PDL 1346

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1346

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata TENERINI

Modifica degli articoli 423 e 423-bis del codice penale, in materia di incendio e di incendio boschivo

Presentata il 28 luglio 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni, gli incendi in Italia sono diventati un fenomeno ricorrente nella stagione estiva che ha devastato la Penisola a causa delle esplosioni naturali, colpose e dolose.
Nel 2023 le aree coinvolte hanno già superato i 44.000 ettari, di cui oltre 7.400 ettari di ecosistemi forestali.
Le foreste coinvolte risultano in gran parte appartenenti alla macchia mediterranea (62 per cento) e alle pinete (23 per cento). Il 95 per cento delle aree bruciate fino ad oggi si trova nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria.
Negli ultimi quattordici anni sono andati in fumo 723.924 ettari, un'area grande quasi quanto l'intera regione Umbria.
Ad aggravare tale situazione interviene la crisi climatica, con il caldo torrido e l'emergenza siccità.
Volgendo lo sguardo agli anni passati, si ricorda che la stagione degli incendi boschivi del 2021 è stata la seconda peggiore nel territorio dell'Unione europea per quanto concerne l'estensione complessiva dell'area bruciata, dall'avvio della registrazione di tale fenomeno nel 2006: sono stati devastati dal fuoco 500.566 ettari, più del doppio della superficie del Lussemburgo e con un forte aumento rispetto ai 340.000 ettari registrati nel 2020.
Quasi un quinto delle aree incendiate (102.598 ettari) è situato all'interno di aree protette «Natura 2000», che costituiscono la riserva di biodiversità dell'Unione europea.
Secondo il rapporto annuale sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, pubblicato dal centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea, nel 2021 l'Italia risulta il Paese più colpito nell'Unione europea per estensione dell'area bruciata (151.964 ettari), seguita dalla Grecia (108.418 ettari), dalla Spagna (87.880 ettari) e dal Portogallo (28.360 ettari). Le regioni italiane più colpite nel 2021 sono state la Sicilia (59.872 ettari), la Calabria (28.481 ettari) e la Sardegna (25.805 ettari).
A fronteggiare un'emergenza che si ripete annualmente sono sempre i massicci interventi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, degli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della protezione civile.
Gli incendi non causano soltanto un grave danno per la salute e la natura del Paese, ma comportano anche un costo elevato. Secondo Coldiretti, per gli interventi di spegnimento di un incendio, di bonifica dell'area danneggiata, di ricostruzione, di cura e di gestione del danno forestale e per le perdite legate al turismo verde, si stima un costo di 10 mila euro per ciascun ettaro di are devastata da incendio.
A ciò si aggiunge l'ulteriore spesa per l'utilizzo dei mezzi aerei, in primo luogo i Canadair, che possono trasportare più di seimila litri d'acqua da riversare sulle aree interessate dall'incidente. La protezione civile italiana dispone di una flotta di quindici Canadair modello CL45, prodotti dalla società canadese Viking air, il cui costo totale per un'ora di volo è di circa 15.000 euro. Lievemente minore è la spesa per l'utilizzo degli otto elicotteri Erickson S64F, pari a circa 10.000 euro l'ora nel caso di incendio, secondo i dati aggiornati al 2021.
Purtroppo la maggior parte degli incendi boschivi, come si è detto, è causata da comportamenti superficiali, negligenti o dolosi.
Si tratta di roghi spesso di natura criminale, appiccati per fini speculativi o per sgarbi tra privati o rivendicazioni nei confronti della pubblica amministrazione.
La presente proposta di legge intende costituire uno strumento di contrasto del fenomeno e introduce disposizioni che prevedono l'inasprimento delle pene già previste dal nostro codice penale a carico di chi cagioni dolosamente un incendio, anche boschivo.
Si prevede, inoltre, a carico di coloro che sono stati condannati per reati legati agli incendi l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura proporzionale alla quantità di ettari di vegetazione bruciati.
In particolare, l'articolo 1 inasprisce le pene per il reato di incendio e introduce a carico degli autori una sanzione pecuniaria oltre alla possibile confisca dei beni.
L'articolo 2 inasprisce le pene per il reato di incendio boschivo e introduce a carico degli autori una sanzione pecuniaria oltre alla possibile confisca dei beni.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 423 del codice penale)

1. L'articolo 423 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 423. – (Incendio) – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da euro 30.000 a euro 150.000 per ogni ettaro di terreno incendiato.
Il giudice, a garanzia del pagamento della multa di cui al primo comma, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, può disporre il sequestro per equivalente dei beni del responsabile, nel massimo della multa applicabile.
A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al primo comma, il giudice dispone la confisca dei beni per il valore equivalente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 423-bis
del codice penale)

1. L'articolo 423-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 423-bis. – (Incendio boschivo) – Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a undici anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena della reclusione è da due a cinque anni.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, si applica altresì la multa da euro 30.000 a euro 150.000 per ogni ettaro di terreno incendiato.
Il giudice, a garanzia del pagamento della multa di cui al terzo comma, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, può disporre il sequestro per equivalente dei beni del responsabile, nel massimo della multa applicabile.
A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al terzo comma, il giudice dispone la confisca dei beni per il valore equivalente.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

torna su