PDL 1286

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1286

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ILARIA FONTANA, MORFINO, QUARTINI, RICCARDO RICCIARDI

Istituzione del Consorzio per la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali della laguna di Orbetello

Presentata il 10 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – A seguito della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione la tutela della biodiversità e degli ecosistemi ha assunto un ruolo centrale per il nostro Paese in chiave di equità intergenerazionale. Tale modifica, anche in virtù del nuovo articolo 41 della Costituzione che rafforza ancora di più il compito delle istituzioni di orientare l'iniziativa economica alla tutela ambientale, richiede oggi una pedissequa applicazione per consentire una rapida traduzione dei princìpi costituzionali in realtà attraverso i necessari interventi legislativi per addivenire a una loro corretta attuazione dal punto di vista ambientale.
Per diversi decenni la laguna di Orbetello è stata interessata da gravi fenomeni di inquinamento, dovuti alle contaminazioni chimiche derivanti da pregresse attività industriali ed estrattive a fronte di un basso potere rigenerativo delle acque. Nel 1993 la laguna venne anche dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale», richiedendo l'attuazione di interventi finalizzati a un rinnovo forzato delle acque, al miglioramento della circolazione interna delle acque e alla raccolta delle alghe. In seguito, nel 2002, con decreto del Ministro dell'ambiente 2 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, è stato inoltre perimetrato il sito di interesse nazionale (SIN) ai fini di bonifica denominato «Orbetello (Sitoco)»; l'area è stata successivamente ampliata ed estesa a tutta la laguna, per un totale di oltre 2.600 ettari perimetrati a mare e oltre 200 ettari perimetrati a terra, di cui 62 ettari potenzialmente contaminati secondo i rapporti semestrali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di bonifica dei SIN.
Nelle precedenti legislature sono stati proposti numerosi progetti di legge per definire un sistema di gestione in grado di scongiurare la necessità di ulteriori provvedimenti emergenziali e, al tempo stesso, di alleggerire gli enti locali dell'elevato peso economico derivato dalla gestione di quest'area. La presente proposta di legge intende dunque riproporre le iniziative legislative presentate nel corso del tempo rivedendole in chiave di sostenibilità competitiva e di tutela dell'ambiente alla luce delle recenti modifiche costituzionali, prevedendo l'istituzione di un Consorzio per la gestione della laguna composto dalle amministrazioni locali territorialmente competenti, ossia la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni di Orbetello e di Monte Argentario nonché il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato alla tutela e alla gestione della laguna di Orbetello.
I punti essenziali sui quali si basa la presente proposta di legge sono la necessità di unificare gli intenti e gli sforzi economici in un'area sulla quale insistono competenze diverse distribuite tra gli enti consorziati, nonché di semplificare le procedure di gestione seguendo le opportunità fornite dalla legge 17 maggio 2022, n. 60, cosiddetta legge «SalvaMare».
La presente proposta di legge è composta da nove articoli:

l'articolo 1 riguarda le finalità del Consorzio e l'ambito territoriale di competenza;

l'articolo 2 definisce gli organi istituzionali del Consorzio, quali l'assemblea, il presidente, il comitato tecnico e il collegio dei revisori dei conti;

l'articolo 3 stabilisce le competenze in materia di monitoraggio e di gestione nell'area, di sostegno alle attività di ricerca e di supporto per l'applicazione della legge SalvaMare;

l'articolo 4 individua gli strumenti di pianificazione per la gestione del Consorzio, attraverso la previsione di un piano annuale delle attività a fronte delle indicazioni fornite dal comitato tecnico consortile;

l'articolo 5 stabilisce i compiti e la composizione dell'assemblea del Consorzio;

l'articolo 6 individua i compiti del presidente del Consorzio;

l'articolo 7 prevede l'ammontare delle coperture finanziarie per la gestione del consorzio e per l'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale delle attività;

l'articolo 8 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle disposizioni attuative essenziali per la nascita del Consorzio concernenti lo statuto, la nomina degli organi del Consorzio e la perimetrazione dell'area della laguna di Orbetello;

l'articolo 9 prevede norme specifiche per la definizione di una procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto delle alghe raccolte nella laguna.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Allo scopo di tutelare e garantire le necessarie attività manutentive nel territorio della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
2. Il Consorzio di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna di Orbetello negli ambiti perimetrati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e secondo quanto stabilito all'articolo 3.

Art. 2.
(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea degli enti consorziati;

b) il comitato tecnico, con compiti di formulazione di pareri a supporto dei provvedimenti adottati dal Consorzio;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.
(Competenze)

1. Fermo restando quanto già stabilito dalle disposizioni a tutela dei siti della rete Natura 2000, il Consorzio svolge le funzioni amministrative relative alla gestione della laguna di Orbetello, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle competenze e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con particolare riguardo alle seguenti attività:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, corredato da analisi chimiche e batteriologiche;

b) gestione e manutenzione degli impianti, dei mezzi tecnici e degli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare;

c) gestione delle alghe esistenti all'interno dei bacini lagunari, compresa la relativa gestione dei rifiuti e il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

d) fornitura di supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60;

e) sostegno alle attività di ricerca e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali della laguna.

Art. 4.
(Strumenti di pianificazione)

1. Le attività di cui all'articolo 3 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio.
2. Il piano annuale delle attività è predisposto dal presidente del Consorzio sulla base dei risultati della pianificazione dell'anno precedente a quello di riferimento e previo parere del comitato tecnico, ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati.

Art. 5.
(Assemblea degli organi consorziati)

1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dal presidente, in qualità di rappresentante dello Stato, e dai rappresentanti degli altri enti consorziati individuati dall'articolo 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
2. I rappresentanti degli enti consorziati sono delegati dagli enti stessi in base ai rispettivi ordinamenti e rimangono in carica per un massimo di cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte degli enti consorziati.
3. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale del Consorzio;

b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

c) adottare il bilancio di esercizio del Consorzio e la relazione di gestione;

d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati.

Art. 6.
(Presidente)

1. Il presidente del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta degli enti locali facenti parte del Consorzio, sulla base dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
2. Il presidente è scelto tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, di comprovata esperienza manageriale negli ambiti di competenza del Consorzio. L'incarico di presidente ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
3. L'incarico di presidente non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
4. Il trattamento economico del presidente è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato.
5. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, il presidente:

a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

c) predispone il bilancio di esercizio;

d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'assemblea degli enti consorziati, sull'attività del Consorzio e sugli obiettivi raggiunti rispetto alla pianificazione relativa all'anno precedente a quello di riferimento;

f) partecipa con diritto di voto alle riunioni dell'assemblea degli enti consorziati di cui all'articolo 5.

Art. 7.
(Gestione delle risorse finanziarie)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale dello Stato;

b) dal contributo ordinario della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione;

c) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto;

d) da eventuali altri proventi derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio previste per legge.

Art. 8.
(Vigilanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita le funzioni di vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e, tramite la propria struttura competente in materia di difesa del suolo o comunque per iniziativa diretta del Ministro, può disporre ispezioni, dandone tempestiva comunicazione al presidente, al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a fronte delle risultanze delle attività di vigilanza di cui al comma 1, può indicare le prescrizioni alle quali il Consorzio si deve adeguare entro i termini stabiliti dal Ministero stesso. Decorsi trenta giorni dal termine per l'adozione delle misure previste dalle prescrizioni di cui al primo periodo, il Ministero può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi del consorzio e la nomina di un commissario ad acta a cui affidare i relativi compiti.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto agli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Disposizioni di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nomina:

a) i membri del comitato tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in numero pari a uno per ciascuno degli enti consorziati ai sensi dell'articolo 1;

b) il presidente del Consorzio, sulla base dei profili indicati dagli enti locali facenti parte del Consorzio;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, definisce il perimetro della laguna di Orbetello.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con gli altri enti consorziati, definisce lo statuto del Consorzio. Lo statuto disciplina in particolare:

a) le quote di partecipazione dei singoli consorziati;

b) la sede del Consorzio;

c) le modalità di reperimento del personale e l'eventuale dotazione organica e di un direttore;

d) le disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio, nonché la gestione degli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente legge;

e) l'ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese per le attività svolte dai componenti degli organi di cui al comma 1, lettere a) e c);

f) le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati;

g) le modalità di approvazione e di verifica degli atti del Consorzio;

h) le specifiche norme di contabilità del Consorzio;

i) le disposizioni relative alle proposte per l'eventuale modifica dello statuto stesso.

Art. 11.
(Misure a sostegno dell'economia circolare in ambito lagunare)

1. Al fine di sostenere la tutela dell'ecosistema lagunare, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce i criteri e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto delle alghe raccolte nelle attività previste dall'articolo 3 della presente legge, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

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