PDL 1337

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1337

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MADIA, MAGI, PASTORELLA, QUARTAPELLE PROCOPIO, ZANELLA

Istituzione delle assemblee dei cittadini, per la partecipazione diretta alla decisione su temi di interesse pubblico generale, e dell'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica

Presentata il 26 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! — Il grande problema che affligge in questo tempo la democrazia, non solo in Italia, è quello del distacco sempre più marcato tra cittadini e politica, tra elettori ed eletti.
È un distacco che si evidenzia sempre più ad ogni tornata elettorale, allorché si registra un astensionismo crescente che non può essere derubricato a semplice patologia elettorale o a normale astensione dei cittadini disinteressati alla cosa pubblica, ma che segnala una sempre più diffusa stanchezza le cui cause sono sicuramente complesse e profonde.
Tuttavia, la riduzione della partecipazione alla vita politica, come talvolta accade, al solo momento dello svolgimento delle elezioni non favorisce la creazione di condizioni volte a consentire un'autentica partecipazione popolare, ma finisce per favorire piuttosto la mera contrapposizione tra avversari, trasformando uno dei pregi del sistema democratico – costituito dal dialogo da cui scaturisce una sintesi che ha qualità nuova e originale rispetto all'apporto originario di ciascuna parte – in una contrapposizione pregiudiziale tra avversari, in cui in cui rileva unicamente la quantità di consenso rappresentata. Il momento elettorale è certamente importante, ma chiamare i cittadini a partecipare solo al momento del voto significa impoverire enormemente la stessa offerta politica. Sarebbe invece auspicabile una costante comunicazione circolare tra rappresentati e rappresentanti, tra cittadini e istituzioni.
In un mondo nel quale le tecnologie consentono nuove forme di partecipazione diffusa e costante e al tempo stesso favoriscono maggiori possibilità di ascolto dei cittadini, si potrebbero dunque creare e utilizzare strumenti capaci di dare rinnovata forza alla democrazia. Si fa qui riferimento a strumenti che possono non solo affiancare e bilanciare, ma anche indirettamente rafforzare la stessa democrazia rappresentativa. Non stiamo qui parlando di utopici strumenti di «democrazia diretta» alternativi o sostitutivi della democrazia rappresentativa, che in talune degenerazioni potrebbero condurre anche a forme estreme di plebiscitarismo, contraddistinte da procedure opache e controllate da terzi politicamente irresponsabili verso i cittadini e gli elettori.
Pensiamo piuttosto a forme di democrazia partecipativa che potrebbero trovare un loro ideale fondamento in quella «partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» enunciata dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.
La presente proposta di legge, predisposta grazie al lavoro di approfondimento di Mario Staderini a partire dal convegno «Citizens Assembly – Una risposta alla crisi della democrazia elettorale», tenutosi presso la Sala del refettorio della biblioteca della Camera dei deputati il 15 luglio 2019, si prefigge dunque di rafforzare il concetto di partecipazione enunciato dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che qualifica la nostra stessa democrazia, allargandolo a tutti i cittadini e favorendo al tempo stesso una loro accresciuta responsabilizzazione.
Per rispondere a tale esigenza, da oltre vent'anni in diverse parti del mondo si è ricorsi a un particolare strumento, quello delle assemblee dei cittadini, già istituzionalizzato in alcuni Paesi. Tali assemblee vengono ad affiancare le istituzioni rappresentative e sono state utilizzate anche durante la recente importantissima Conferenza sul futuro dell'Europa.
Si tratta di uno strumento di democrazia partecipativa con il quale, in un arco di tempo delimitato, temi specifici di interesse pubblico generale (questioni valoriali, concernenti gli elementi fondamentali della convivenza di una comunità, eccetera) sono sottoposti a un gruppo di cittadini selezionati come campione statistico rappresentativo in tutto il territorio interessato.
L'assemblea dei cittadini (AC) consente di portare la responsabilità diretta delle persone comuni all'interno del procedimento politico decisionale, ponendole in contatto tanto con i politici quanto con gli esperti e i professionisti del settore, con le parti sociali e i gruppi di interesse che sono rappresentati. Le esperienze internazionali (quali la convocazione di un'AC per la riforma costituzionale islandese, l'istituzione di due AC permanenti nella regione germanofona del Belgio, i casi di convocazione di AC per la riforma elettorale negli Stati canadesi e molti altri rilevanti casi) dimostrano che i membri estratti a sorte, percependo l'importanza del loro incarico, sono indotti a impegnarsi con il massimo senso di responsabilità per ottenere il miglior risultato possibile.
Allo stesso tempo, è stato anche dimostrato che le deliberazioni delle AC godono di ampia considerazione tra tutti i cittadini, grazie al fatto di essere state elaborate da loro pari, finalmente in grado di uscire dal ruolo unico di spettatori della politica. Occorre sempre evitare che le scelte dei membri delle AC possano essere condizionate e a tal fine è necessario che la nomina dei cittadini chiamati a farne parte abbia alcune caratteristiche essenziali: la temporaneità delle assemblee, che hanno durata prestabilita; il ricambio frequente dei loro membri; la modalità di selezione casuale dei componenti, sia pur all'interno di categorie definite per sesso, età, provenienza geografica, livello di istruzione, professione svolta e posizione sociale, al fine di ottenere che la rappresentanza della società all'interno dell'assemblea risulti la più ampia possibile.
Grazie al supporto dei professionisti e degli esperti di settore, che formeranno il segretariato dell'assemblea, i cittadini sorteggiati saranno posti nella condizione di conoscere in modo approfondito le questioni sottoposte al loro esame e sulle quali saranno chiamati a deliberare. Riconoscendo al cittadino un ruolo attivo, si potrà ottenere un'accresciuta propensione all'ascolto e un aumento della fiducia interpersonale, tanto tra i cittadini quanto tra essi e i rappresentanti politici.
La presente proposta di legge istituisce le AC quale nuovo strumento democratico a supporto delle istituzioni repubblicane. I primi sette articoli individuano i soggetti legittimati a convocare le AC (il Parlamento, il Governo, le giunte e i consigli regionali e comunali, associazioni e gruppi di cittadini), gli oggetti che possono essere demandati alla competenza di esse (non solo proposte e raccomandazioni su temi di interesse generale, ma anche valutazioni sui referendum previsti dalla Costituzione), gli organi e i modi di funzionamento, i criteri per il sorteggio dei partecipanti.
Il parere deliberato dall'AC non potrà che avere valore di raccomandazione né, ovviamente, potrebbe mai essere vincolante né dunque sostituirsi agli ordinari strumenti della democrazia rappresentativa. Tuttavia, le AC non saranno affatto irrilevanti: ai sensi dell'articolo 8 della presente proposta di legge, infatti, la relazione finale approvata dall'assemblea, indicante i contenuti e i risultati dei lavori dell'assemblea stessa e il parere conclusivo da essa formulato, sarà trasmessa al Parlamento e al Governo e pubblicata. Inoltre, il segretariato potrà svolgere, nel periodo successivo all'approvazione della relazione, un'attività di informazione e di impulso presso gli organi politici destinatari del parere per favorirne l'utilizzazione nel processo decisionale.
Molto importante è anche l'articolo 10 della proposta di legge, il quale prevede che entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore sia avviato il procedimento per la costituzione di un'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica. Il cambiamento climatico, infatti, rappresenta ormai un'emergenza riconosciuta scientificamente, i cui effetti sono costantemente sotto l'attenzione di tutti, e costituisce, dunque, una priorità politica. Se gli Stati non prenderanno provvedimenti per limitare l'emissione di gas produttivi di effetto serra, il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi già nel 2030, tra appena sette anni. È questo lo scenario più grave tratteggiato dal rapporto «Riscaldamento globale a 1,5 gradi» del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici costituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, preparato a Incheon in Corea e diffuso nell'ottobre 2018.
Per affrontare quest'emergenza, nel 2015 è stato stipulato l'Accordo di Parigi e sono stati stabiliti nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, con la definizione di una serie di interventi da attuare entro il 2030 per contenere il riscaldamento globale. Le iniziative per il clima spaziano dal consumo energetico alle politiche alimentari, dallo sfruttamento delle risorse idriche alla riduzione dell'uso del suolo, proponendo un variegato complesso di soluzioni. Tuttavia, a quasi dieci anni dalla loro adozione, possiamo affermare che questi obiettivi siano complessivamente lontani dalla loro attuazione. Gli ultimi anni hanno visto scendere in piazza milioni di europei in forme di protesta contro i cambiamenti climatici. In Italia, l'instabilità del sistema politico e l'evidente volatilità del consenso elettorale riducono la capacità delle forze politiche di elaborare soluzioni che guardino a un orizzonte di lungo periodo, come inevitabilmente le politiche climatiche richiederebbero.
Inoltre, facendo tesoro dell'esperienza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale sono previste molte opere che rischiano di non essere tempestivamente realizzate proprio per l'opposizione di comitati cittadini, le AC possono rappresentare uno strumento adeguato anche per dibattere a livello locale della realizzazione di progetti territoriali, facendo partecipare i cittadini secondo le migliori pratiche internazionali della democrazia deliberativa e prevenendo così, attraverso un dibattito informato, il formarsi di posizioni preconcette, non fondate su evidenze discusse e ponderate. Per tale ragione abbiamo inserito nell'articolo 1 una disciplina quadro per l'istituzione di AC a livello regionale e locale, che potrebbe trovare applicazione concreta proprio nella convocazione di AC destinate alla discussione su progetti di investimento territoriale. In tali circostanze, un'AC chiamata a individuare le priorità di intervento e le forme di bilanciamento tra interessi avrebbe, infatti, la forza di superare la situazione di stallo.
Gli esempi di AC su questo tema si stanno moltiplicando sulla scena internazionale, dall'Irlanda alla Gran Bretagna, dalla Spagna al Belgio fino alla vicina Francia, dove il 26 aprile 2019 il Presidente Macron ha annunciato l'istituzione della Convenzione cittadina per il clima, organo temporaneo e indipendente composto da 150 cittadini, sorteggiati su base nazionale, che tra ottobre 2019 e gennaio 2020, in diciassette sessioni svoltesi in sei fine settimana, si sono riuniti a Parigi per ascoltare esperti, dibattere e presentare progetti su varie questioni relative al modo di ridurre del 40 per cento l'emissione di gas serra entro il 2030, al risparmio energetico, alla ristrutturazione termica degli alloggi, all'agricoltura, alla mobilità, alla tassazione ecologica e a qualsiasi altro argomento abbiano ritenuto opportuno affrontare.
Forte dello studio di questi casi internazionali, il movimento paneuropeo di iniziativa popolare «Eumans», insieme con il movimento «Extinction Rebellion – Gruppo nazionale per le assemblee dei cittadini» e con le altre organizzazioni partecipanti al «Comitato Politici per caso – Cittadini informati per decidere», ha cooperato con i parlamentari sostenitori della presente iniziativa legislativa nella costruzione della proposta di istituire nell'ordinamento italiano le AC, convocando la prima di queste sulle grandi urgenze della crisi climatica e della politica energetica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Costituzione e convocazione)

1. Le assemblee dei cittadini sono organi di partecipazione democratica costituiti e convocati, secondo le procedure stabilite dalla presente legge, per concorrere alle deliberazioni su oggetti di interesse pubblico generale al livello nazionale, regionale o locale.
2. Ciascuna assemblea dei cittadini, al livello nazionale, è convocata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.
3. La convocazione di un'assemblea dei cittadini, al livello nazionale, è proposta, con l'indicazione dell'oggetto:

a) da una delle Camere del Parlamento, secondo le disposizioni del proprio Regolamento;

b) dal Governo, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) mediante atto sottoscritto da almeno cinquemila cittadini elettori, su iniziativa di un comitato promotore, secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto applicabili, o attraverso una piattaforma digitale istituita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; la richiesta ai sensi della presente lettera, corredata della documentazione prescritta, è presentata al Ministero dell'interno.

4. L'assemblea dei cittadini, al livello nazionale, è convocata di diritto in occasione dell'indizione di un referendum abrogativo di legge ordinaria o di un referendum confermativo di legge costituzionale, con il compito di predisporre una nota informativa destinata al corpo elettorale, nella quale l'oggetto del quesito referendario è esposto con la chiara formulazione delle ragioni principali per il voto a favore e per il voto contrario. Nei casi di cui al presente comma, l'assemblea è costituita almeno tre mesi prima dell'avvio della campagna referendaria e i suoi lavori hanno la durata minima di un mese.
5. L'assemblea dei cittadini, al livello regionale o comunale, è convocata con atto del presidente della regione o della provincia o del sindaco, su iniziativa del consiglio, della giunta o di un numero di elettori determinato ai sensi del comma 8 in relazione alla popolazione della regione o del comune.
6. Lo statuto dei comuni capoluogo di provincia, delle città metropolitane e delle regioni può prevedere che l'assemblea dei cittadini sia convocata di diritto in occasione dell'elaborazione dei principali documenti di indirizzo, programmazione e pianificazione economica, finanziaria e urbanistica.
7. In caso di scioglimento o sospensione del consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il commissario nominato convoca l'assemblea dei cittadini quando occorra provvedere all'elaborazione dei documenti di cui al comma 6.
8. Le regioni e i comuni disciplinano la costituzione e il funzionamento delle assemblee dei cittadini entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi generali da essa stabiliti.

Art. 2.
(Relazione conclusiva)

1. L'assemblea dei cittadini, alla conclusione dei propri lavori, approva una relazione nella quale sono riassunte le risultanze dell'attività svolta, con l'esposizione delle diverse posizioni e ipotesi di soluzione esaminate, ed è espresso il parere sull'oggetto assegnato, con l'eventuale indicazione delle iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune. Nella relazione è dato conto altresì delle opinioni dissenzienti.

Art. 3.
(Composizione)

1. La composizione di ciascuna assemblea dei cittadini è determinata dall'atto di convocazione, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.
2. I componenti di ciascuna assemblea dei cittadini, salve eccezioni previste dalla legge, sono cittadini in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo della Camera dei deputati, cui si aggiungono i cittadini a partire dai sedici anni, selezionati con campionamento casuale stratificato su tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di presentazione della proposta di istituzione dell'assemblea. La composizione interna dell'assemblea deve rispecchiare la composizione geografica e sociale della popolazione residente nel territorio dello Stato o dell'ente territoriale per cui è costituita.
3. Il campionamento casuale dei cittadini assicura la composizione proporzionale per sesso, età e area di residenza. In particolare, il campione per età è organizzato su almeno quattro fasce di età a partire dal sedicesimo anno; il campione per area di residenza, nelle assemblee costituite a livello nazionale, assicura la presenza di almeno un cittadino in rappresentanza di ciascuna regione o, per la regione Trentino-Alto Adige, di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ove previsto nella proposta di istituzione dell'assemblea, l'atto di convocazione può determinare ulteriori criteri addizionali, ad esempio il livello di istruzione, la categoria professionale, il reddito o la residenza in aree rurali o cittadine, in base all'oggetto sottoposto all'esame dell'assemblea stessa.
4. Per le iniziative di costituzione di assemblee al livello nazionale, il campionamento casuale è eseguito dal Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le assemblee al livello territoriale, il campionamento casuale è eseguito dal segretariato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a). Mediante il campionamento sono individuati i componenti ordinari dell'assemblea e un sufficiente numero di componenti supplenti, che subentrano in caso di rinuncia o cessazione dall'incarico per qualsiasi causa.

Art. 4.
(Il segretariato)

1. Per ciascuna assemblea dei cittadini è costituito un segretariato. Il segretariato è formato da una componente fissa, rappresentata da accademici ed esperti di democrazia partecipativa e dei temi che costituiscono l'oggetto della convocazione dell'assemblea, e da una componente variabile, che consta di un numero di membri dell'assemblea scelti, a rotazione, mediante sorteggio da eseguire con periodicità frequente e regolare. Il primo sorteggio è effettuato all'inizio della prima sessione dei lavori dell'assemblea.
2. La componente fissa del segretariato è nominata:

a) per metà da un comitato di esperti nominato, all'inizio di ogni legislatura, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro;

b) per metà dal Presidente dell'assemblea parlamentare che ne ha assunto l'iniziativa, nel caso di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente, nel caso di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), ovvero dal comitato promotore, nel caso di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). La nomina dei componenti di cui alla presente lettera può essere delegata dal soggetto competente al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. Il segretariato svolge i seguenti compiti:

a) curare l'organizzazione dell'assemblea determinando i criteri per il campionamento casuale dei cittadini, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3, definendo la composizione interna dell'assemblea, fuori dei casi previsti dall'articolo 3, comma 4, stabilendo la frequenza, la durata e la sede delle riunioni nonché le fasi del procedimento e individuando eventuali ulteriori esperti da consultare;

b) assicurare il coordinamento generale dei lavori dell'assemblea secondo il principio dell'imparzialità.

4. Il segretariato rimane in carica per la durata dell'assemblea e per sei mesi decorrenti dalla fine dei lavori di essa ovvero fino alla data, se antecedente, nella quale è adottato l'atto o il provvedimento relativo all'oggetto per il quale è stata costituita, allo scopo di svolgere i compiti previsti dagli articoli 8 e 9. Nel caso previsto dall'articolo 1, comma 4, il segretariato rimane in carica per la sola durata dei lavori dell'assemblea fino all'esecuzione dell'adempimento previsto dall'articolo 8, comma 2.

Art. 5.
(Sede delle riunioni)

1. Le riunioni delle assemblee dei cittadini costituite al livello nazionale si svolgono nei giorni di sabato e domenica a Roma, presso la sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che la mette gratuitamente a disposizione, limitatamente ai giorni e agli orari di attività delle assemblee.

Art. 6.
(Funzionamento)

1. I lavori delle assemblee dei cittadini sono articolati in una fase formativa, una fase istruttoria e una fase di discussione e deliberazione.
2. La fase formativa, di carattere interno, è destinata alla formazione dei componenti dell'assemblea nelle materie attinenti al suo oggetto. Nella fase formativa partecipano ai lavori dell'assemblea esperti e professionisti dei settori attinenti all'oggetto dell'Assemblea, selezionati dal segretariato mediante un procedimento pubblico e trasparente, sulla base dell'esperienza maturata, del comprovato possesso di requisiti di oggettività e competenza, della capacità di comunicare in modo semplice e chiaro e della disponibilità alla partecipazione. Il segretariato assicura che gli esperti siano scelti in modo tale da presentare all'assemblea, in misura paritaria, il numero quanto più vasto possibile di posizioni, istanze e orientamenti, così da offrire un quadro completo, equilibrato e diversificato delle questioni concernenti l'oggetto assegnato.
3. La fase istruttoria è destinata all'ascolto delle istanze provenienti dalla società. Nella fase istruttoria, l'assemblea procede a pubbliche audizioni di rappresentanti di gruppi di interesse, comitati, associazioni, organizzazioni non governative e parti sociali, selezionati dal segretariato mediante un processo pubblico, motivato e trasparente, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra le posizioni rappresentate. Il segretariato valuta le candidature e procede alla selezione di eventuali ulteriori gruppi organizzati che ne facciano previa richiesta formale sottoposta al Segretariato.
4. La fase della discussione è destinata al confronto interno tra i componenti dell'assemblea. Essa si conclude con la deliberazione sulla relazione finale contenente il parere dell'assemblea sull'oggetto assegnato.
5. Il segretariato organizza incontri pubblici di ascolto e confronto, sia mediante lo svolgimento di riunioni in presenza sia attraverso strumenti telematici. Gli incontri pubblici si svolgono con l'intervento dei membri dell'assemblea e sono aperti alla partecipazione di chiunque vi abbia interesse, in forma sia individuale sia associata, nell'ambito territoriale di competenza dell'assemblea; per le assemblee costituite al livello nazionale, essi si svolgono in più luoghi nel territorio nazionale, in sedi individuate in collaborazione con le regioni. Gli incontri pubblici sono destinati a informare la collettività sui lavori dell'assemblea e a raccogliere idee e proposte che possono essere prese in considerazione dai membri dell'assemblea per la formazione della deliberazione sull'oggetto assegnato.
6. Il sito internet dell'assemblea contiene una sezione destinata alla ricezione di contributi, che possono essere presentati all'assemblea in forma scritta da chiunque vi abbia interesse, previa identificazione, in forma sia individuale sia associata. I contributi e le proposte presentati sono raccolti dal segretariato, pubblicati con periodicità regolare nel sito internet dell'assemblea e distribuiti ai membri di essa. Il sito internet dell'assemblea consente a chiunque vi abbia interesse, previa identificazione, di inviare comunicazioni dirette al segretariato.

Art. 7.
(Presidenza dell'assemblea)

1. I lavori dell'assemblea dei cittadini sono diretti e coordinati, a turno, da un presidente scelto dal segretariato tra i suoi membri esperti.

Art. 8.
(Pubblicazione della relazione finale)

1. Al termine dei lavori dell'assemblea dei cittadini, il segretariato riceve la relazione finale predisposta ai sensi dell'articolo 2.
2. Il segretariato trasmette la relazione finale alle Camere e al Governo o, nel caso delle assemblee convocate al livello regionale o locale, alla giunta e al consiglio dell'ente territoriale competente.
3. La relazione finale è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'assemblea nonché nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed eventualmente del Ministero con competenza prevalente nella materia o, nel caso delle assemblee convocate al livello regionale o locale, nel sito internet istituzionale dell'ente territoriale competente.

Art. 9.
(Attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto)

1. Al termine dei lavori dell'assemblea dei cittadini, sono estratti a sorte al suo interno tre componenti che partecipano alle successive attività del segretariato come membri aggregati.
2. Il segretariato, nella composizione integrata ai sensi del comma 1 del presente articolo, per la durata massima indicata dall'articolo 4, comma 4, svolge attività di monitoraggio sul seguito dato al parere dell'assemblea nonché funzioni di informazione e di impulso nei riguardi degli organi politici destinatari del parere medesimo. A questo fine esso può trasmettere all'organo politico rapporti, documenti e segnalazioni per favorire l'utilizzazione dei risultati dell'assemblea nel processo decisionale. L'organo politico, secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento, può ascoltare una rappresentanza del segretariato.
3. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, la relazione finale dell'assemblea è sottoposta a procedure di valutazione da parte di soggetti indipendenti, sia pubblici sia privati, quali università, istituti di ricerca o enti del Terzo settore, accreditati dal segretariato, che verificano l'impatto di essa sulla società e sulla popolazione nonché la qualità dei processi organizzativi che hanno portato alla sua formulazione.

Art. 10.
(Istituzione dell'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), l'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica.
2. L'Assemblea di cui al comma 1 ha il compito di elaborare proposte e raccomandazioni per attuare il superamento della dipendenza energetica nazionale da Paesi non democratici o che ripudino i valori fondanti posti alla base dei trattati dell'Unione europea, quali il rispetto della dignità e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, della libertà, della democrazia, dell'eguaglianza e dello Stato di diritto. L'Assemblea si esprime altresì sull'introduzione di un sistema fiscale che promuova la transizione ecologica.

Art. 11.
(Composizione dell'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica)

1. L'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica è costituita da cittadini iscritti nelle liste elettorali, in numero compreso tra 150 e 250, scelti con campionamento casuale stratificato in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3.

Art. 12.
(Consultazione telematica preliminare ai lavori dell'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica)

1. La fase formativa interna dei lavori dell'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica, di cui all'articolo 6, comma 2, è preceduta da una consultazione pubblica per la definizione degli oggetti prioritari su cui l'Assemblea deve esprimersi. Alla consultazione pubblica, svolta mediante il sito internet dell'Assemblea medesima o mediante una piattaforma telematica ad hoc, possono partecipare tutti gli interessati, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 6, primo periodo.

Art. 13.
(Durata e organizzazione dell'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica)

1. La durata complessiva dei lavori dell'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica non può essere inferiore a sei mesi. Gli incontri si tengono con modalità e periodicità tali da consentire ai partecipanti di compiere un adeguato periodo di formazione e di dibattito senza pregiudizio per lo svolgimento delle occupazioni e della vita familiare e personale.
2. Trascorsi tre mesi dall'inizio dei lavori, hanno luogo in tutto il territorio nazionale incontri pubblici di ascolto e confronto tra i membri dell'Assemblea, cittadini, comitati, associazioni e gruppi d'interesse, secondo le disposizioni dell'articolo 6, comma 5.

Art. 14.
(Compenso, diritti e doveri dei componenti delle assemblee dei cittadini)

1. Ai componenti delle assemblee dei cittadini è corrisposto un compenso ciascun giorno di partecipazione ai lavori dell'assemblea. Ai lavoratori che partecipano alle riunioni dell'assemblea in giorni di lavoro spetta altresì un indennizzo. Ai prestatori di cura sono garantiti, alternativamente, i servizi necessari per consentirne la partecipazione o il rimborso delle spese sostenute per la propria temporanea sostituzione nelle attività di cura prestate. Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla partecipazione dei componenti delle assemblee sono sostenute dal segretariato. Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese di viaggio e alloggio con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Con la legge annuale di bilancio sono determinati i fondi da assegnare al segretariato per l'adempimento dei suoi compiti e per il coordinamento generale delle assemblee.
3. Le regioni, i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane prevedono espressamente nella disciplina da esse adottata per lo svolgimento delle assemblee dei cittadini fonti adeguate di finanziamento ad esse destinate.

Art. 15.
(Informazione)

1. Le sedute plenarie delle assemblee dei cittadini sono pubbliche e sono trasmesse mediante il sito internet dell'assemblea.
2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicura l'informazione e la diffusione dei lavori delle assemblee convocate al livello nazionale.

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