PDL 1311

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1311

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BONETTI, PELLA, FURFARO, CANNATA, QUARTINI, FRASSINI, ZANELLA, CAVO, FARAONE, ASCANI, BENZONI, CASTIGLIONE, DE MONTE, DI BIASE, MADIA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RICHETTI, ROSATO, RUFFINO, PAOLO EMILIO RUSSO

Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali

Presentata il 17 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nel nostro Paese la necessità di dare risposte adeguate alla sfida educativa che ci sollecita in modo urgente richiede una strategia strutturale e una visione integrata che siano in grado di mettere in campo azioni concrete in grado di garantire, in maniera uniforme nel territorio nazionale, equità ed empowerment delle nuove generazioni e di porre al centro dell'impegno pubblico l'azione educativa.
A tal fine, quindi, è necessario riconoscere l'importanza di sostenere in modo strutturale la valorizzazione e la promozione di sinergie tra tutti i livelli istituzionali, la scuola e il Terzo settore, riconoscendo in particolare il ruolo svolto da quest'ultimo nell'educazione non formale. Grazie alle recenti esperienze, promosse e sostenute, di accordi programmatici tra i comuni e gli enti del Terzo settore, si è in particolare evidenziato l'alto valore educativo assunto dalle attività dei centri estivi, ma anche la necessità di un'integrazione strutturata tra l'educazione formale scolastica e quella non formale, propria in particolare del mondo sportivo, associativo, culturale e del Terzo settore. Tale prospettiva è chiaramente evidenziata nel 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023. Educazione, equità, empowerment, cosiddetto «Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2022, e sollecita la realizzazione di un piano educativo organico che favorisca l'accesso a servizi educativi, didattici e ricreativi di qualità e che consenta uno sviluppo integrale dei più giovani, che hanno diritto ad accedere in modo equo a occasioni di empowerment personale, contrastando l'affermazione di quella povertà educativa che altrimenti segnerebbe il percorso di crescita delle nostre bambine e dei nostri bambini, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Affinché questo avvenga senza discriminazioni di sorta, all'erogazione delle attività e dei servizi di educazione non formale si ritiene essere quindi ragionevole far corrispondere l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative a tali attività, così da assicurarne l'erogazione in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale e da garantire un equo trattamento nel percorso di crescita e di sviluppo dei nostri giovani.
A questo si aggiunge il tempo del calendario scolastico che lascia alle famiglie l'impegno di organizzare in autonomia le attività estive per le figlie e i figli in età infantile e adolescenziale.
Si tratta di un lasso di tempo pari a quasi tre mesi in cui il diritto ad apprendere, formarsi, acquisire competenze e coltivare le passioni e le capacità delle nostre bambine e dei nostri bambini, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi non viene garantito, col rischio di lasciarli privi di qualunque attività educativa e all'insegna della socialità, favorendo invece l'isolamento sociale, ricreativo e formativo. Tale situazione appare fertile per il proliferare di una povertà educativa che necessita invece un deciso intervento da parte del legislatore, al fine di tutelare e garantire l'istruzione e la formazione a tutti i minori, realizzando quel processo educativo indirizzato al pieno sviluppo della personalità e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Le esigenze delle famiglie, come richiamato finora, hanno trovato risposta nell'organizzazione di «centri estivi» e di attività educative non formali organizzate da enti del Terzo settore, dalla rete di volontariato e dagli enti locali, che si sono rivelati non solo particolarmente utili rispetto alle esigenze educative, ma anche un sostegno concreto per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie e, soprattutto, delle donne.
Solo negli ultimi anni, però, l'importanza e l'esistenza stessa di tali attività sono entrate all'interno del dibattito istituzionale e nel corso della XVIII legislatura è stato disposto un investimento, pari a circa 450 milioni di euro, per il finanziamento dei centri estivi a partire dall'anno 2020 e di progetti specifici, come ad esempio «Educare, Educare in comune, Educare insieme», promossi dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per i motivi sopra illustrati, è necessario che la scuola, a cominciare da quella per le cittadine e i cittadini più piccoli, si assuma l'impegno della crescita e del benessere delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, non solo condividendone la responsabilità con le famiglie, ma anche con la rete dei servizi territoriali e, in generale, con la potenzialità offerta dai presìdi di ambito educativo formale e non formale nel contesto locale di appartenenza rappresentato dal Terzo settore e dal volontariato. A tal fine, sarà particolarmente utile prevedere di dare continuità temporale ai servizi educativi nei tempi non coperti dal tempo scolastico con attività finalizzate alla formazione delle competenze e dello sviluppo della personalità del singolo, affinché lo stesso possa acquisire, grazie alla partecipazione diretta, nuove conoscenze, abilità e competenze in grado di concorrere al pieno sviluppo personale e sociale dell'individuo che, in tal modo, accresce spontaneamente la propria maturità. Fornire una didattica che favorisce l'attenzione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi significa stimolare e dare spazio al bisogno di partecipazione attiva e di espressione delle proprie opinioni: avvicinando le modalità educative a quelle esperienziali della vita quotidiana si contribuirà in modo significativo allo sviluppo personale, all'inserimento sociale e all'avvicinamento alla cittadinanza attiva delle ragazze e dei ragazzi.
Le azioni del legislatore devono, quindi, mirare ad assicurare un'adeguata educazione formale e non formale, intesa come strumento essenziale per garantire il benessere psico-fisico e lo sviluppo, sin dalla nascita, in sinergia fra pubblico e privato nel rispetto del principio di equità, con lo scopo di contrastare la povertà assoluta, favorire l'inclusione sociale e garantire parità di accesso alla tecnologia al fine di sviluppare e tutelare giovani cittadini consapevoli e attivi. Il tutto, all'interno di una società in cui si promuove il superamento delle condizioni di vulnerabilità e la programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche di settore. Sono queste le aree di intervento a cui deve mirare l'azione del legislatore, come anche previsto e richiamato all'interno del citato Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Lo spirito della presente proposta di legge si basa sulla proposizione di disposizioni che abbiano a presupposto il sostegno a favore delle famiglie, ma anche delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e, contestualmente, vadano a contemperare la necessità di fornire un piano educativo integrato.
L'obiettivo è, quindi, quello di rendere strutturale l'istituzione di uno specifico fondo destinato agli enti locali per il sostegno di attività educative co-progettate con gli enti del Terzo settore e con gli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari e la definizione di una cornice normativa di riferimento che valorizzi pienamente l'educazione non formale come esperienza di crescita, di formazione alla cittadinanza, di acquisizione di competenze per i più piccoli, integrata a quella scolastica.
La presente proposta di legge consta di cinque articoli che disciplinano in maniera organica l'istituzione di attività educative e ricreative non formali anche a integrazione ed estensione del tempo scuola.
L'articolo 1, nel definire le finalità della legge, prevede che l'obiettivo della stessa è quello di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività di educazione anche non formale rivolte a bambine, bambini e adolescenti, di contrastare la povertà educativa, di restituire centralità alle nuove generazioni anche attraverso il loro diretto coinvolgimento nei processi decisionali che li coinvolgono, nonché di offrire alle famiglie un sostegno concreto attraverso la previsione di opportunità educative rivolte al benessere dei figli.
L'articolo 2, nel definire le forme di sostegno ai servizi e alle attività educative anche non formali, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali» destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare in collaborazione con enti pubblici e privati o con le istituzioni scolastiche nazionali. Si definiscono i criteri di utilizzo del Fondo da parte dei comuni, le modalità di realizzazione delle iniziative e di attribuzione del riconoscimento ai comuni beneficiari, le modalità di utilizzo del Fondo stesso nelle more dell'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 7 aprile 2022, n. 32, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, nonché la dotazione del Fondo stesso.
L'articolo 3 disciplina il coinvolgimento delle scuole e la valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate in situazioni di apprendimento non formale. In particolare, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per le attività previste dal Piano triennale per l'educazione non formale di cui all'articolo 5 della legge, si fissano le modalità di realizzazione di tali attività e sono individuate le modalità di valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate, prevedendo la possibilità di inserirle nella apposita sezione del curriculum della studentessa e dello studente.
L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale, attribuendo a un apposito decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, la definizione della composizione e del funzionamento. Si prevede inoltre uno stanziamento per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a cui si provvede tramite le risorse del Fondo istituito dall'articolo 2 della legge.
L'articolo 5 specifica i compiti dell'Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale, prevedendo che esso definisca il Piano triennale per l'educazione non formale, ne monitori l'attuazione da parte dei soggetti coinvolti elaborando proposte per superare le eventuali criticità, verifichi il rispetto dei livelli essenziali di iniziative di educazione non formale, coordini iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche, organizzi iniziative di promozione dell'educazione non formale con il coinvolgimento delle scuole e degli enti del Terzo settore, promuova indagini volte alla misurazione delle iniziative adottate e rediga le Linee guida per il coinvolgimento delle associazioni giovanili nella progettazione delle attività previste dalla legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di supportare le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge definisce i princìpi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali, anche a integrazione ed estensione del tempo scuola.

Art. 2.
(Sostegno ai servizi e alle attività educative non formali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali», di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti.
2. I comuni beneficiari utilizzano almeno il 50 per cento delle risorse per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto da parte dei comuni beneficiari della percentuale di cui al comma 2 comporta una corrispondente riduzione nella erogazione dei finanziamenti per l'anno successivo. Le risorse derivanti dall'applicazione del primo periodo sono destinate all'incremento del finanziamento dei comuni che hanno destinato una percentuale pari o superiore al 60 per cento delle risorse assegnate a forme di co-programmazione e di co-progettazione, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 6.
4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
5. Le iniziative svolte in forma associata in base agli accordi di cui al comma 4 da comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ricevono una percentuale di risorse aggiuntive da assegnare a titolo di premialità e da quantificare in base a criteri di assegnazione dei finanziamenti disciplinati nel decreto di cui al comma 6.
6. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 marzo di ogni anno, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato la volontà di non voler aderire all'iniziativa al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5.
7. Fino alla adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2022, n. 32, il Fondo è utilizzato anche per ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per servizi e attività educative non formali, in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale. Il decreto di cui al comma 6 del presente articolo stabilisce i criteri ai quali i comuni devono attenersi nell'attuazione del presente comma.
8. A decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo è pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 3.
(Coinvolgimento delle scuole e valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate in situazioni di apprendimento non formale)

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i comuni possono utilizzare quota parte delle risorse di cui all'articolo 2 per la realizzazione, nelle scuole statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione, di attività coerenti con il Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da personale docente o da esperti individuati dalla scuola e dal comune, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in orario sia scolastico sia extrascolastico e anche nei periodi di sospensione delle lezioni.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le scuole, i comuni e gli altri enti pubblici o privati coinvolti stipulano apposite convenzioni, nelle quali sono indicate le necessarie coperture assicurative per i partecipanti.
4. Le scuole del primo ciclo di istruzione individuano le modalità di valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate tramite le attività di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della certificazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
5. Le scuole del secondo ciclo di istruzione danno conto delle competenze acquisite o sviluppate tramite le attività di cui al comma 1 del presente articolo nell'apposita sezione del curriculum della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche alle attività di cui all'articolo 2 realizzate fuori dal contesto scolastico se coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa.

Art. 4.
(Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale)

1. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la promozione delle attività di educazione non formale, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità o da un suo delegato. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con le modalità di cui al comma 3 e restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, mediante una relazione sugli esiti del monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative alle risorse di cui al comma 4. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto da:

a) quattro esperti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

b) quattro esperti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero dell'istruzione e del merito;

c) due rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero per lo sport e i giovani;

d) due rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) quattro rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dalla Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) sei esperti espressione delle organizzazioni del volontariato e del Terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza indicati, nel rispetto della parità di genere, dalle organizzazioni di rappresentanza degli enti del Terzo settore;

g) due rappresentanti degli studenti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Forum nazionale delle associazioni studentesche (FAST);

h) due rappresentanti della Conferenza episcopale italiana;

i) un rappresentante per ogni confessione religiosa che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano e dichiari il suo interesse a partecipare all'Osservatorio.

4. Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo.
5. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
6. Al termine di ciascun triennio l'Osservatorio predispone una relazione sull'attività svolta, con particolare riguardo alla valutazione di impatto delle iniziative promosse e realizzate con le risorse del Fondo, al monitoraggio delle attività di co-programmazione e di co-progettazione per il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi e alle modalità di coinvolgimento delle scuole. Il rapporto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ed è inviato alle Camere.

Art. 5.
(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) definisce e aggiorna periodicamente il Piano triennale per l'educazione non formale, di seguito denominato «Piano triennale», da adottare con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro per lo sport e i giovani;

b) monitora l'attuazione del Piano triennale da parte dei soggetti coinvolti ed elabora le proposte per superare le eventuali criticità evidenziate dagli stessi;

c) coordina le iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche, supportando gli enti locali, le realtà del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato nella definizione delle modalità organizzative utili a favorire il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione;

d) organizza le iniziative di promozione della educazione non formale, coinvolgendo in particolare le scuole, gli enti del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato;

e) promuove indagini volte alla misurazione dei risultati e degli impatti delle iniziative adottate in applicazione della presente legge, con particolare riguardo a quelli relativi:

1) alla riduzione dei divari territoriali in termini di dispersione scolastica, anche implicita;

2) all'incremento del benessere delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi;

3) all'incremento del tempo scuola con servizi e attività socio-educative sotto il profilo dell'estensione sia pomeridiana sia di settimane di apertura durante l'anno scolastico;

f) redige le linee guida per il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni giovanili nella progettazione delle attività di cui alla presente legge, valorizzando le opportunità legate alla co-programmazione e alla co-progettazione;

g) coordina iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche supportando gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a favorire il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione nonché l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.

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