PDL 1308

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1308

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FENU, AURIEMMA, CAFIERO DE RAHO, CAPPELLETTI

Disposizioni per favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie classificate come crediti in sofferenza o ad inadempienza probabile

Presentata il 17 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nel 2022, lo stock complessivo in Italia dei crediti deteriorati è stato di circa 350 miliardi di euro, di cui 90 rimasti nei bilanci bancari e 260 ceduti alle società di cartolarizzazione. Dal 2015, in conseguenza della pressione imposta dalla normativa europea, le banche italiane sono state indotte a cedere, massivamente, i crediti deteriorati a società di cartolarizzazione. Le perdite registrate nei bilanci bancari per queste operazioni hanno comportato una riduzione del reddito imponibile, valutato pari o superiore a 60 miliardi di euro.
Il problema può soltanto aggravarsi per il venir meno delle misure assunte dal Governo italiano per contenere la crisi economica conseguente alla pandemia di COVID-19. Nello scenario economico post COVID-19, anche le operazioni di cartolarizzazione, soprattutto quelle realizzate con le garanzie pubbliche, sono in difficoltà. La contrazione dei tassi di recupero attesi si tramuterà in aggravio del debito pubblico. Le perdite potenziali delle garanzie rilasciate dallo Stato (le GACS) vengono valutate in 12 miliardi di euro.
Per la stabilità del sistema creditizio italiano, per il rilancio del sistema economico e produttivo, per salvare moltissime famiglie si rendono necessarie misure straordinarie.
Per le ragioni sopra esposte, la presente proposta di legge, composta da 10 articoli, riprendendo il testo unificato definito la scorsa legislatura al Senato nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 79, 788, 1287 e 2098, introduce l'istituto della remissione del debito, che consentirebbe a oltre 10 milioni di cittadini italiani, tra privati ed imprese, di essere riammessi nel circuito del credito legale, uscire dalla morsa dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari e far ripartire consumi e investimenti a beneficio del prodotto interno lordo e della ripresa economica del Paese.
Si tratta di un intervento di carattere straordinario limitato ai soli crediti classificati come non-performing loan (NPL) o unlikely to pay (UTP) al 30 giugno 2023.
A beneficiarne sarebbe anche l'amministrazione della giustizia con la riduzione dell'enorme contenzioso giudiziario (accertamenti, esecuzioni, fallimenti e altro) promosso dalle società di recupero dei crediti.
Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, anche temporale, comprendendo nella nuova normativa tutte le posizioni di sofferenza generate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina classificate a sofferenza o a inadempienza probabile, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 30 giugno 2023 presso la Centrale dei rischi della stessa Banca d'Italia.
All'articolo 2 viene introdotta, per la prima volta come parte attiva nella vicenda dei crediti deteriorati, la figura giuridica del cittadino italiano debitore, che ha diritto di essere informato nel dettaglio sulla sua posizione e ha la possibilità di concordare con l'intermediario finanziario una transazione stragiudiziale.
Si definiscono nel dettaglio la procedura e le modalità di perfezionamento dell'accordo transattivo, con l'obiettivo di risolvere in via definitiva una parte consistente del problema: si eliminerebbe il debito, invece di spostarne il diritto in capo ad altro soggetto.
Inoltre, il comma 9 prevede che, se il credito oggetto di accordo è compreso in un'operazione con garanzia statale sui titoli senior (GACS), tale garanzia resti valida ed efficace aumentando la copertura dei crediti residui, entro specifici limiti fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le disposizioni saranno immediatamente operative, rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di una procedura di sanatoria per le posizioni definite prima del decreto stesso.
L'articolo 3 pone dei limiti, a tutela dei creditori, agli atti dispositivi del debitore durante l'iter del processo transattivo.
L'articolo 4 prevede, per i crediti ipotecari rimborsabili con pagamenti rateali e con durata superiore a due anni, la possibilità di transare il ripristino non novativo del contratto con una rateizzazione massima di venti anni limitando il debito residuo in linea capitale ad una somma non superiore al valore netto di bilancio al 30 giugno 2023 maggiorato del 10 per cento. Si tratta di una previsione per gli obiettivi dell'iniziativa, in particolare per le famiglie, collegandosi alle già vigenti disposizioni sulla procedura di esdebitazione e all'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che consente la rinegoziazione allargata dei mutui anche in situazioni di rescissione da parte della banca del mutuo stesso e di esecuzioni immobiliari. Tale norma di buon senso, non applicata per la passività degli istituti bancari, potrebbe essere rivitalizzata.
L'articolo 5 contiene disposizioni in materia fiscale. Lo Stato italiano ha pagato un prezzo enorme per permettere le cartolarizzazioni e il salvataggio delle banche. I cittadini italiani non hanno tuttavia tratto alcun beneficio da questo sacrificio, che ha sottratto 60 miliardi di euro alle casse dello Stato. Per tale motivo, si prevede l'integrale deducibilità fiscale delle perdite, con una maggiorazione del 5 per cento se si tratta di crediti classificati a sofferenza e del 7,5 per cento se si tratta di crediti classificati ad inadempienze probabili. Di contro, non si considerano deducibili le perdite registrate a seguito del rifiuto della proposta transattiva.
Da ultimo, si prevede che la sopravvenienza attiva risultante dalla radiazione della quota di debito rinunciata in sede di transazione sia considerata esente da imposizione sul reddito del debitore.
L'articolo 6 introduce limitazioni alla cessione dei crediti deteriorati, per tre anni, nei casi di rifiuto della transazione.
L'articolo 7 disciplina invece l'inadempimento del debitore, prevedendo la decadenza dall'accordo e la possibilità per il creditore di pretendere l'intero importo del debito originario.
L'articolo 8 definisce i diritti del debitore verso il creditore cessionario, garantendo trasparenza e tutela del cittadino italiano debitore nella cessione massiva dei crediti, nonché dettando norme certe perché il debitore possa riacquistare il suo debito. In questa fattispecie è previsto che il creditore non possa rifiutare la proposta qualora l'importo offerto coincida con il prezzo della suddetta cessione aumentato del 20 per cento.
La finalità è istituire una parità di diritti fra gli obbligazionisti delle società veicolo (SPV), che possono acquistare i crediti (al 24 per cento medio negli ultimi sei anni), e il cittadino italiano debitore.
Si regolamenta finalmente la cessione a terzi del credito attribuendo al debitore (informato dal creditore dell'offerta di acquisto) il diritto di proporre il pagamento a saldo e stralcio del proprio debito, per un importo pari al prezzo della suddetta cessione aumentato del 20 per cento. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diversa pattuizione, entro novanta giorni dalla comunicazione del debitore.
Le tempistiche sono molto strette e non compromettono le trattative tra cedente e cessionario. Pertanto, non si intravedono effetti sulla profittabilità o meno di una operazione di cessione, anzi la incentiva.
L'articolo 9 prevede, all'avvenuto pagamento del debito, l'esdebitazione del debitore e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
Infine, l'articolo 10 reca disposizioni transitorie per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente iniziativa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate «posizioni deteriorate» i rapporti giuridici tra le banche o gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e le agenzie di recupero dei crediti di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «creditori», da una parte, e i loro debitori, classificati a sofferenza o a inadempienza probabile, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti tali alla data del 30 giugno 2023 presso la Centrale dei rischi della stessa Banca d'Italia, dall'altra parte.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano quando il titolare di una posizione deteriorata, classificata ai sensi del comma 1, sia una persona fisica, un professionista o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese ovvero delle piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Art. 2.
(Transazione stragiudiziale)

1. Qualora un creditore intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, una posizione deteriorata di cui all'articolo 1, deve darne previa comunicazione scritta al debitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con l'indicazione del valore contabile netto della predetta posizione, secondo l'ultimo bilancio approvato.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve esporre in modo chiaro e comprensibile i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.
3. Se la comunicazione di cui al comma 1 non è effettuata ovvero è effettuata in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, l'eventuale cessione della posizione deteriorata è da intendersi vietata ai sensi del primo comma dell'articolo 1260 del codice civile. Qualora il creditore fornisca un'informazione non veritiera rispetto al valore contabile netto dell'esposizione creditoria di cui al comma 1 del presente articolo, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'interno per quanto di rispettiva competenza.
4. Il debitore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può chiedere al creditore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, entro i successivi trenta giorni, di concordare una transazione stragiudiziale finalizzata al pagamento, a saldo e stralcio, di quanto dovuto.
5. Qualora l'offerta del debitore sia pari ad almeno il 90 per cento del valore contabile netto dell'esposizione debitoria come indicato nella comunicazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6.
6. Il creditore, decorso il termine di cui al comma 4, in assenza della richiesta di transazione stragiudiziale da parte del debitore, può procedere alla cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all'articolo 1, singolarmente o nell'ambito di operazioni di cessione massiva.
7. Il creditore è tenuto a dare risposta in forma scritta alla richiesta del debitore di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla sua ricezione.
8. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggiore credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento a saldo dell'importo previsto dalla transazione. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico del debitore.
9. Qualora il credito oggetto dell'accordo rientri in una cartolarizzazione per la quale sia stata concessa garanzia dello Stato per le tranche senior, ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la copertura della garanzia dello Stato resta invariata e va ad aumentare la copertura dei crediti residui del portafoglio cartolarizzato, entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di regolarizzazione delle posizioni definite nelle more dell'adozione del decreto stesso.

Art. 3.
(Limiti agli atti dispositivi del debitore)

1. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare detenuto alla data della richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 2 fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nella transazione stragiudiziale di cui al medesimo articolo.
2. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al comma 1 solo qualora l'atto dispositivo preannunciatogli dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti previsti dalla transazione stragiudiziale.
3. Il debitore, in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

Art. 4.
(Crediti ipotecari e ripristino non novativo)

1. Per tutti i crediti ipotecari di cui all'articolo 1, per i quali era contrattualmente previsto un pagamento rateale con durata residua superiore a due anni, il creditore e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione stragiudiziale di cui all'articolo 2, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto del medesimo credito come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 30 giugno 2023, aumentato del 10 per cento.
2. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.
(Disposizioni in materia fiscale)

1. Qualora il creditore non aderisca alla transazione stragiudiziale proposta dal debitore ai sensi dell'articolo 2 o alla richiesta di ripristino di cui all'articolo 4, eventuali perdite registrate sul relativo credito nei tre periodi d'imposta successivi non sono deducibili ai fini fiscali, se si tratta di crediti classificati a sofferenza.
2. Le maggiori perdite del creditore derivanti dalla transazione stragiudiziale di cui all'articolo 2 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione del 5 per cento se si tratta di crediti classificati in sofferenza e del 7,5 per cento se si tratta di crediti classificati ad inadempienza probabile.
3. La sopravvenienza attiva risultante dalla radiazione della quota di debito rinunciata in sede di transazione è esente da imposta sul reddito del debitore.

Art. 6.
(Cedibilità a terzi dei crediti e diritti del debitore)

1. I crediti per i quali siano stati proposti da parte del debitore un accordo transattivo ai sensi dell'articolo 2 o il ripristino di cui all'articolo 4, in caso di rifiuto del creditore, per i tre anni successivi al rifiuto non possono essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, per un importo inferiore al 90 per cento del loro valore netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 30 giugno 2023.

Art. 7.
(Inadempimento del debitore)

1. In tutti i casi in cui, in presenza di una transazione stragiudiziale formalizzata tra creditore e debitore ai sensi della presente legge, ovvero del ripristino del contratto di finanziamento ipotecario di cui all'articolo 4, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalle singole scadenze previste dalla transazione stragiudiziale o dall'accordo di ripristino, la transazione o l'accordo transattivo decade e il creditore ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originario, al netto dei pagamenti già effettuati dal debitore in attuazione della transazione o dell'accordo che sono imputati a deconto del credito originario, e non si applica il divieto di cessione di cui all'articolo 6.

Art. 8.
(Diritti del debitore verso il creditore cessionario)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, in caso di cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all'articolo 1, singolarmente o nell'ambito di operazioni di cessione massiva, il creditore cessionario, entro trenta giorni dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 58, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a comunicare al debitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, il prezzo di acquisto della posizione deteriorata, nonché ad allegare idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione, il creditore cessionario non può, a pena di nullità, avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e dei suoi eventuali garanti, relativamente allo specifico credito ceduto. Qualora il creditore cessionario fornisca un'informazione non veritiera rispetto al prezzo di acquisto della posizione deteriorata di cui al comma 1, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'interno per quanto di rispettiva competenza.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il debitore può esercitare il diritto al riacquisto della posizione deteriorata, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, contenente l'impegno irrevocabile verso il cessionario al pagamento, a saldo e stralcio, del proprio debito, per un importo pari al prezzo della suddetta cessione aumentato del 20 per cento. Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa pattuizione, entro novanta giorni dalla comunicazione del debitore di cui al precedente periodo.

Art. 9.
(Esdebitazione e cancellazione dalla Centrale dei rischi)

1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione in sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
2. Nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia è segnalato per cinque anni che il debitore ha beneficiato di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 10.
(Norma transitoria)

1. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di riacquisto di cui all'articolo 8, comma 2, può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla comunicazione stessa.

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