PDL 1293

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1293

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOIZZO, PANIZZUT, LAZZARINI, MATONE, OTTAVIANI, PRETTO

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché di istituzione della funzione di direttore dei servizi digitali presso i medesimi enti

Presentata il 12 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! — Il Recovery and Resilience Facility ha previsto in Europa un investimento di 672,5 miliardi di euro, composto da 312,5 miliardi di euro di sovvenzioni e da 360 miliardi di euro di prestiti a tassi agevolati. Per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse a disposizione ammontano a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di euro a fondo perduto.
Tra le aree di intervento prioritarie del PNRR, la missione 6 «Salute», alla quale sono assegnati 15,63 miliardi di euro, si articola, com'è noto, nella componente 1 «Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» e nella componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale».
Proprio la componente 2 della missione 6, nel destinare ingenti risorse alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico, prevede un investimento che mira a «rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del personale». In questa prospettiva, viene finanziata l'erogazione di corsi di formazione specifici per i professionisti del Servizio sanitario nazionale (SSN), finalizzati al potenziamento delle relative competenze tecniche, digitali e manageriali, da realizzare entro l'orizzonte temporale del PNRR.
Gli investimenti in programma hanno, quindi, ben chiara l'esigenza di una profonda trasformazione dell'SSN e sottolineano il contributo fondamentale che, nell'ambito di questo processo, può derivare dai nuovi modelli di sanità digitale e dallo sviluppo delle competenze digitali del personale dell'SSN.
La presente proposta di legge apporta modifiche mirate e puntuali alla normativa vigente, funzionali alla realizzazione dei citati obiettivi del PNRR.
Recependo l'esigenza di potenziamento delle competenze digitali in ambito sanitario, l'articolo 1 prevede, innanzitutto, l'aggiornamento dei requisiti curriculari richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti dell'SSN.
In particolare, si aggiunge tra i requisiti in questione il possesso di un attestato rilasciato all'esito di uno specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o con gli altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, operanti nel campo della formazione manageriale. Anche i soggetti già iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale dovranno ottenere il medesimo attestato, entro centottanta giorni dall'attivazione dei corsi, a pena di decadenza dell'iscrizione medesima.
Per consolidare a tutti i livelli la nuova impostazione, l'articolo 2 della proposta di legge prevede l'istituzione di una figura dirigenziale dedicata ai servizi digitali che si occupi specificamente della costruzione del sistema della sanità digitale a partire dalla sanità locale.
Si introduce, quindi, la figura del direttore dei servizi digitali, demandando a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione della disciplina di dettaglio e l'individuazione dei requisiti necessari per il conferimento del relativo incarico.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire l'attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro centottanta giorni dall'attivazione dei relativi corsi, a pena di decadenza dell'iscrizione nel medesimo elenco. L'attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «il direttore sanitario» sono inserite le seguenti: «il direttore dei servizi digitali»;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «di direttore sanitario» sono inserite le seguenti: «, di direttore dei servizi digitali».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali di idonei alla nomina a direttore dei servizi digitali, appositamente costituiti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, come modificato dalla presente legge.

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