PDL 1348

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1348

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
AMATO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, PAVANELLI, QUARTINI

Modifica all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di composizione delle commissioni mediche che effettuano gli accertamenti relativi alla condizione di disabilità

Presentata il 31 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore, nel quadro degli interventi di semplificazione e di riordino della disciplina concernente il riconoscimento e l'erogazione delle prestazioni connesse all'invalidità civile, alla cecità civile, alla sordità, all'handicap e alla disabilità, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le relative domande vengano indirizzate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Per effetto dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato previsto che le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.
La formazione delle commissioni mediche che effettuano gli accertamenti sono composte da un medico specialista di medicina legale, un medico dell'INPS e un medico specialista in neurologia, psichiatria o psicologia, integrate da un operatore sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.
Tenuto conto dei livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (European Qualification Framework – EQF), di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017, nonché dell'Accordo in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012, n. 252, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), la qualifica di «operatore sociale» adottata nel citato comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 appare assolutamente incongrua in quanto sarebbe corrispondente a un livello EQF 2 o 3, ossia al possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. Allo stato, invece, tale figura professionale presso le commissioni mediche è rappresentata da psicologi professionisti e da assistenti sociali, corrispondente a un livello EQF 7 o 8.
Attualmente il citato comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 così recita: «Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali».
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 reca una novella all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di composizione delle commissioni mediche, prevedendo che le stesse siano integrate da uno psicologo o da un assistente sociale in luogo di un operatore sociale, come attualmente previsto.
L'articolo 2 reca la clausola di salvaguardia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

«1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle aziende sanitarie locali o dall'INPS mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da uno psicologo o da un assistente sociale nonché da un esperto nei casi da esaminare. Nella valutazione di casi relativi a DSA, autismo, disturbi evolutivi, disturbi psichici, disturbi neuropsicologici, deficit e declino cognitivo, le commissioni mediche di cui al citato articolo 1 della legge n. 295 del 1990 sono sempre integrate da uno psicologo».

Art. 2.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

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