PDL 1283

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1283

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARRÀ, MOLINARI, MINARDO, GRAZIANO, MAIORANO, COMBA, BICCHIELLI, BAGNASCO, CAVANDOLI, PIERRO, ZINZI

Modifica all'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di termini per la liquidazione e l'erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare

Presentata il 6 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge interviene in materia di differimento e rateazione della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (TFS), comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle Forze armate cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.
L'attuale disciplina in materia, come ribadito di recente nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente essenziale.
Il principio di giusta retribuzione, di cui all'articolo 36 della Costituzione, riconducibile a valori fondamentali del nostro ordinamento, si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione, così come affermato dalla stessa Corte già nella sentenza n. 159 del 2019.
Come sostenuto espressamente dalla Corte costituzionale, le prestazioni in questione costituiscono un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una stagione della esistenza umana particolare e più vulnerabile.
In particolare, la Corte evidenzia come spetti al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.
La Corte costituzionale peraltro sottolinea che «non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia», tenuto anche conto del monito che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la citata sentenza n. 159 del 2019, con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.
La modifica di cui alla presente proposta di legge è quindi finalizzata ad espungere l'applicazione del differimento e della rateazione del versamento del TFS, comunque denominato, dall'ambito di applicazione della disciplina prevista per il personale delle Forze armate, anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano tale ordinamento previdenziale rispetto a quello generale, dal quale si differenzia sotto diversi profili.
A tal fine, la proposta di legge interviene sull'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di escludere, nei confronti del personale delle Forze armate, l'applicazione delle disposizioni recanti, da un lato, il differimento del pagamento (attualmente stabilito in ventiquattro mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di servizio) previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e, dall'altro, il pagamento rateale (in un numero di rate annuali, fino ad un massimo di tre importi annuali, strutturate secondo una progressione graduale delle dilazioni, via via più ampie in proporzione all'incremento dell'ammontare della prestazione) previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L'applicazione degli istituti del differimento e della rateazione – che pur rispondeva ad esigenze, necessariamente contingenti, di consolidamento dei conti pubblici – in combinato disposto tra loro finisce difatti per aggravare il vulnus costituzionale censurato dalla Corte costituzionale nelle richiamate pronunce.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di trattamento di fine servizio del personale militare)

1. All'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, da corrispondere al personale militare, ovvero ai superstiti o aventi causa che vi abbiano titolo, l'ente erogatore provvede entro il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede in unico importo annuale entro il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, decorso il quale sono dovuti gli interessi.
1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1-bis non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Art. 2.
(Entrata in vigore)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche in favore del personale militare, compresi eventuali superstiti o aventi causa, che a tale data sia già cessato dal rapporto di lavoro ma non abbia ancora ricevuto la corresponsione integrale del trattamento di fine servizio, comunque denominato.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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