PDL 1296

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1296

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 luglio 2023 (v. stampato Senato n. 282)

d'iniziativa dei senatori
CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, PIRRO, CASTELLI, LOREFICE, DI GIROLAMO, NATURALE, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, PIRONDINI, SPAGNOLLI, BEVILACQUA, FALLUCCHI, BILOTTI, SIRONI, NAVE, DAMANTE, MAZZELLA, DE ROSA, MARTON, TREVISI, LEONARDI

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 luglio 2023

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale
per il diritto al divertimento in sicurezza)

1. La Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni, e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.
2. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

Art. 3.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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