pari al 3 per cento del totale della flotta aziendale e nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro annui, a condizione che i veicoli e le auto non vengano ceduti nei cinque anni successivi. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese. In caso di vendita di veicoli acquistati godendo del credito d'imposta prima della scadenza del termine di cinque anni, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo detratto».

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del comma 1-ter dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 3 del presente articolo, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e al recupero degli importi detratti.

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