PDL 1339

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo II
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo III
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo IV
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1339

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BONELLI, ZANELLA, FRATOIANNI, EVI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Disposizioni in materia di contrasto del cambiamento climatico e per la definizione e il conseguimento degli obiettivi della neutralità climatica, nonché delega al Governo in materia di fiscalità ambientale

Presentata il 27 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge risponde all'urgenza improcrastinabile di agire per contrastare il cambiamento climatico in atto. Il ritardo ormai accumulato nell'attuazione dell'Accordo di Parigi non può più essere tollerato: sono trascorsi quasi otto anni dal 12 dicembre 2015, una data storica per il nostro pianeta, in cui 197 Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) adottarono la prima intesa universale e giuridicamente vincolante sul cambiamento climatico, con l'obiettivo di limitare ben al di sotto di 2 gradi il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo pari a 1,5 gradi.
Secondo l'ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. Il surriscaldamento del pianeta, con un aumento della temperatura media globale di 1,1 gradi rispetto all'era preindustriale (1850-1900), sta già avendo impatti diffusi e disastrosi che colpiscono la vita di milioni di persone in tutto il mondo, con l'aumento di fenomeni quali le ondate di calore, la siccità, le inondazioni e gli eventi climatici estremi che stanno già superando il livello di guardia.
Tali eventi estremi si stanno verificando con sempre maggior frequenza esponendo milioni di persone a una grave insicurezza alimentare e idrica non solo in Africa, in Asia, nell'America centrale e meridionale, nelle piccole isole e nell'Artico, ma anche in Europa. L'erosione del suolo, il forte dissesto idrogeologico e la scarsità d'acqua sono cause per le quali, in alcune aree del pianeta, numerose popolazioni sono costrette a emigrare alla ricerca di nuove terre.
Anche nel nostro Paese iniziano ad essere sempre più tangibili gli effetti della crisi climatica. Il 2022 si è chiuso con un pesante deficit idrico, aggravato dalla siccità che ha colpito, per oltre un anno, duramente tutto il Nord e parte del Centro Italia. A subire le conseguenze maggiori sono stati soprattutto i terreni irrigui e i prati-pascoli, che sono stati colpiti da un intenso deficit di pioggia di lungo periodo, ma la siccità ha influito pesantemente anche sull'agricoltura e sull'energia idroelettrica prodotta, che ha subito una forte riduzione di circa il 40 per cento.
A questi fenomeni siccitosi si sono alternati eventi pluviometri estremi come quelli verificatisi nel mese di maggio 2023 che hanno colpito l'Emilia-Romagna, dove si è riversata una cumulata di precipitazioni pari a quattro miliardi di metri cubi d'acqua, che ha portato all'esondazione contemporanea di ventitré corsi d'acqua e al superamento della soglia più critica di altri tredici fiumi, o come le eccezionali grandinate che hanno colpito diverse regioni del Paese, devastando le città e le campagne e procurando ingenti danni.
La siccità, le bombe d'acqua, le ondate di calore, lo scioglimento dei ghiacciai, la perdita di biodiversità sono tutti fenomeni connessi e correlati con la crisi climatica in atto, dovuta in massima parte all'innalzamento delle temperature del pianeta. E la scienza dei cambiamenti climatici è concorde nel ritenere che questa sia in massima parte dovuta all'aumento delle emissioni di anidride carbonica indotta dall'attività umana, ossia dalla combustione di petrolio, carbone e gas.
L'Unione europea, prima con la previsione del Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2019)640 final, dell'11 dicembre 2019, poi tramite la predisposizione delle Linee guida per l'elaborazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e successivamente con l'iniziativa «Fit for 55», di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021)550 final, del 14 luglio 2021, ha marcato in maniera molto chiara l'estrema necessità e urgenza di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra da subito, facendo leva su un forte dispiegamento di energie rinnovabili diffuse nel territorio, sulla mobilità intelligente ed eco-compatibile, nonché su campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini.
Non da ultimo, la cosiddetta «legge europea sul clima», di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, detta i princìpi fondamentali per la tutela dell'ambiente e per contrastare il cambiamento climatico, al fine di arrestare le conseguenze indotte dal surriscaldamento dell'atmosfera, dal crescente dissesto idrogeologico, al consumo di suolo, alla crescente siccità e scarsità idrica, per impedire un ulteriore deterioramento delle risorse fondamentali e garantire una drastica riduzione delle emissioni entro il 2050.
Nonostante gli annunci e gli impegni dei vari Stati, nonché delle istituzioni sovranazionali, la situazione non solo non è migliorata, ma, anzi, è peggiorata. Questo anche a causa delle resistenze delle singole nazioni. Si pensi, a titolo di esempio, agli ostacoli posti dal nostro Paese alla linea dell'Unione europea contro le auto a combustione o per l'efficienza energetica delle case.
Insomma, il mondo non si è affatto adattato ai cambiamenti climatici, come testimonia il recente rapporto dell'UNFCCC, dal titolo «Technical dialogue of the first global stocktake», secondo il quale le emissioni globali di gas serra non sono in linea con l'obiettivo fissato a Parigi nel 2015, mentre la «finestra» di tempo a disposizione per correggere la rotta «si sta restringendo rapidamente».
Il tempo stringe, anche perché si dovrebbe fare tanto, riducendo le emissioni globali di CO2 del 43 per cento al 2030 e del 60 per cento al 2035, in confronto ai livelli del 2019, in modo da azzerare le emissioni nette entro il 2050. Ancora una volta, il rapporto richiama a fondamentali «trasformazioni di sistema», che dovrebbero coinvolgere tutti i settori, dai trasporti alla produzione di energia, all'edilizia, all'agricoltura e all'industria.
Il ritmo e l'entità del cambiamento necessario per conseguire l'obiettivo di zero emissioni nette costituiscono una formidabile sfida per i governi di tutto il mondo. Come possono i Paesi gestire il raggiungimento di un obiettivo di tali proporzioni, obiettivo che si estende ben oltre i normali cicli elettorali, ma che impone di adottare azioni immediate e coraggiose per imboccare la strada giusta? Appare sempre più necessario dotarsi di un quadro generale che allinei le politiche e le azioni per fronteggiare la crisi climatica in atto agli obiettivi di lungo periodo, favorendo la partecipazione di una serie di attori.
La decisione di sancire questo quadro attraverso una legge specifica non solo riflette la volontà di un Paese di raggiungere i propri obiettivi climatici ma può anche agevolare la pianificazione, migliorare la sicurezza degli investimenti, aumentare il consenso e accrescere la trasparenza. Seguendo esempi virtuosi di altri Paesi europei, è quanto mai necessario dunque dotare anche il nostro Paese di una «legge quadro» sul clima per rispondere in maniera rapida e programmata alle minacce incombenti della crisi climatica.
Tale è l'obiettivo della presente proposta di legge, che si compone di sedici articoli, ripartiti in quattro capi.
Il capo I recante disposizioni generali si compone di cinque articoli. L'articolo 1 fissa i princìpi fondamentali della legge riconoscendo i cambiamenti climatici come minaccia alla sicurezza e alla salute umana, alla tutela dei diritti umani, alla produzione e sicurezza alimentare, agli equilibri ecologici degli ecosistemi e della biodiversità, nonché individua programmi coordinati nell'azione di governo per il conseguimento degli obiettivi climatici, garantendo la sostenibilità a tutela dei settori sociali più deboli. L'articolo 2 reca gli obiettivi perseguiti dalla legge, come la decarbonizzazione dell'economia italiana, l'adattamento agli impatti del cambiamento climatico, lo sviluppo dell'economia circolare, la tutela della biodiversità, la crescita delle energie rinnovabili, la coesione sociale, la qualità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la transizione verso un'economia a zero emissioni di CO2. L'articolo 3 stabilisce, in coerenza con gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, gli obiettivi minimi nazionali da raggiungere entro il 2030, in conformità agli impegni assunti in ambito internazionale. L'articolo 4 fissa gli obiettivi minimi vincolanti in materia di clima da conseguire entro il 2035 e dispone la riduzione interna netta delle emissioni di gas serra al 2040 di almeno il 90 per cento, al fine del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. L'articolo 5 affida al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di promuovere azioni per la digitalizzazione dell'economia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e in coerenza con l'Agenda digitale italiana.
Il capo II concernente l'organismo consultivo indipendente si compone di due articoli. L'articolo 6 dispone l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Osservatorio scientifico per il clima quale organismo indipendente al quale spetta il compito di definire i limiti massimi di emissione per ciascun settore economico, elaborare una proposta di Piano d'azione per il clima, verificando la conformità degli obiettivi agli aggiornamenti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, predisporre un rapporto annuale sui risultati raggiunti e svolgere l'attività istruttoria per la modifica dell'obiettivo in materia di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. L'articolo 7 affida all'Osservatorio scientifico per il clima l'ulteriore compito di individuare il budget di carbonio complessivo che può essere emesso in atmosfera in un determinato periodo, al fine di perseguire l'obiettivo della neutralità climatica nonché di proporre al Governo la definizione degli obblighi emissivi settoriali, quali soglie espresse in termini di budget di carbonio per macro-settori economici.
Il capo III in materia di strumenti e disposizioni per il conseguimento degli obiettivi climatici si compone di due articoli. L'articolo 8 definisce i contenuti, le finalità e le procedure di approvazione del Piano d'azione per il clima, quale strumento di pianificazione strategica nazionale a lungo termine che integra la politica industriale, economica e climatica, definendo il contributo dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi in materia stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea. L'articolo 9 definisce i processi partecipativi delle realtà sociali, economiche, associative e dei cittadini riguardo le politiche climatiche assunte dal Governo e prevede strategie e misure per favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità nelle scuole, anche attraverso programmi di formazione degli insegnanti e l'adeguamento dei programmi scolastici.
Da ultimo, il capo IV recante disposizioni fiscali e finali si compone di sette articoli. L'articolo 10 prevede una delega al Governo per la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del budget di carbonio e delle emissioni dei gas serra, prevedendo, in particolare, che nel perseguimento della finalità del doppio dividendo il maggior gettito sia destinato a strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e i processi di riconversione industriale per la decarbonizzazione. L'articolo 11 dispone che il rendiconto generale dello Stato debba contenere, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali per il contrasto al cambiamento climatico, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per le finalità di decarbonizzazione e per gli interventi di mitigazione e adattamento. L'articolo 12 istituisce il Fondo italiano sociale per il clima cui confluiscono tutte le risorse europee e statali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, che è finalizzato al sostegno dei redditi più fragili per la ristrutturazione delle abitazioni e l'accesso alla mobilità sostenibile, nonché delle imprese per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase della transizione ecologica. Al Fondo afferiscono altresì le risorse derivanti da un contributo annuale straordinario sui grandi patrimoni, istituito fino al 31 dicembre 2030, la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 20 milioni di euro. Inoltre per gli anni 2023 e 2024 è istituito un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, chimico, bancario e assicurativo, nonché dei soggetti che esercitano l'attività di produzione e estrazione di idrocarburi, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. L'articolo 13 prevede un contributo per la formazione e l'avviamento al lavoro in favore dei giovani in cerca di prima occupazione e del ricollocamento professionale di lavoratori inoccupati finalizzato all'inserimento nei processi produttivi legati alla transizione ecologica, energetica, alla difesa e tutela del suolo e della biodiversità, all'innovazione tecnologica e digitalizzazione. L'articolo 14 stabilisce che le spese fiscali dannose per l'ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono progressivamente ridotte in misura pari ad almeno il 10 per cento annuo sino all'annullamento dei sussidi medesimi entro il 2030. L'articolo 15 attribuisce alla società SACE Spa la funzione di favorire la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti. L'articolo 16, infine, stabilisce le modalità con le quali il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informa le Camere sullo stato di attuazione della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce i cambiamenti climatici come minaccia alla sicurezza e alla salute umana, alla tutela dei diritti umani, alla produzione e sicurezza alimentare e alla salvaguardia degli equilibri ecologici degli ecosistemi e della biodiversità.
2. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9 e 41 della Costituzione, con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 e ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, detta princìpi fondamentali e obiettivi in materia di tutela dell'ambiente, di politiche economiche e di contrasto del cambiamento climatico, al fine di garantire l'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050, di arrestare le conseguenze indotte dal surriscaldamento climatico, dal crescente dissesto idrogeologico, dal consumo di suolo, dalla crescente siccità e scarsità idrica, dagli eventi climatici estremi, impedendo un ulteriore deterioramento delle risorse fondamentali del pianeta.
3. La presente legge individua altresì programmi coordinati per indirizzare l'azione di governo in materia di attività economiche verso il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dalla medesima legge, garantendo la sostenibilità degli interventi a tutela dei settori sociali più deboli e la promozione di nuova occupazione.

Art. 2.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di favorire:

a) la decarbonizzazione dell'economia italiana, al fine di garantire l'uso razionale e solidale delle risorse;

b) la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'adozione di un modello di sviluppo sostenibile che generi un'occupazione dignitosa e contribuisca alla riduzione delle disuguaglianze, aumentando la resilienza dei sistemi sociali, naturali e antropici di fronte ai rischi generati dagli effetti connessi;

c) lo sviluppo dell'economia circolare con l'obiettivo della riduzione del fabbisogno di risorse primarie, della produzione e dello smaltimento dei rifiuti e dei relativi impatti emissivi;

d) la tutela della biodiversità attraverso il contrasto dei fattori diretti e indiretti che ne determinano la perdita, garantendo la salvaguardia e prevenendo la degradazione degli ecosistemi tramite l'applicazione del principio «chi inquina paga»;

e) la gestione sostenibile degli ecosistemi per conservarne e rafforzarne le funzioni di assorbimento e di stoccaggio a lungo termine dell'anidride carbonica (CO2) atmosferica;

f) l'aumento delle installazioni di fonti di energia rinnovabili tramite la previsione di incentivi e la semplificazione delle procedure autorizzative, assumendo come criterio determinante la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili;

g) la coesione sociale e territoriale garantendo l'armonizzazione, lo sviluppo e la diffusione di comunità energetiche nel territorio nazionale;

h) la difesa di un ambiente salubre in grado di garantire la salute e il benessere dei cittadini e della fauna selvatica;

i) la promozione di modelli e stili di vita improntati alla riduzione dei consumi e dello spreco alimentare, favorendo e incentivando le pratiche di recupero e riutilizzo dei beni non deperibili;

l) una produzione industriale che operi nel rispetto degli indicatori di benessere equo e sostenibile, sostenendo la transizione verso modelli improntati a criteri di sostenibilità ecologica e sociale attraverso la semplificazione delle procedure e l'incentivazione economica;

m) la qualità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

n) la cooperazione, la collaborazione e il coordinamento tra le amministrazioni pubbliche, attraverso la promozione di una cultura della sostenibilità riguardante le procedure interne;

o) la diffusione di una cultura della sostenibilità nel sistema d'istruzione, nelle modalità di esercizio dell'attività di impresa, nella filiera dell'amministrazione pubblica e dei processi produttivi, nello sviluppo tecnologico e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale;

p) la diffusione e lo scambio dei risultati raggiunti e delle pratiche adottate a livello internazionale, al fine dell'adozione e dell'importazione in ciascun sistema Paese di una governance climatica;

q) l'adozione del criterio della sostenibilità quale principio di valutazione della produzione legislativa nell'ordinamento italiano;

r) la transizione verso un'economia a zero emissioni di CO2 in grado di garantire la coesione sociale e territoriale, attraverso processi condivisi per il superamento della povertà energetica, per una maggiore solidarietà tra generazioni e migliori condizioni di vita e di lavoro;

s) la promozione del lavoro agile per la migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con effetti di riduzione dell'impronta di carbonio legata al lavoro e ai picchi di consumo energetico connesso.

Art. 3.
(Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra)

1. In coerenza con gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 sanciti dall'Accordo di Parigi e in conformità agli impegni assunti in ambito internazionale e ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi nazionali, da raggiungere entro il 2030:

a) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'economia nazionale in misura pari almeno al 60 per cento rispetto ai livelli del 1990;

b) raggiungimento della quota di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per gli assorbimenti netti nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, cosiddetto «land use, land use change and forestry – LULUCF»;

c) raggiungimento di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari almeno al 42 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea;

d) generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in misura pari almeno al 72 per cento;

e) miglioramento dell'efficienza energetica attraverso una riduzione del consumo di energia primaria, pari almeno al 42,5 per cento rispetto al valore di base previsto dalla normativa dell'Unione europea;

f) miglioramento del rendimento energetico degli edifici in misura pari almeno al 35 per cento, al fine di limitare le dispersioni di energia e di calore, ai sensi degli articoli 119, 121 e 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, si provvede alla revisione degli obiettivi di cui al comma 1, ai fini della loro maggiorazione, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) rispetto degli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi;

b) rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di contrasto del cambiamento climatico;

c) adeguamento degli obiettivi medesimi all'evoluzione dei progressi tecnologici e della conoscenza scientifica.

3. Nel caso in cui si registrino scostamenti rispetto ai percorsi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di assorbimento dei livelli di CO2 può essere disposta l'ulteriore maggiorazione degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 4.
(Obiettivi minimi intermedi in materia di clima)

1. Al fine di conseguire la neutralità climatica, sono fissati i seguenti obiettivi minimi vincolanti in materia di clima da conseguire entro il 2035:

a) decarbonizzazione del sistema energetico nazionale con l'eliminazione delle fonti derivanti da combustibili fossili;

b) aumento del rendimento energetico degli edifici mediante il raddoppio del tasso annuo di ristrutturazione profonda degli edifici residenziali e non residenziali;

c) incremento della penetrazione dell'elettricità nei trasporti in conformità agli obiettivi di riduzione delle emissioni del trasporto su strada previsti dal pacchetto «Pronti per il 55%» di cui alla comunicazione della Commissione COM (2021) 550 final, del 14 luglio 2021;

d) sviluppo di una mobilità equa, inclusiva e sostenibile attraverso l'incremento di soluzioni di mobilità collettiva e condivisa per conseguire l'obiettivo di nove chilometri per milione di abitanti per le reti metropolitane, di venti chilometri per milione di abitanti per le reti ferroviarie suburbane e di dieci chilometri per milione di abitanti per le reti tramviarie;

e) sviluppo delle infrastrutture ciclabili per rendere la mobilità leggera maggiormente sicura e accessibile in modo da rispondere alle esigenze legate agli spostamenti quotidiani, aumentando la sicurezza e la qualità degli spazi urbani e migliorando la qualità dell'aria nelle grandi città;

f) introduzione del biglietto climatico di importo pari a 9 euro mensili nell'intero territorio urbano e regionale del Paese fino al 2035;

g) limitazione del trasporto aereo privato sulle tratte brevi nazionali fino al totale divieto, a decorrere dal 2030, dei voli di aeromobili privati non di linea per il trasporto passeggeri che non garantiscono zero livelli di emissione di carbonio;

h) transizione verso un sistema alimentare sostenibile perseguendo gli obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi di sintesi del 50 per cento e destinando almeno il 25 per cento della superficie agricola all'agricoltura biologica, promuovendo un'agricoltura e una zootecnia più sostenibili che consentano il superamento degli allevamenti intensivi secondo la strategia europea «Dal produttore al consumatore», di cui alla comunicazione della Commissione COM (2020) 381 final, del 20 maggio 2020;

i) aumento delle aree naturali protette per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione COM (2020) 380 final, del 20 maggio 2020, pari ad almeno il 30 per cento del territorio protetto terrestre e marino, di cui almeno un terzo da sottoporre a stretta protezione, assicurando un'adeguata tutela del capitale naturale del Paese;

l) azzeramento del consumo di suolo e rigenerazione dei suoli degradati anche nelle aree urbane con aumento del verde urbano e recupero delle funzioni eco-sistemiche, attraverso interventi di rinaturalizzazione e miglioramento della permeabilità e il rimboschimento delle aree percorse dal fuoco, rafforzando i sistemi di prevenzione degli incendi boschivi;

2. L'obiettivo minimo vincolante in materia di clima da conseguire entro il 2040 è stabilito in misura pari ad almeno il 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 per quanto concerne la riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone cessano la loro attività.

Art. 5.
(Digitalizzazione dei processi per una transizione giusta e solidale)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalla presente legge e in coerenza con l'Agenda digitale italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri promuove azioni per la digitalizzazione dell'economia con le seguenti finalità:

a) affrontare strategicamente le sfide e le opportunità generate dall'integrazione della tecnologia digitale nei settori energetici e della mobilità sostenibile, nell'economia circolare, nella gestione del capitale naturale, nelle reti e nelle smart city, nonché, in generale, nelle attività volte al contrasto dei cambiamenti climatici;

b) sviluppare sistemi informativi geografici e di diagnostica digitale nella gestione del rischio e della vulnerabilità idrogeologica, nella riduzione dell'impatto ambientale e nella prevenzione e riduzione dei disastri derivanti dagli effetti del cambiamento climatico;

c) informare e diffondere le nuove proposte per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'economia digitale e i nuovi modelli di attività d'impresa;

d) utilizzare il potenziale delle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, per conseguire la realizzazione di un'economia verde tramite la progettazione e lo sviluppo di algoritmi efficienti dal punto di vista energetico;

e) promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dei lavoratori operanti nei settori che necessitano di misure di sostegno per favorire una transizione giusta, le cui mansioni possono essere sostituite dalle tecnologie emergenti, al fine di massimizzare gli effetti positivi della transizione medesima e di ridurre al minimo quelli negativi;

f) promuovere le imprese che adottano una valutazione dell'impatto dei servizi e del processo di digitalizzazione, nonché un approccio responsabile all'innovazione dei servizi digitali esistenti, al fine di garantire una digitalizzazione sostenibile nell'ambito di applicazione della presente legge.

Capo II
ORGANISMO CONSULTIVO INDIPENDENTE

Art. 6.
(Osservatorio scientifico per il clima)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, di monitorare il quantitativo di gas climalteranti emesso da ciascuna attività economica e con funzione consultiva per il Governo e il Parlamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio scientifico per il clima, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di:

a) definire i limiti massimi di emissioni per ciascun settore ai sensi del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, congiuntamente con il Comitato ETS di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

b) elaborare una proposta di Piano d'azione per il clima, di cui all'articolo 8;

c) verificare la conformità degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per il clima agli aggiornamenti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea;

d) predisporre un rapporto annuale sui risultati raggiunti dal Piano d'azione per il clima nella lotta al cambiamento climatico, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

e) svolgere l'attività istruttoria per la modifica dell'obiettivo in materia di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 2, in funzione dei risultati raggiunti;

f) svolgere incontri semestrali con scienziati ed esperti al fine di analizzare le condizioni di salubrità del territorio, compresi i fenomeni di siccità e di erosione, nonché della qualità dell'aria e dell'acqua, in relazione alla progressiva riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili e all'aumento delle installazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. L'Osservatorio è composto da scienziati selezionati dotati di competenze in materia di discipline ambientali, scienze del clima, agroforestali, dell'ecologia e biodiversità, geologia e gestione del territorio, politiche economiche e dell'economia circolare, transizione energetica, urbanistica e trasformazione urbana che rappresentano tutti i diversi ambiti disciplinari interconnessi con i cambiamenti climatici, come costantemente valutati dai rapporti del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC).
3. L'Osservatorio è formato da venti componenti, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per un periodo di cinque anni, non rinnovabili. I membri dell'Osservatorio sono scelti tra persone di elevata e documentata qualificazione scientifica, tecnica o gestionale, tenuto conto dell'importanza, della qualità e della varietà dei contributi e delle pubblicazioni scientifiche nei settori di competenza nella lotta al cambiamento climatico, nel rispetto della parità di genere.
4. L'Osservatorio opera:

a) secondo il principio della corretta utilizzazione del dato scientifico, proponendo gli obiettivi di azione nazionale per il superamento delle crisi in base alla migliore scienza disponibile e giustificando ogni intervento sulla base di riferimenti alle fonti scientifiche solide e aggiornate;

b) tenendo conto della necessità di rispettare gli accordi internazionali e qualora in base alla migliore scienza disponibile ritenga che gli accordi internazionali siano insufficienti, può formulare proposte per la negoziazione di un loro adeguamento;

c) secondo il principio della pluralità degli strumenti a disposizione per il superamento delle crisi, indicando alle istituzioni la più ampia gamma di strumenti, scientificamente fondati, atti a conseguire gli obiettivi di azione nazionale proposti ai sensi della lettera a);

d) secondo il principio della giustizia climatica, fornendo alle istituzioni l'analisi degli impatti ambientali, economici e sociali dei diversi strumenti proposti.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che la trasmette alle Camere.

Art. 7.
(Budget di carbonio complessivo e obblighi emissivi settoriali)

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 6, in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali ed europei sugli scenari di decarbonizzazione, individua il budget di carbonio complessivo quale quantità di emissioni di gas a effetto serra, espresse anche in CO2 equivalente, comprensivo di informazioni separate sulle emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti che può essere emessa in atmosfera in un determinato periodo, al fine di perseguire l'obiettivo della neutralità climatica. Il budget di carbonio complessivo è aggiornato con cadenza triennale ed è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Osservatorio, adotta uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali, quali soglie di budget di carbonio da rispettare in ciascun macro-settore economico, al fine di garantire un'efficace protezione del clima, della salute umana e dell'ambiente.
3. L'Osservatorio effettua il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione al budget di carbonio complessivo e agli obblighi emissivi settoriali.
4. L'Osservatorio segnala gli scostamenti tra il livello di emissioni di gas a effetto serra registrato e il budget di carbonio complessivo assegnato e provvede all'individuazione di meccanismi correttivi commisurati in misura proporzionale allo scostamento medesimo.
5. I decreti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, i termini e le modalità di attuazione dei meccanismi correttivi di cui al comma 4.

Capo III
STRUMENTI E DISPOSIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI CLIMATICI

Art. 8.
(Piano di azione per il clima)

1. Il Piano d'azione per il clima, di seguito denominato «Piano», è lo strumento di pianificazione strategica nazionale a lungo termine che integra la politica industriale, economica e climatica e definisce il contributo dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi in materia di industria e di clima stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea. Il Piano è elaborato dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed è adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro i successivi trenta giorni.
3. Il Piano ha durata di cinque anni ed è rinnovato, nell'ultimo anno di validità, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Piano:

a) indica i livelli massimi di emissioni per ciascun settore nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sentito il Comitato ETS di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo;

b) definisce le politiche e le misure corrispondenti per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) stabilisce i criteri per verificare la conformità degli obiettivi prefissati agli aggiornamenti della normativa dell'Unione europea;

d) stabilisce i criteri per verificare la sostenibilità dei provvedimenti normativi approvati entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di accertare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3;

e) definisce un sistema di indicatori di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, da inserire nel quadro socioeconomico del disegno di legge di bilancio;

f) adotta linee guida nazionali per la redazione da parte delle regioni e dei comuni con più di cinquantamila abitanti dei piani di adattamento al cambiamento climatico e per la rendicontazione annuale delle emissioni su base regionale di gas serra in rapporto agli obiettivi di riduzione definiti dalla legge a livello nazionale;

g) definisce meccanismi e procedure di partecipazione e informazione dei cittadini, singoli e associati, sugli scenari di rischio connessi agli effetti dei cambiamenti climatici;

h) individua gli incentivi per il riuso, il riciclo e la riparazione, nonché per nuovi modelli di produzione, quali le comunità energetiche, la manifattura additiva e l'agroecologia, nel pieno rispetto e in attuazione dei princìpi dell'economia circolare.

Art. 9.
(Consultazione pubblica e formazione nelle scuole e nelle università)

1. Il Governo, nell'elaborazione di piani, programmi, strategie e disposizioni di carattere generale concernenti le politiche climatiche, assicura la più ampia partecipazione come disposto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, favorendo la consultazione pubblica periodica dei soggetti che operano nell'ambito sociale, economico e associativo nonché dei cittadini.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituita la procedura di consultazione pubblica sulla crisi climatica, come strumento di partecipazione al processo decisionale in materia di contrasto del cambiamento climatico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i requisiti per la partecipazione alla consultazione pubblica di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), il Ministero dell'istruzione e del merito individua strategie e misure per favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso programmi di formazione degli insegnanti e l'adeguamento dei programmi scolastici. Analogamente, il Ministero dell'università e della ricerca individua strategie e misure per favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità nelle università e nei centri di ricerca, nonché per indirizzare la produzione accademica verso le discipline correlate alla transizione ecologica, anche attraverso programmi di formazione e adeguamento dell'offerta formativa.

Capo IV
DISPOSIZIONI FISCALI E FINALI

Art. 10.
(Delega in materia di fiscalità ambientale)

1. Il Governo, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'articolo 6, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del budget di carbonio e delle emissioni di gas a effetto serra, individuando misure per l'orientamento del mercato verso modelli di consumo e di produzione sostenibili nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato:

a) agli strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e i processi di riconversione industriale per la decarbonizzazione;

b) alla digitalizzazione dei processi per una transizione giusta e solidale;

c) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy;

d) al finanziamento dei sussidi all'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e delle spese per la protezione dell'ambiente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

Art. 11.
(Indicatori di bilancio per il contrasto al cambiamento climatico)

1. Al fine di rendere coerenti le politiche di bilancio con gli obiettivi di neutralità climatica assunti nell'ambito degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, il rendiconto generale dello Stato contiene, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali per il contrasto del cambiamento climatico, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per le finalità di decarbonizzazione e per gli interventi di mitigazione e adattamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con decreto del Ministro medesimo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, con uno o più decreti, definisce per ciascuna delle società partecipate del Ministero medesimo una strategia per l'adeguamento agli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dalla presente legge.

Art. 12.
(Fondo italiano sociale per il clima)

1. Al fine di sostenere le persone e le imprese che maggiormente devono far fronte alle sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica, fornendo un supporto ai redditi più fragili per la ristrutturazione delle abitazioni e l'accesso alla mobilità sostenibile nonché alle imprese per la riconversione del proprio processo produttivo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo sociale per il clima, di seguito denominato «Fondo», nel quale confluiscono le risorse nazionali ed europee per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge nonché le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 4.
2. Fino al 31 dicembre 2030 è istituito un contributo annuale straordinario sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 20 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia sia all'estero da persone fisiche, le cui aliquote sono pari allo 0,5 per cento per i patrimoni di importo compreso tra 20 e 100 milioni di euro, all'1 per cento per i patrimoni superiori a 100 milioni di euro e fino a 1 miliardo di euro e al 2 per cento per i patrimoni superiori a 1 miliardo di euro.
3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Fermi restando gli obblighi di versamento del contributo annuale istituito ai sensi del comma 2, per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
4. Per gli anni 2023 e 2024, è istituito un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, chimico, bancario e assicurativo, nonché dei soggetti che esercitano l'attività di produzione ed estrazione di idrocarburi, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari degli anni 2021 e 2022 deriva dalle attività indicate nel primo periodo. La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del biennio precedente. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare al contributo annuale straordinario di cui al comma 2.

Art. 13.
(Contributo per la formazione in materia di transizione ecologica e di innovazione tecnologica)

1. Al fine di creare nuove competenze, professionalità e opportunità di lavoro per i giovani in cerca di prima occupazione e per la ricollocazione professionale di lavoratori in stato di inoccupazione, è riconosciuto un contributo di avviamento lavorativo finalizzato alla formazione e all'inserimento nei processi produttivi connessi alla transizione ecologica ed energetica, alla difesa e tutela del suolo e della biodiversità, all'innovazione tecnologica e digitalizzazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.700 milioni di euro, si provvede per il 10 per cento mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per il 90 per cento a valere sul Fondo di cui all'articolo 12 della presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 14.
(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le spese fiscali dannose per l'ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono progressivamente ridotte in misura pari ad almeno il 10 per cento annuo sino all'annullamento dei sussidi medesimi entro il 2030.
2. All'individuazione dei sussidi di cui al comma 1 si provvede in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio annuale. Le risorse derivanti dalla corrispondente riduzione sono destinate, nella misura del 50 per cento, a un fondo per il finanziamento di interventi nelle materie di cui al comma 3, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2 secondo le finalità di seguito indicate:

a) realizzare la transizione energetica e ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, e l'utilizzo di fonti rinnovabili, di accumuli e di reti innovative per garantire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dalla presente legge e di progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili;

b) realizzare un piano strutturale, di concerto con l'Osservatorio di cui all'articolo 6, per la messa in sicurezza del territorio, adottando politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) realizzare un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, prevedendo azioni di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati e l'adozione di politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto del nuovo consumo di suolo e dell'abusivismo edilizio;

d) accompagnare la transizione verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua e su un ciclo virtuoso dei rifiuti, finalizzato alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia e di energia;

e) favorire la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile e di mobilità elettrica, investendo in infrastrutture per la mobilità sostenibile nelle città e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso, al fine di raggiungere gli obiettivi della completa decarbonizzazione e dell'azzeramento delle emissioni nette del settore;

f) sviluppare la filiera agricola e biologica nonché le buone pratiche agronomiche per la tutela delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l'aumento e il mantenimento della qualità del territorio, la fertilità organica del suolo e il sequestro di carbonio;

g) incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie negli impianti solari termici, solari a concentrazione, solari termodinamici, solari fotovoltaici, a biomasse, eolici e geotermici; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia sociale;

h) provvedere al risanamento e alla riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

Art. 15.
(Ulteriori funzioni della società SACE S.p.a.)

1. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La SACE S.p.a. favorisce altresì la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo i progetti e gli investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti».

Art. 16.
(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

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