PDL 1290

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1290

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TONI RICCIARDI, MANZI, MALAVASI, ROGGIANI, CURTI, BRAGA, DI SANZO, GIRELLI, PORTA, SERRACCHIANI, CARÈ, QUARTAPELLE PROCOPIO

Modifiche all'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti il rilascio di passaporti e carte di identità di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età

Presentata l'11 luglio 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di diminuire gli oneri burocratici a carico delle autorità incaricate del rilascio di documenti di identità, al fine di rendere efficienti i servizi anagrafici per il rinnovo del passaporto e della carta di identità, nonché a carico delle altre autorità competenti in materia. È ormai noto il disagio connesso ai tempi lunghi per il rilascio del passaporto e della carta di identità, che nel periodo successivo alla pandemia di COVID-19 hanno raggiunto un picco particolarmente elevato, causando ai cittadini attese fino a otto mesi per ottenere il rinnovo del passaporto. Sono state rilevate inoltre numerose criticità relative al sistema di prenotazione on line nei siti internet istituzionali delle questure, il quale risulta spesso bloccato o inaccessibile, rendendo impossibile prenotare un appuntamento presso l'ufficio competente per il rinnovo del passaporto ed esacerbando notevolmente il disagio nelle sedi delle medesime questure.
La presente proposta di legge intende altresì facilitare il processo di rinnovo dei documenti di identità per le persone anziane, le quali incontrano maggiori difficoltà durante la procedura di rinnovo a causa di impedimenti connessi alle loro potenziali fragilità, come i problemi di salute o la difficoltà negli spostamenti. In Spagna è già prevista la possibilità di rilascio ai cittadini ultrasettantenni di un documento di identità di durata indeterminata. Basandosi sul modello spagnolo, la presente proposta di legge dispone la modifica delle disposizioni in materia di validità del passaporto e della carta di identità per i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età affinché la stessa diventi illimitata, senza necessità di rinnovo.
Il Partito Democratico si impegna da sempre per tutelare la libertà di movimento dei cittadini presenti nel territorio nazionale e residenti all'estero, tuttavia sia le autorità territoriali sia i servizi consolari si trovano ad affrontare sforzi sempre maggiori per il rinnovo dei documenti di identità. Già negli anni scorsi e nei primi mesi della corrente legislatura sono state presentate interrogazioni parlamentari da parte del gruppo parlamentare del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista affinché si intraprendano misure urgenti per la soluzione del disagio nel rinnovo dei passaporti e carte di identità sia nel territorio italiano che nelle sedi estere. Per i motivi sopra indicati, la presente proposta legge, composta da tre articoli, si pone come parte della risoluzione della problematica in oggetto.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185)

1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età può essere emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età, la validità della carta d'identità è illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio».

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

torna su