PDL 1331

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1331

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GHIRRA, LAI, TODDE, FENU, CHERCHI, CASU, DI BIASE, PROVENZANO, FRATOIANNI, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, ZANELLA, ZARATTI

Piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

Presentata il 25 luglio 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La presente proposta di legge è il prodotto di un lavoro comune intrapreso dalle rappresentanze politiche progressiste sarde presenti in Parlamento e nel consiglio regionale della Sardegna, rispettivamente sin dalla XV legislatura alla Camera dei deputati e dalla XVII legislatura al Senato della Repubblica e dalle legislature XIII, XIV e XVI al consiglio regionale. Il «Piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3», venne presentato per la prima volta il 2 maggio 2007, a prima firma di Luigi Cogodi.
Nella sua prima stesura, la proposta di legge si prefiggeva quale obiettivo il superamento dello storico dislivello infrastrutturale che affligge la Sardegna in rapporto alle regioni d'Italia e d'Europa più ricche, economicamente e socialmente avvantaggiate. Il presente articolato persegue anche la finalità di realizzare una pianificazione organica di interventi finalizzati all'occupazione e più in generale allo sviluppo dell'isola, e di porre fine alla cronica crisi, di sistema e strutturale, attraverso la promozione di una vera e propria «rinascita» economica e sociale di uno specifico territorio: la Sardegna. Una regione, d'Italia e d'Europa, posta nel Mezzogiorno d'Italia e in un'area depressa della sponda nord del Mediterraneo, interessata da una profonda e perdurante crisi del sistema produttivo, da fenomeni importanti di disgregazione sociale nonché da nuove e vecchie povertà.
L'ambito di intervento è dimensionato territorialmente con criteri di omogeneità ed è riconosciuto giuridicamente come destinatario di interventi a carattere straordinario. L'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla citata legge costituzionale n. 3 del 1948 recita infatti: «Lo Stato col concorso della regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola». La predetta disposizione rappresenta il più alto riconoscimento formale della «questione sarda» come «questione nazionale», oggi interpretabile in una nuova prospettiva «euro-mediterranea» o neomeridionalista, e comporta due differenti livelli di responsabilità istituzionale ascrivibili allo Stato, anche nella sua relazione con l'Unione europea, e alla regione Sardegna.
Più di recente, con la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, è stato inserito all'articolo 119 della Costituzione un nuovo comma recante il riconoscimento del principio di insularità quale oggettiva condizione di svantaggio, attribuendo allo Stato nazionale il compito di attivarsi per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della Sardegna: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità». La condizione di insularità comporta quindi in capo allo Stato un obbligo giuridico in attuazione del dettato costituzionale a sostegno di una strategia di sviluppo paritario dei propri territori.
La norma costituzionale risulta essere a oggi concretamente inattuata. A dimostrazione dell'attualità del tema e della necessità di intervenire a livello legislativo si riportano i dati relativi alle condizioni di sviluppo dell'isola.
La Sardegna è rientrata fra le regioni dell'Obiettivo 1 dell'Unione europea in quanto risulta possedere un indice di competitività del 23,75 per cento rispetto a quello medio europeo del 60,3 per cento e del 57 per cento della Lombardia.
Si conta che ogni anno 3.500 giovani sardi, in gran parte laureati e diplomati, lascino l'isola perché non vi trovano alcuna opportunità di lavoro e si trasferiscano all'estero. Oltre 10.000 lasciano la regione sarda per trasferirsi in un'altra regione. Dall'atlante infrastrutturale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) emergono i dati del ritardo della Sardegna nel confronto con il resto del Paese: per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna.
Le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziate negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che: con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato; con riferimento allo stanziamento pro capite, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, mentre la Sardegna si attesta su 3.423 euro.
A questo si aggiungano i dati dello spopolamento (in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati) e delle proiezioni demografiche a 30 anni che vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica nel continente europeo, seconda soltanto all'Islanda.
I dati sulla disoccupazione giovanile e femminile in particolare, e sulla dispersione scolastica, seppur in ripresa, negli ultimi anni, ci raccontano di una terra in fortissima crisi, aggravata dagli effetti della pandemia di COVID-19 e della crisi energetica.
Questa condizione di svantaggio oggettivo comporta la necessità di adeguate politiche nazionali ed europee, che compensino fattivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità e riducano gli effetti negativi dell'isolamento fisico.
La presente proposta di legge intende dare attuazione ai predetti princìpi.
È stabilito che l'iniziativa statale consista, da un lato, nella predisposizione e nell'approvazione di un piano organico di interventi di carattere legislativo, finanziario e organizzativo. L'iniziativa regionale si concreta, dall'altro lato, nell'analisi delle esigenze, nell'individuazione degli obiettivi, nel dimensionamento delle dotazioni finanziarie e strumentali, nella definizione e nella gestione delle fasi di attuazione.
In forza del combinato disposto tra il nuovo articolo 119 della Costituzione e l'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna che, come detto, è anch'essa norma di rango costituzionale, lo Stato è il soggetto istituzionale prioritariamente responsabile della promozione, del sostegno e dell'intervento diretto in favore dell'isola sarda e dei suoi abitanti.
Tale adempimento si esercita con il concorso della regione, in una condizione di leale collaborazione, di vincolo pattizio finalizzato che, oggi, può essere definito di «federalismo solidale».
L'intervento partecipato Stato-regione ha carattere di piano organico, ossia di intervento a carattere generale ancorché non esclusivo né esaustivo, ma comunque rivolto ai molteplici fattori dello sviluppo economico e sociale. Il piano ha la finalità di favorire e quindi di sostenere il progetto complessivo di sviluppo qualificato, cosiddetta «rinascita», e perciò si esercita in coerenza con gli strumenti vigenti della programmazione economica e finanziaria regionale.
Il contenuto e l'obiettivo della rinascita si realizzano attraverso il sostanziale miglioramento della qualità della vita economica e civile per tutta la comunità regionale.
Tale specificità geografica, rilevante nella norma costituzionale dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la regione Sardegna, ma anche, come detto, del nuovo articolo 119 della Costituzione, assume una connotazione negativa in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche, soprattutto relative alle fonti a minor tasso di inquinamento e a minor costo, nazionali ed europee. L'integrazione con i sistemi di comunicazione e dei servizi richiede un'adeguata politica italiana ed europea per le isole, che tenga conto dello svantaggio derivante dalle difficoltà e dai disagi dell'isolamento fisico. La connessione del sistema dei trasporti locali con quelli nazionali ed europei deve essere quindi trattata come un diritto dei cittadini sardi da garantire tramite l'intervento delle istituzioni pubbliche (Unione europea, Stato, regione, autonomie locali).
La condizione di insularità non solo legittima la permanente validità dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, ma rende sempre attuale il tema cui esso allude. Gli elementi richiamati configurano un obbligo giuridico in attuazione di specifiche norme costituzionali, ma anche un interesse nazionale, a sostegno di una strategia di sviluppo di qualità propria e nuova, da promuovere in favore della regione-isola Sardegna.
Nelle precedenti esperienze storiche l'iniziativa dello Stato e il concorso della regione sono stati principalmente finalizzati alla realizzazione di modelli organizzativi dell'economia e della società già esistenti nelle regioni a più alto tasso di sviluppo. Ciò con l'obiettivo prevalente di allineare il sistema produttivo della Sardegna alle scelte produttive delle regioni più industrializzate del Paese. Si rinunciava, così, sostanzialmente, a perseguire il superamento del divario di sviluppo esistente, in tale modo mantenendo una prospettiva di inserimento, comunque, subalterno nel permanente processo di sviluppo duale tra Nord e Sud d'Italia e d'Europa.
Persiste ancora oggi, in alcune recenti produzioni normative, l'idea che la risposta alla domanda di rinascita possa risiedere nella trasposizione dei più attuali e prevalenti modelli di crescita economica fondati sulla competitività di prezzo, sull'iperflessibilità del lavoro (con conseguente riduzione dei diritti e precarizzazione delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori), sul consumo, ritenuto inevitabile, di territorio e dell'ambiente.
Una siffatta impostazione va interamente rovesciata: per superare le condizioni di svantaggio, al contrario, bisogna individuare le vocazioni produttive più naturali dei luoghi e i percorsi più originali di sviluppo proprio.
La lettura più attuale dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna suggerisce la scelta netta di perseguire nel tempo intermedio due sostanziali azioni generali: una sul versante dell'innovazione economica (processi e prodotti di assoluta qualità ambientale) e una sul versante dell'innovazione sociale.
Perciò, le azioni essenziali da affidare al piano di rinascita possono oggi delinearsi nel progetto di rinaturalizzazione dell'isola attraverso il risanamento integrale dei fattori naturali (terra, acqua, aria, habitat, patrimonio animale e vegetale) e nell'introduzione del principio di «carbon neutrality». Questo garantirà che tutte le scelte future perseguano il mantenimento dell'equilibrio tra l'antropizzazione del territorio e l'ambiente.
Il modello di sviluppo che sottende al progetto di rinaturalizzazione deve basarsi su elementi imprescindibili, relativi alla partecipazione attiva delle comunità locali, alla valorizzazione delle pratiche tradizionali, all'innovazione coerente con la qualità ambientale dei processi non meno che dei prodotti, alla costruzione di canali di commercializzazione dei beni di qualità, attraverso il ricorso a progetti per l'ecocertificazione e l'etichettatura ecologica (ecolabelling) e perseguire l'obiettivo di rendere la Sardegna una regione «carbon neutral». In questo contesto viene da sé che si devono privilegiare economie ad alto valore aggiunto (IT, servizi e consulenza) e con basso impatto ambientale e che occorre discostarsi dai fallimentari tentativi del passato che cercavano di replicare i modelli industriali delle regioni del nord senza considerare la tipicità e le caratteristiche della Sardegna.
La «democrazia ambientale» comporta la partecipazione democratica dei singoli e delle comunità alla definizione del modello economico-sociale di sviluppo, le azioni positive di inclusione e di coesione sociale, le risposte coerenti alla domanda di lavoro buono, di occupazione produttiva, di studio, di ricerca, di formazione. L'autonomia, la responsabilità nell'autogoverno territoriale e la propensione all'autosufficienza, almeno nella produzione agro-alimentare e nell'ambito dell'energia pulita e da fonti rinnovabili, possono favorire percorsi nuovi e maggiore creatività di ogni comunità locale e regionale, processi virtuosi di sviluppo scientifico e tecnologico, nonché la crescita economica, sociale e civile diffusa. Questo sarà possibile quanto più saranno rafforzati i percorsi formativi delle nuove generazioni, le azioni di contrasto della dispersione scolastica e dell'analfabetismo, lo studio universitario e l'alta formazione, la formazione permanente e le politiche di qualificazione e riqualificazione professionale.
La dimensione sociale del piano di rinascita si attua attraverso forme di lavoro qualificato e stabile. È necessario promuovere politiche attive del lavoro per diversificare i profili professionali, qualificare i lavoratori e favorire la crescita delle imprese. I settori occupazionali della regione si basano sulla valorizzazione del territorio, del patrimonio naturale e culturale. Le strategie di sviluppo devono essere pianificate considerando le risorse locali e le competenze dei giovani. È prioritario promuovere il lavoro dignitoso e contrastare la povertà attraverso politiche occupazionali, ma anche garantire la sicurezza sul lavoro. È necessario coinvolgere tutti gli attori, comprese le imprese, per garantire una buona qualità dell'occupazione. Bisogna strutturare e attuare un autentico e innovativo piano straordinario per il lavoro, finalizzato a dare concreta attuazione al precetto dell'articolo 4 della Costituzione.
Occorre invertire la tendenza allo spopolamento delle aree interne dell'isola che costituisce l'effetto più negativo dell'impoverimento materiale e che rappresenta la causa di un ancora peggiore processo di impoverimento culturale e umano, dando vita al fenomeno della nuova emigrazione intellettuale e giovanile.
La regione Sardegna ha approvato leggi innovative e impegnative in materia di assetto del territorio, di pianificazione paesaggistica e di tutela ambientale, attraverso il Piano paesaggistico regionale. La normativa paesistica stabilisce con chiarezza anche il senso dello sviluppo economico di qualità nuova, cui pensare e per cui agire.
È evidente che la scelta di campo operata dalla regione in materia ambientale non può che essere sorretta, in modo coerente e adeguato, da corrispondenti misure di carattere economico e sociale.
E ciò vale ovviamente per la regione stessa, ma anche per lo Stato di cui la regione è parte e per l'Unione europea entro cui la regione si colloca.
Oggi l'impegno dei giovani e dei giovanissimi attivisti per l'ambiente e per il clima, contribuisce a dare senso al progetto di «rinaturalizzazione» della Sardegna, che pure pensato prima, si proietta coerentemente dentro questa nuova dimensione.
La presente proposta di legge rappresenta una originale elaborazione politico-programmatica, fondata sulla candidatura del territorio sardo, mediterraneo ed europeo, a essere sede di ricerca, sperimentazione e realizzazione di economia e società ecosostenibili. Un'idea che vuole la Sardegna anche «terra di pace e amicizia tra i popoli» e possibile piattaforma di dialogo euro-mediterraneo.
L'isola può diventare sede naturale di positive relazioni per la pacificazione, tra le comunità nazionali mediterranee. L'obiettivo è che la Sardegna possa valorizzare la propria strategica posizione geografica al centro del Mediterraneo, da sempre crocevia degli scambi fra le comunità, e divenire luogo prediletto in cui svolgere il dialogo diplomatico. Scegliere quindi di adottare un nuovo modello di accoglienza: creare luoghi di interscambio culturale, incentivare l'ospitalità diplomatica, potenziare i servizi e sperimentare nuovi sistemi di accoglienza.
In quest'ottica, promuovere la piena applicazione dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la regione Sardegna e succedere allo Stato nella proprietà dei beni immobiliari e demaniali, che possono essere utilmente trasformati in edilizia residenziale pubblica e abitazioni a canone sociale, in attività produttive nel settore dell'ospitalità e dell'integrazione multiculturale, della sperimentazione scientifica eco-sostenibile anche dei processi produttivi e dei beni e servizi derivati, in attività turistiche, centri culturali, sportivi o per il tempo libero, recuperando nel contempo, sempre, per il più integrale risanamento, in ogni parte, del territorio isolano.
La possibilità di succedere allo Stato nella proprietà dei beni citati può rappresentare un'opportunità per rinnovare e riqualificare le zone caratterizzate da alloggi di bassa qualità e infrastrutture sociali deteriorate. La rifunzionalizzazione degli immobili può stimolare lo sviluppo economico locale, creando nuove opportunità di lavoro e promuovendo l'innovazione nel settore dell'edilizia residenziale.
La vicenda pandemica impone una rivisitazione dell'intero sistema di tutela della salute: occorre trattare la salute non solo nell'ambito della prevenzione con riferimento alla salubrità ambientale, dei luoghi e delle attività della produzione e del lavoro, ma come organizzazione sanitaria territoriale. In quest'ottica è di fondamentale importanza potenziare la medicina territoriale come parte integrante di un sistema regionale sanitario completo. Ciò comporta la promozione di una rete di servizi di prevenzione, cura e riabilitazione ben strutturati sul territorio, al fine di ridurre la pressione sugli ospedali e migliorare la qualità della vita dei cittadini sardi.
È sita in Sardegna, inoltre, una percentuale molto significativa dei poligoni e delle servitù militari presenti in Italia. Questo significa che ampie porzioni di territorio sardo sono sottratte alla collettività o soggette a restrizioni e limitazioni a causa di finalità militari, che hanno nel tempo compromesso la qualità ambientale di intere aree dell'isola. Pertanto, è arrivato il momento di realizzare una trattativa tra lo Stato e la regione che porti a una progressiva dismissione e alla contestuale bonifica dei luoghi, una priorità per ripristinare la piena fruibilità del territorio e garantire una migliore qualità della vita per la popolazione.
Le nuove sfide energetiche territoriali richiedono una revisione del nostro modo di produrre, consumare e vivere. È importante contrastare il degrado ambientale e creare nuove opportunità economiche. La transizione energetica regionale sarda deve puntare sull'efficienza, l'abbandono delle energie fossili e l'uso di energie rinnovabili. È necessario investire in infrastrutture efficienti e promuovere autoconsumo, comunità energetiche e reti intelligenti, governare i processi di speculazione in atto al fine di generare concreti benefìci per le comunità. A questo riguardo è fondamentale strutturare un piano di riconversione industriale che, tutelando lavoratrici e lavoratori attualmente impiegati, sia in grado di superare il sistema arretrato e improduttivo che caratterizza l'economia dell'isola e farle fare importanti passi avanti sulla scia della non più rinviabile transizione energetica ed ecologica.
È necessario riformare il sistema scolastico sardo per garantire pari opportunità educative a tutti, considerando le caratteristiche territoriali e demografiche. Le politiche devono valorizzare le peculiarità locali e promuovere l'integrazione tra istruzione, cultura e territorio. È importante contrastare la crescente dispersione scolastica, che secondo i dati del Ministero dell'istruzione e del merito si attesta al 13,2 per cento, e creare una scuola aperta e presente, con servizi efficienti e accessibili a tutti. Occorre investire nella qualità degli spazi e nella formazione dei docenti, oltre a favorire l'orientamento degli studenti. A ciò si aggiunge l'importanza dell'investire nelle università sarde per garantire un'istruzione di qualità e l'accesso universale al diritto allo studio. Occorre orientare ragazze e ragazzi verso gli opportuni percorsi formativi. Bisogna finanziare un numero adeguato di borse di studio, completare l'offerta di studentati e campus universitari, potenziare i sistemi di trasporto pubblico, mense, biblioteche, impianti sportivi e ricreativi.
Inoltre, è fondamentale creare opportunità di lavoro post-laurea e promuovere la collaborazione internazionale.
Bisogna rafforzare il ruolo della Sardegna quale destinazione turistica, attraverso una visione condivisa basata sulla sostenibilità, corresponsabilità e programmazione. La regione si è dotata di un modello di sviluppo che mette l'ambiente al centro delle politiche pubbliche per preservare e valorizzare il territorio. L'obiettivo è valorizzare l'esistente e trasformare la gestione turistica in un'efficace scienza dell'accoglienza, supportandola con una rete di trasporti efficiente.
Attraverso un'attenta gestione del patrimonio artistico e culturale esistente e la valorizzazione dei nuovi fenomeni artistici e culturali, assegnare all'arte e alla cultura la funzione di impulso del progresso sociale ed economico per la Sardegna. Le industrie culturali e creative hanno registrato negli ultimi anni una crescita significativa, che ha subìto un leggero calo nel periodo pandemico, contribuendo però al valore aggiunto dell'economia regionale. Secondo l'analisi di Unioncamere e Fondazione Symbola (2022) gli occupati nel settore culturale sono il 3,9 per cento del totale nazionale. Bisogna monitorare l'andamento del settore attraverso osservatori e analisi annuali per valutare l'incidenza economica della cultura nella regione sarda e sviluppare adeguatamente l'enorme potenziale di questo settore.
L'articolato della presente proposta di legge individua, all'articolo 1, la specifica dimensione operativa del Governo nazionale che ha il compito di predisporre, con il concorso della regione, il piano previsto dalla norma di rango costituzionale. L'articolo 2 definisce il contenuto specifico della legge in esame attraverso l'individuazione degli interventi fondamentali da promuovere e da sostenere. L'articolo 3 dispone il sistema partecipativo interno della comunità regionale e delle sue istituzioni autonomistiche nella predisposizione e nell'attuazione del piano. L'articolo 4 individua i diversi soggetti istituzionali, statali e regionali chiamati alla definizione, all'attuazione e alla verifica del piano. L'articolo 5 disciplina i programmi attuativi. L'articolo 6 istituisce l'Agenzia regionale per l'occupazione, con competenze relative all'avviamento al lavoro e alle attività formative. L'articolo 7 prevede la presentazione, da parte del comitato interministeriale competente per l'approvazione del piano, di una relazione annuale al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna. L'articolo 8 indica la copertura finanziaria in termini di dotazione definita a carico dello Stato e di idoneo concorso della regione. L'articolo 9 prevede che lo Stato e la regione si attivino affinché sia garantito un adeguato stanziamento per lo sviluppo a livello europeo e l'articolo 10 è dedicato alle modalità di notifica all'Unione europea degli atti emanati in applicazione della presente legge che siano configurabili come aiuti di Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «piano», assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.

Art. 2.
(Interventi)

1. Il piano di cui all'articolo 1 contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale della regione, al contrasto della crisi climatica e del depauperamento dei beni ambientali e paesaggistici, nonché alla realizzazione di un sistema territoriale di sanità veterinaria per la tutela della qualità degli allevamenti e il contrasto della diffusione di epizoozie;

b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica;

c) un progetto pluriennale di riforma dell'intero sistema di tutela della salute e dell'organizzazione e distribuzione della sanità territoriale di assistenza primaria rafforzata sul piano diagnostico, dell'emergenza e urgenza, dei trattamenti terapeutici e della riabilitazione, funzionale alla promozione di una rete di servizi di prevenzione, cura e riabilitazione strutturati in maniera uniforme nel territorio, al fine di ridurre la pressione sugli ospedali e migliorare la qualità della vita dei cittadini sardi;

d) la valorizzazione dell'ambito della prevenzione con riferimento alla salubrità ambientale, dei luoghi e delle attività della produzione e del lavoro;

e) un progetto pluriennale di monitoraggio degli interventi e del loro impatto nonché l'individuazione e la programmazione delle misure di riequilibrio necessarie al mantenimento della «carbon neutrality».

2. I progetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale.
3. Le autonomie locali della Sardegna sono chiamate a partecipare ai progetti pluriennali sia nella fase propositiva sia nella fase attuativa.
4. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;

2) dei siti minerari dismessi;

3) dei beni militari dismessi e delle aree interessate da esercitazioni militari;

4) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) l'articolazione di strutture e servizi territoriali sanitari anche mediante presìdi sanitari polivalenti, potenziati nelle isole minori con punti nascita, atti a garantire livelli di eccellenza anche nel trattamento di situazioni critiche:

1) nell'assistenza primaria rafforzata sul piano diagnostico, dell'emergenza e urgenza, dei trattamenti terapeutici a soggetti cronici (autosufficienti e no) e della riabilitazione;

2) nelle terapie intensive, con unità mobili medicalizzate idonee al trattamento e al trasporto di soggetti in gravi condizioni, anche infettivi, per la gestione di eventi improvvisi e acuti, anche epidemici;

c) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni animali e vegetali;

d) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

e) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

f) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

g) l'assetto idrogeologico del territorio, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

h) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'habitat urbano, del sistema costiero e del paesaggio rurale;

i) la riconversione ecologica e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

l) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali e internazionali atti a garantire la qualità ambientale dello sviluppo;

m) il coordinamento degli strumenti per la pianificazione dello sviluppo rurale con gli interventi di risarcimento, aiuto e sostegno al mondo agro-pastorale, finalizzata alla tempestiva operatività delle misure adottate;

n) nell'ambito del sistema scolastico sardo:

1) la predisposizione di progetti che promuovano la garanzia di pari opportunità educative per tutti, nel rispetto delle caratteristiche territoriali e demografiche, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità locali e la promozione dell'integrazione tra istruzione, cultura e territorio;

2) l'adozione di protocolli diretti a contrastare la dispersione scolastica e a creare una scuola aperta e presente, con servizi efficienti e accessibili a tutti;

3) l'impiego di idonee risorse nella qualità degli spazi e nella formazione dei docenti, oltre che nell'orientamento degli studenti;

4) l'investimento nelle università sarde per garantire un'istruzione di qualità e l'accesso universale al diritto allo studio, anche attraverso il completamento di studentati e campus universitari, il potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico, di mense, biblioteche, impianti sportivi e ricreativi;

5) lo stanziamento di borse di studio e la promozione della collaborazione internazionale;

o) nell'ambito del sistema trasportistico:

1) il potenziamento delle reti trasportistiche locali per garantire una connessione effettiva, efficiente e ambientalmente sostenibile tra tutte le aree geografiche dell'isola;

2) la realizzazione della continuità con le principali reti trasportistiche attraverso la connessione del sistema dei trasporti locali con quelli nazionali ed europei;

p) la promozione della Sardegna quale destinazione turistica, basata sulla sostenibilità, sulla corresponsabilità e sulla programmazione, nel rispetto assoluto dell'ambiente circostante, attraverso la valorizzazione prioritaria delle strutture esistenti e la trasformazione della gestione turistica in un'efficace scienza dell'accoglienza.

Art. 3.
(Modalità di predisposizione e di attuazione del piano)

1. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente.

Art. 4.
(Approvazione e attuazione del piano)

1. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati.
2. Preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 1, lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.
3. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi annuali e pluriennali sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.
4. I programmi di cui al comma 3 sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

Art. 5.
(Programmi attuativi)

1. I programmi attuativi sono predisposti dalla giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui all'articolo 4, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche europee e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione, oltre che da un delegato regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani.
2. La giunta regionale propone e, per quanto di sua competenza, attua gli specifici interventi in esito alla procedura partecipativa dei soggetti istituzionali di base e dei soggetti sociali e culturali presenti nel territorio, nonché alla consultazione in forma pubblica delle comunità locali, al fine di individuare le priorità, la metodologia e la compartecipazione dei soggetti economici e sociali al piano.
3. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.

Art. 6.
(Avviamento al lavoro e preparazione delle professionalità occorrenti)

1. È istituita, con legge regionale e previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna, l'Agenzia regionale per l'occupazione (ARO). Nell'ARO confluiscono l'Agenzia sarda per la politiche attive del lavoro, nonché le società e gli organismi pubblici, regionali o esercitanti funzioni delegate o trasferite dallo Stato alla regione, aventi competenza in materia di lavoro.
2. L'ARO assicura ogni necessaria attività di gestione concernente l'accesso alle attività formative e all'impiego lavorativo nella realizzazione di progetti, garantendo i criteri, gli obiettivi e le procedure di priorità sociale. L'ARO definisce tramite specifica convenzione quadro un'ampia collaborazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla piena operatività degli ammortizzatori sociali, delle misure di sostegno al reddito e contrasto alle povertà, di promozione dell'occupazione avuto riguardo ai programmi di individuazione, quantificazione e qualificazione dei fabbisogni professionali.

Art. 7.
(Relazione annuale)

1. Il comitato interministeriale integrato di cui all'articolo 4 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2023 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2024.

Art. 8.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, che costituisce limite di spesa, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro in ragione annua, mediante corrispondente compartecipazione al finanziamento del piano da parte della regione Sardegna con idonei stanziamenti a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo;

b) quanto a 350 milioni di euro in ragione annua, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro in ragione annua, a valere, mediante corrispondente riduzione fino al fabbisogno, sul maggior gettito derivante dall'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di cui al comma 634 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, di cui al comma 676 del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini di cui alla presente disposizione, le lettere a) e b) del comma 64 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono abrogate.

Art. 9.
(Interventi del quadro comunitario di sostegno)

1. La regione Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea.

Art. 10.
(Notifica all'Unione europea)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti europei in materia di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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