PDL 1335

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1335

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAPARVI, MOLINARI, CAVANDOLI

Istituzione della Giornata nazionale delle mamme e dei papà degli angeli e disposizioni per l'assistenza socio-sanitaria in favore dei genitori che hanno subìto la morte di un figlio

Presentata il 26 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La perdita di un figlio è l'evento più drammatico in assoluto per la vita di un genitore. Secondo i dati dell'ISTAT, solo nell'anno 2021 sono morti 3.832 giovani di età inferiore a 30 anni, di cui 1.101 sono bambini sotto i 4 anni. Per ciascuno di questi bambini e giovani vi sono genitori sconvolti dal dolore per i quali manca un sistema adeguato di sostegni.
È compito dello Stato introdurre misure volte a sostenere i genitori e i nuclei familiari in un momento della vita così difficile e delicato. Anche la sensibilizzazione della comunità può svolgere un'importante funzione di supporto.
Dal 2015, la terza domenica del mese di maggio, ossia la domenica successiva a quella dedicata alla Festa della mamma, si celebra presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi la giornata dedicata alle «mamme degli angeli»; una giornata durante la quale le madri e i padri che hanno subito questo grave lutto si uniscono per ricordare i propri figli e affrontare insieme le difficoltà emotive. In viaggio da tutta Italia, i genitori riempiono la Basilica e si ritrovano anche per la consegna delle foto dei loro figli che vengono inserite in un album, un vero e proprio «Album degli angeli», che una pittrice decora facendone una preziosa opera d'arte.
Si tratta di un evento nato su iniziativa del gruppo Facebook «le mamme degli angeli» che oggi conta oltre 1.700 iscritti e che da oltre dieci anni promuove iniziative per sostenere i genitori nel processo di elaborazione del lutto.
Non tutti, purtroppo, hanno la stessa forza ed energia per andare avanti. Molti genitori, molte mamme in particolare, sentono la loro anima dilaniata, non riescono a riprendere in mano la loro vita e finiscono per perdere il lavoro, subire demansionamenti o sviluppare dipendenze da psicofarmaci, alcool e sostanze stupefacenti.
Esiste il rischio di sviluppare il cosiddetto disturbo da lutto persistente, una condizione patologica a causa della quale l'elaborazione del lutto non evolve verso la risoluzione, ma perdura anche per anni con le stesse manifestazioni della fase acuta.
L'impossibilità di concepire la morte di un figlio all'interno della nostra società si riflette anche nella lingua italiana, la quale non individua – alla pari di molte altre lingue – un termine specifico per descrivere tale situazione: esistono gli orfani, esistono i vedovi, ma non vi è una definizione per coloro che sono prematuramente privati di un figlio.
Le mamme e i papà che perdono un figlio non sono persone da compatire bensì da ascoltare, sostenere ed accompagnare in un percorso che li allontani dal baratro della solitudine e della depressione.
Da questa consapevolezza nasce la presente proposta di legge.
L'articolo 1 istituisce la Giornata delle mamme e dei papà degli angeli, per dare un riconoscimento nazionale all'iniziativa e anche un segnale di vicinanza ai genitori che hanno affrontato il dolore per la perdita di un figlio, affinché si possano sentire abbracciati simbolicamente dalla comunità di cui fanno parte.
L'articolo 2 prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisca l'erogazione di prestazioni di assistenza psicologica in favore di questi genitori e degli altri figli che compongono il nucleo familiare, nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
L'articolo 3 modifica l'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di incrementare e rendere strutturale lo stanziamento ivi previsto, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.
L'articolo 4 interviene sull'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, nella parte in cui prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. La modifica è volta ad elevare la durata del permesso in questione fino a trenta giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del figlio.
L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale delle mamme e dei papà degli angeli)

1. La Repubblica riconosce la terza domenica del mese di maggio quale Giornata nazionale delle mamme e dei papà degli angeli, di seguito denominata «Giornata nazionale», dedicata al sostegno, all'ascolto e all'inclusione sociale dei genitori che hanno subito la perdita di un figlio.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, eventi e iniziative di sostegno, ricordo e commemorazione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri enti pubblici o privati che prestano aiuto e supporto nelle fasi di elaborazione del lutto.

Art. 2.
(Erogazione congiunta di attività e prestazioni di assistenza sanitaria e sociale)

1. Nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, il Servizio sanitario nazionale garantisce, in collaborazione con gli enti locali competenti in materia di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali finalizzate alla presa in carico multidisciplinare, al sostegno, all'assistenza anche psicologica e psicoterapeutica, alla riabilitazione e all'inserimento o al reinserimento lavorativo dei genitori di cui al comma 1 dell'articolo 1 e degli ulteriori figli che compongono il nucleo familiare.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli obiettivi, i requisiti, le condizioni e le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 4.
(Permessi retribuiti)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il permesso retribuito di cui al comma 1 è elevato fino a trenta giorni all'anno in caso di decesso del figlio. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma».

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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