PDL 1332

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1332

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo
da fonti rinnovabili

Presentata il 25 luglio 2023

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Onorevoli Deputati! – Il Consiglio regionale del Piemonte, con la presente proposta di legge al Parlamento, al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, prevede nuove e ulteriori misure di incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili, affiancando all'autoconsumo istantaneo di energia la promozione dello scambio di energia all'interno di una comunità energetica rinnovabile o di un gruppo di autoconsumatori, a integrazione di quanto già previsto dalla normativa statale sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Per il perseguimento di tali finalità è riconosciuto un ruolo centrale all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), chiamata ad individuare e attuare i provvedimenti necessari in merito.
La proposta di legge regionale n. 216 è stata assegnata per l'esame in sede referente alla III commissione consiliare permanente, presso la quale sono state svolte le consultazioni. Il Consiglio delle autonomie locali, in data 18 gennaio 2023, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti.
L'adozione di tale proposta si inserisce in un contesto internazionale e nazionale segnato da una gravissima crisi energetica dovuta, soprattutto, dalla guerra tra Russia e Ucraina e dalle conseguenti riduzioni delle forniture e i rincari delle bollette per famiglie e imprese.
Le politiche energetiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di accrescere l'autonomia del nostro Paese rispetto alle forniture che riceve dall'estero, sono oggi al centro del dibattito politico nazionale, visto che Russia e Ucraina sono, tradizionalmente, tra i principali fornitori dell'Italia. In tale quadro ha acquisito una forte centralità nel dibattito pubblico il ruolo delle comunità energetiche, ovvero di quelle associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
A livello europeo, le comunità di energia rinnovabile e l'autoconsumo collettivo sono stati introdotti con la direttiva (UE) 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha l'obiettivo di stimolare gli Stati membri verso un crescente sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo, tra le varie forme, anche quelle legate all'autoconsumo finalizzato a decentralizzare la produzione, a combattere lo spreco e la povertà.
A livello nazionale la disciplina in materia di autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete trova la sua regolamentazione nel titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021, che ha dato attuazione alla citata direttiva. L'autoconsumo energetico è una potente leva sia dal punto di vista economico che ambientale, poiché la fonte energetica utilizzata, in quanto rinnovabile, è pulita e contribuisce, pertanto, anche al raggiungimento degli obiettivi di rispetto dell'ambiente nei territori antropizzati. L'autoconsumo permette di risparmiare creando le condizioni ottimali che possono portare all'elettrificazione del proprio fabbisogno energetico e, inoltre, consente di ridurre i picchi di consumo, che hanno un impatto significativo sui costi di approvvigionamento energetico.
La presente proposta di legge al Parlamento si inserisce in questo contesto normativo per apportare le necessarie integrazioni, atte ad introdurre ulteriori misure di incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili.
La presente proposta di legge al Parlamento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 indica le finalità, ovvero accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando ulteriori misure di incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili, affiancando all'autoconsumo istantaneo di energia una più effettiva incentivazione dello scambio di energia all'interno di una comunità energetica rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori.
L'articolo 2 contiene le ulteriori misure di incentivazione che vanno a integrare la normativa statale in materia. L'ARERA è chiamata ad adottare i provvedimenti necessari ed in particolare ad individuare le modalità con le quali le società di vendita addebitano ai consumatori finali l'energia prelevata dalla rete al netto dell'energia scambiata su base oraria all'interno della comunità alla quale partecipano (lettera a)), nonché a individuare le modalità con le quali l'energia prodotta dagli impianti a servizio di una comunità energetica rinnovabile o di un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente e che viene riversata in rete per essere ceduta al Gestore servizi energetici (GSE) o ad altro operatore di mercato sia calcolata al netto dell'energia condivisa all'interno della comunità o del gruppo (lettera b)). Inoltre, l'articolo stabilisce che le erogazioni previste sotto forma di tariffa incentivante sono convertite in riduzione degli oneri di sistema, determinando così un risparmio in bolletta per i consumatori. A seguito dell'adozione di questi provvedimenti di incentivazione, gli oneri di sistema quantificati in base alla vigente normativa in materia sono ridotti di un importo pari all'erogazione delle tariffe incentivanti applicate a favore dei partecipanti alla comunità energetica rinnovabile o al gruppo di autoconsumatori, calcolate sulla base della medesima normativa. È, inoltre, previsto uno sgravio fiscale pari al 70 per cento per la realizzazione degli impianti fotovoltaici per le comunità energetiche per i soggetti con ISEE pari o inferiore a euro 12.000 o, nel caso di nucleo familiare con almeno quattro figli, pari o inferiore a euro 20.000.
L'articolo 3 reca disposizioni transitorie e finali, dove si precisa che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate (l'ARERA, in prima istanza) provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infatti, trattandosi di una proposta di legge al Parlamento che incide, pertanto, su un bilancio diverso da quello regionale, non è prevista una norma finanziaria o di invarianza con effetti sul bilancio regionale.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-finanziari, si rinvia alla relazione tecnica.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha l'obiettivo di accelerare il percorso di sviluppo sostenibile della Repubblica italiana e, a tale fine, reca ulteriori misure di incentivazione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge intende affiancare all'autoconsumo istantaneo di energia una più effettiva incentivazione dello scambio di energia all'interno di una comunità energetica rinnovabile o di un gruppo di autoconsumatori.

Art. 2.
(Misure di ulteriore incentivazione
dell'autoconsumo da fonti rinnovabili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta i provvedimenti necessari a garantire le finalità dell'articolo 1, in particolare:

a) individua le modalità con le quali le società di vendita addebitano ai consumatori finali l'energia prelevata dalla rete al netto dell'energia scambiata su base oraria all'interno della comunità energetica alla quale partecipano;

b) individua le modalità con le quali l'energia prodotta dagli impianti a servizio di una comunità energetica rinnovabile o di un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente e che viene riversata in rete per essere ceduta al Gestore servizi energetici o ad altro operatore di mercato sia calcolata al netto dell'energia condivisa all'interno della comunità o del gruppo.

2. Nei casi di cui al comma 1, le erogazioni previste sotto forma di tariffa incentivante sono convertite in riduzione degli oneri di sistema, a vantaggio dei consumatori finali di energia.
3. È previsto uno sgravio fiscale pari al 70 per cento per la realizzazione degli impianti fotovoltaici per le comunità energetiche per i soggetti con indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore a euro 12.000 o, nel caso di nucleo familiare con almeno quattro figli, pari o inferiore a euro 20.000.

Art. 3.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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