PDL 1307

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1307

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, MOLINARI, ANDREUZZA, BAGNAI, BOF, CAVANDOLI, COMAROLI, DARA, FURGIUELE, MARCHETTI, PRETTO, ZOFFILI

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per l'esercizio di attività di ricerca e sviluppo nel settore spaziale e aerospaziale

Presentata il 14 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! — Lo spazio e l'aerospazio rappresentano due settori fondamentali e strategici per l'interesse nazionale, per tutti i servizi e le applicazioni che possono offrire in ambito domestico e rispetto al contesto internazionale, in relazione al progresso della ricerca scientifica e tecnologica e alle capacità di sviluppo e produzione dell'industria italiana.
Nel corso degli anni, lo spazio si è sempre più affermato quale risorsa indispensabile per l'umanità, favorendo lo svolgimento di importanti funzioni come il monitoraggio della Terra, il potenziamento delle telecomunicazioni e la geo-localizzazione.
Con la legge 30 maggio 1988, n. 186, è stata istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI) con l'obiettivo di predisporre e attuare la politica aerospaziale italiana, guidando il nostro Paese in un settore che, per l'appunto, è stato considerato fondamentale per l'Italia fin dagli albori delle attività spaziali mondiali.
Successivamente, in considerazione del valore strategico in rapida crescita del settore spaziale e aerospaziale, la disciplina di riordino dell'ASI di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è stata modificata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7, che ha introdotto alcune misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, riformando anche la governance nazionale nel settore mediante l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio, che ha il compito di elaborare le strategie governative e industriali atte ad affrontare le nuove sfide che derivano da necessità di sicurezza o da nuovi sviluppi. In particolare, sono stati attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, nell'interesse dello Stato, l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche di tutti i Ministeri interessati ai programmi spaziali.
A livello internazionale, l'Italia è uno dei pochi Paesi a poter vantare un comparto spaziale e aerospaziale caratterizzato da una filiera completa di prodotti e servizi per il segmento in orbita, quali i servizi di lancio, lo sviluppo e la produzione di satelliti, le infrastrutture, i payload, i sensori, i moduli abitati, la robotica eccetera, per il segmento di terra, comprese le operazioni, la sicurezza, i terminali eccetera, e per la filiera dei servizi e delle applicazioni.
In tale contesto, la creazione di un ambiente tecnico-normativo controllato, cosiddetta «sandbox», nel quale sperimentare prodotti e servizi per le attività nel settore spaziale e aerospaziale, ad oggi assente nella legislazione nazionale di riferimento, potrà contribuire a promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività del sistema produttivo italiano, a sostenere la ricerca scientifica nel settore spaziale e aerospaziale e a favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore.
In ragione di quanto sopra esposto, la presente proposta di legge ha ad oggetto, come previsto dall'articolo 1, la disciplina di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività nel settore spaziale e aerospaziale.
Peraltro, nel differente ambito della tecno-finanza (FinTech) la legislazione italiana vanta già un precedente normativo che ha avuto importanti effetti positivi nel settore di riferimento. Si tratta della sandbox per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia, di cui all'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, cosiddetto «decreto Crescita», introdotto a seguito dell'approvazione della proposta emendativa 36.3 dell'onorevole Gusmeroli riferita all'atto Camera n. 1807 della XVIII legislatura.
L'articolo 2, comma 1, della presente proposta di legge delega il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, ad adottare uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali in settori prioritari, in coerenza con quanto previsto dal «Documento di visione strategica per lo Spazio 2020-2029» predisposto dall'ASI. Ai successivi commi sono definiti alcuni aspetti della sopramenzionata sperimentazione.
Si auspica, dunque, una celere approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività nel settore spaziale e aerospaziale, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività del sistema produttivo italiano, di sostenere la ricerca scientifica nel settore spaziale e aerospaziale, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore.

Art. 2.
(Disciplina temporanea per l'esercizio di attività di ricerca e sviluppo nel settore spaziale e aerospaziale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, di seguito denominato «Comitato», adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali nei settori:

a) infrastrutturale, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

b) informatico e robotico;

c) ambientale;

d) della protezione civile;

e) della difesa e della sicurezza nazionale;

f) della navigazione aerea.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di diciotto mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, e si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea, prevedendo, per i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

a) requisiti patrimoniali determinati;

b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che il soggetto intende svolgere;

c) termini brevi per le procedure autorizzative;

d) definizione di perimetri e limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa alla sperimentazione e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;

b) i requisiti patrimoniali;

c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che il soggetto intende svolgere;

d) i perimetri di operatività;

e) gli obblighi informativi;

f) i termini del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni;

g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) le eventuali garanzie finanziarie;

m) il regime applicabile al termine della sperimentazione.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.
5. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nell'ambito delle proprie competenze e delle materie a essa attribuite, adotta i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 1 e di ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'ASI relative alla sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Comitato. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
6. L'ASI redige annualmente una relazione sulle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1, e segnala eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo tecnologico e la promozione della ricerca scientifica in campo spaziale e aerospaziale nei settori di cui al medesimo comma 1. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa al Comitato, che sulla base della stessa redige annualmente una relazione sulle attività svolte.
7. Il Governo presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale si tiene conto anche delle relazioni annuali dell'ASI e del Comitato di cui al comma 6.
8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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