PDL 1304

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1304

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 luglio 2023 (v. stampato Senato n. 17)

d'iniziativa dei senatori
BERGESIO, CENTINAIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR, TOSATO

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 luglio 2023

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.
(Agricoltore custode dell'ambiente
e del territorio)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

Art. 3.
(Promozione della figura dell'agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.
2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.
(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Art. 5.
(Elenco degli agricoltori custodi
dell'ambiente e del territorio)

1. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Istituzione della Giornata nazionale
dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 7.
(Iniziative per la celebrazione della
Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

Art. 8.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.

Art. 9.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 10.
(Istituzione del premio «De agri cultura»)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato «De agri cultura», riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 11.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

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