PDL 1354

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1354

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
BOSCHI, MARATTIN, BONIFAZI, DEL BARBA, FARAONE, GADDA, GIACHETTI, GRUPPIONI

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

Presentata il 2 agosto 2023

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Onorevoli Colleghi! — La democrazia vive una stagione di profonda difficoltà in tutto il mondo.
I regimi autoritari non avvertono la necessità di confrontarsi con il voto dei cittadini. Ma nei Paesi in cui il dialogo democratico resiste come cardine della vita civile si vive un sentimento diffuso di lontananza e talvolta impotenza.
Nel tempo dell'esplosione di nuove forme di comunicazione digitale appare decisivo permettere ai cittadini di incidere con il proprio voto sulla vita politica in modo diretto e non mediato. La democrazia rappresentativa ha svolto una funzione decisiva nei primi decenni del Dopoguerra anche in Italia, ma oggi è tempo di valorizzare con più forza la democrazia decidente. E il cittadino deve diventare arbitro, secondo la lezione del più visionario pensiero politico costituzionale del nostro tempo.
Troppe volte l'Italia è rimasta bloccata dai litigi quotidiani dei partiti e dall'instabilità dei Governi. Le sfide nazionali, europee e globali, del presente e del futuro, insieme alla sempre più impellente necessità di rispondere a emergenze di diversa natura e intensità, impongono al nostro Paese un cambiamento. Un cambiamento che gli consenta di decidere e di essere governato senza risentire dei continui e repentini cambi di indirizzo della politica italiana, che spesso poco o nulla hanno a che vedere con gli interessi del Paese e con la necessità di assicurare risposte concrete e di prospettiva ai cittadini.
Per questo proponiamo di cambiare e di mettere l'Italia al centro della politica e non viceversa.
Per fare ciò è indispensabile rafforzare la nostra forma di Governo al fine di razionalizzarla e metterla al riparo dalle troppe distorsioni che sono andate accumulandosi nel corso della vita repubblicana. Troppo spesso gli elettori hanno visto i propri rappresentanti allearsi con forze politiche radicalmente differenti. La distanza tra gli impegni pre-elettorali di non fare accordi con nessuno e la realtà del giorno dopo è diventata insopportabile e rischia di minare non solo la credibilità delle istituzioni, ma soprattutto la fiducia delle persone verso la politica. La litigiosità delle forze politiche si è tradotta nel rapido susseguirsi di Governi con le maggioranze più disparate, spesso costantemente in bilico tra lo scioglimento anticipato delle Camere e l'apertura di una crisi di Governo, con tutti i pregiudizi che questa comporta per il Paese, da un punto di vista economico prima ancora che politico. Non è un caso che negli ultimi anni l'Italia, che aveva faticosamente ripreso il cammino della crescita, tornando a rivestire un ruolo centrale in tutti i dossier internazionali, stia rischiando la decrescita e l'assunzione di un ruolo di secondo piano a livello globale.
La realtà italiana, la sua storia, la sua cultura e la sua tradizione ci dicono che vi è solo un modello istituzionale che possa, al contempo, garantire ai cittadini di determinare la politica nazionale e consentire al Paese di essere governato per cinque anni senza risentire dei continui cambi di umore delle forze politiche: il modello delle amministrazioni locali. I sindaci possono governare, i sindaci devono farlo. E chi viene eletto per questo incarico sa di poter lavorare per anni con tranquillità perché protetto da un sistema istituzionale che garantisce quella stabilità che è sempre più indispensabile per definire strategie di lungo periodo secondo un modello che dà piena dignità al voto dei cittadini e la cui applicazione a livello statale è stata rimandata per troppo tempo. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta un passaggio obbligato per il nostro Paese, indispensabile per tornare a crescere, prosperare e mettere al centro gli interessi della nostra comunità. Una riforma obbligata, dunque, che dovrà necessariamente completarsi con una legge elettorale che assicuri il perseguimento dell'obiettivo della stabilità di Governo, ma che ragioni di natura sistematica e istituzionale escludono di elevare, qui, a rango costituzionale, rimettendone la definizione al legislatore ordinario.
L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale coordina l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere con il modello istituzionale dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine esso prevede che, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo dello Stato disponga lo scioglimento anticipato delle Camere. Si tratta di una previsione necessaria per assicurare il principio del simul stabunt, simul cadent, presente da decenni nei modelli istituzionali regionali e locali e volto a garantire stabilità attraverso la previsione della medesima sorte per due organi (il Presidente del Consiglio dei ministri e le Camere) che, per effetto delle modifiche introdotte, vengono eletti allo stesso modo e contestualmente. L'introduzione di tale principio a livello statale comporta il venire meno della ragion d'essere del cosiddetto semestre bianco, della possibilità di scioglimento anticipato anche solo di uno dei due rami del Parlamento e del coinvolgimento dei Presidenti delle Camere nel procedimento di scioglimento anticipato guidato dal Presidente della Repubblica, che dunque vengono soppressi.
L'articolo 2 prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio dei ministri, contestualmente alle elezioni delle Camere. Quest'ultima previsione si rende necessaria per scongiurare che il Presidente del Consiglio si trovi a interfacciarsi con una maggioranza espressione di forze politiche estranee alla sua: eventualità che l'esperienza francese ci dimostra capace di neutralizzare alla base le potenzialità dell'elezione diretta. Si prevede, inoltre e coerentemente con l'elezione diretta, l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di nominare e revocare i Ministri. Il riconoscimento di tale prerogativa rappresenta la naturale conseguenza dell'investitura diretta del capo del Governo, che dunque deve essere messo in condizione di definire e modificare la propria compagine governativa, di cui risponde direttamente dinanzi all'elettorato e alle Camere.
L'articolo 3 interviene sul rapporto di fiducia, al fine di adeguarlo al nuovo modello istituzionale. Il rapporto di fiducia, in forza dell'elezione diretta e della contestuale elezione delle Camere, si intende instaurato implicitamente. Ciò non esime il Governo dal presentarsi alle Camere per illustrare il proprio programma, così come non esclude che il rapporto di fiducia possa venire meno. Si prevede espressamente, infatti, che l'approvazione della mozione di sfiducia comporti per il Presidente del Consiglio l'obbligo di rassegnare le dimissioni e che qualora il Governo ponesse la questione di fiducia e ottenesse su di essa un voto contrario, questo potrà chiedere, dal giorno successivo, una seconda deliberazione per verificare che il rapporto di fiducia si sia effettivamente interrotto, obbligando – nel caso – il Presidente del Consiglio alle dimissioni. Eventualità che conducono, entrambe e in forza delle modifiche previste dall'articolo 1 della proposta di legge, allo scioglimento anticipato delle Camere. La delicatezza delle ipotesi ed esigenze di stabilità impongono l'applicazione alla questione di fiducia di accorgimenti di natura analoga a quelli previsti per la mozione di sfiducia, che come noto non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera interessata.
L'articolo 4 reca disposizioni volte a chiarire il ruolo del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo, riservando alla legge la disciplina degli atti di sua competenza.
L'articolo 5 prevede l'applicazione del nuovo modello istituzionale a partire dalla prossima legislatura, stante l'impossibilità di applicare lo stesso in corso d'opera.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.».

Art. 2.
(Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e potere di nomina dei ministri)

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere.
Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i ministri.».

Art. 3.
(Rapporto di fiducia)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro dieci giorni dal giuramento il Governo si presenta alle Camere per illustrare le proprie linee programmatiche.»;

b) al secondo comma, le parole: «accorda o» sono soppresse;

c) il terzo comma è abrogato;

d) al quarto comma, dopo le parole: «proposta del Governo» sono inserite le seguenti «e sulla questione di fiducia» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se non è chiesta la nuova deliberazione o se sulla nuova deliberazione le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni»;

e) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sua approvazione, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni».

Art. 4.
(Governo)

1. All'articolo 95 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica e amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei ministri.»;

b) al secondo comma, le parole: «I Ministri» sono sostituite dalle seguenti parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli atti di competenza del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo».

Art. 5.
(Decorrenza dell'efficacia)

1. Le disposizioni degli articoli 88, 92, 94 e 95 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

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