PDL 1285

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1285

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BATTILOCCHIO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA,
PITTALIS, RUBANO, MAZZETTI, D'ATTIS

Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni eversivi di estrema destra e di natura anarco-insurrezionalista nonché dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista e istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio

Presentata il 6 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha lo scopo di far fronte a una serie di fenomeni che, nonostante abbiano origini e percorsi differenti, trovano un comune denominatore nel loro carattere transnazionale e nella minaccia che rappresentano. Questi fenomeni, che vanno dall'estremismo di destra all'anarco-insurrezionalismo, passando per il jihadismo e il terrorismo, si manifestano attraverso azioni di estrema violenza che mettono in pericolo non solo la sicurezza degli Stati, ma anche quella dei cittadini innocenti e indifesi. Recentemente abbiamo potuto osservare le rivolte in Francia come un esempio di come tali fenomeni possano avere un impatto significativo sulla società. Queste rivolte sono state scatenate da una serie di motivazioni, comprese le disuguaglianze socio-economiche e le tensioni sociali, che hanno portato a violenze di vario genere. Anche se il contesto delle rivolte in Francia è specifico e complesso, ciò dimostra come i problemi sociali e politici possano interagire con le dinamiche dell'estremismo e del terrorismo. È importante sottolineare che queste minacce rappresentano una sfida sempre crescente a causa della loro continua evoluzione e della sempre più elevata capacità di causare danni e destabilizzazione. Lo dimostrano i numerosi attacchi terroristici che, negli ultimi anni, hanno colpito le nostre società e le zone di guerra nel Medio Oriente, causando perdite di vite umane e creando un clima di paura e insicurezza diffuso. Un aspetto preoccupante è la scoperta di collegamenti sempre più frequenti tra diverse reti terroristiche, apparentemente di matrice diversa. Indagini giudiziarie e operazioni antiterrorismo hanno rivelato connessioni tra gruppi neonazisti, gruppi jihadisti e altri movimenti estremisti. Questi legami mettono in luce la complessità e l'interconnessione di tali fenomeni, che spesso si nutrono l'uno dell'altro. Inoltre, il fenomeno dell'estremismo violento e del terrorismo ha sfruttato ampiamente i mezzi di comunicazione, in particolare internet e i social media. Questi canali sono stati utilizzati non solo per scopi di propaganda, ma anche per reclutare, addestrare e coordinare le azioni di individui radicalizzati. L'uso di internet e delle piattaforme online da parte dei gruppi terroristici rappresenta una sfida per le autorità, che devono continuamente adattarsi per contrastare l'uso di tali strumenti a fini disonesti. La minaccia del terrorismo globale si estende sia alle attività di gruppi organizzati sia alle azioni di individui radicalizzati, noti come «lupi solitari». Questi soggetti possono essere mossi da ideologie jihadiste o da estremismi violenti e terroristici di matrice neonazista, razzista o antisemita. Si tratta di individui che possono operare in modo autonomo, ma spesso sono influenzati e guidati da organizzazioni terroristiche che li coinvolgono nelle loro reti di estremismo violento. Al fine di contrastare efficacemente queste minacce transnazionali e garantire la sicurezza dei cittadini e degli Stati, è fondamentale adottare una strategia globale che comprenda una stretta cooperazione internazionale, il rafforzamento dei controlli e delle indagini a livello nazionale, nonché la protezione dello spazio cibernetico. Solo attraverso un approccio olistico e una collaborazione internazionale coordinata si può sperare di prevenire e contrastare con successo l'estremismo violento e il terrorismo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta all'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e i fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista che, nelle differenti forme organizzative e ideologiche, minacciano la sicurezza della Repubblica, le sue istituzioni e i suoi cittadini.
2. Ai fini della presente legge, per «radicalizzazione di matrice jihadista» si intende il processo attraverso il quale un individuo aderisce a ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso della rete internet e delle piattaforme sociali telematiche.

Art. 2.
(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista e i fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, di seguito denominato «Comitato», composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.
2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dal Comitato, a scrutinio segreto, tra i propri componenti.
3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Comitato. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, terzo periodo.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e sui fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.
2. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete internet, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista, che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4.
(Relazioni sui fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e sui fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista)

1. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

Art. 5.
(Formazione specialistica)

1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista.
2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.
(Interventi preventivi in ambito scolastico)

1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 718, propone al Ministro dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai princìpi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato nonché a prevenire casi di radicalizzazione di matrice jihadista nell'ambito scolastico. L'Osservatorio definisce le azioni necessarie per dar seguito alle previsioni contenute nelle linee guida.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.
3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle linee guida adottate ai sensi del comma 2.
4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.
6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione di matrice jihadista nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 7.
(Progetti di formazione universitaria e postuniversitaria per la formazione di figure professionali specializzate)

1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e università di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a favore del Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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