PDL 1302

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1302

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIAGONI

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici

Presentata il 13 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito positivamente alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici e alla crescente consapevolezza da parte dell'opinione pubblica circa l'importanza di tali dispositivi medici di urgenza. L'avvio immediato della rianimazione cardio-polmonare può raddoppiare o anche quadruplicare la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco, che interessa ogni anno circa 60.000 persone nel nostro Paese e 400.000 persone in Europa. Benché ancora vi sia da lavorare per rafforzare la cardioprotezione in Italia, specie in ambito lavorativo, e per formare il maggior numero di persone all'utilizzo di tali fondamentali dispositivi, negli anni sono stati compiuti grandi e importanti passi avanti in tale ambito. Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, all'articolo 7, comma 11, dispone che «Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti». Successivamente è stato approvato il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, recante disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, poi modificato dal decreto del Ministro della salute 11 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016. Con il successivo decreto del Ministro della salute 26 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017, sono state precisate e integrate le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Nella pratica succede molto spesso che questi strumenti sono forniti o donati da comitati di cittadini, da benefattori, da fondazioni private e in ogni caso non sono acquistati dalla sanità pubblica, rientrando dunque tra i beni acquistati da cittadini privati. L'acquisto di tali dispositivi, pur trattandosi di strumenti essenziali per il soccorso medico nei casi di emergenza, avviene pertanto al di fuori del circuito degli acquisti pubblici ed è soggetto alla medesima aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile ad altri beni di uso comune. Anche le imprese private, seppur non soggette all'obbligo di dotarsi di defibrillatori nella propria struttura, spesso sono costrette a rinunciare all'acquisto di tali dispositivi a causa del loro prezzo reso ancora più gravoso dall'applicazione dell'aliquota dell'IVA del 22 per cento. Vista l'importanza di tali strumenti e al fine di salvaguardare la salute dei cittadini si ritiene opportuna una riduzione dell'aliquota dell'IVA relativa ai defibrillatori semiautomatici, dal 22 per cento al 5 per cento. La presente proposta di legge prevede dunque l'applicazione ai defibrillatori semiautomatici e agli altri dispositivi salvavita dell'aliquota dell'IVA del 5 per cento, e a tale fine dispone l'integrazione dell'elenco dei beni e servizi soggetti a tale aliquota di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita)

1. Al numero 1-ter.1) della parte II-bis della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita».

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.
(Disposizioni finali)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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