PDL 1282

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1282

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANDREUZZA, DAVIDE BERGAMINI, CARLONI, PIERRO, BAGNAI, BISA, PRETTO

Modifica al comma 746 e introduzione del comma 758-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria ai terreni agricoli posseduti e condotti da pensionati, nonché modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di limite del volume d'affari dei produttori agricoli ai fini dell'esonero dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto

Presentata il 6 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Per i terreni agricoli di proprietà dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale opera l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica (IMU); tuttavia analoga agevolazione non è prevista per i piccoli proprietari di terreni agricoli o ex coltivatori diretti in pensione, non più iscritti nella previdenza agricola, nonostante questi ultimi svolgano un'attività che operativamente ha caratteristiche identiche a quelle degli altri soggetti che accedono all'esenzione.
La possibilità di beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli non è preclusa ai pensionati, che possono continuare a permanere nel regime di agevolazioni previste, purché rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, ovvero: il possesso del fondo; la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso; la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, ma soprattutto l'iscrizione nella previdenza agricola. Quindi, per poter accedere alle agevolazioni IMU il pensionato deve ancora essere iscritto alla gestione agricola.
Nella maggior parte dei casi si tratta di pochi ettari di terra agricola, in media quattro o cinque, posseduti in passato dai genitori venuti a mancare, oppure di terreni pervenuti come liquidazione di «buona uscita» agli ex mezzadri, dunque terreni che, essendo appunto di modeste estensioni, non trovano grandi possibilità di vendita soprattutto perché non danno luogo a redditi significativi. Bisogna anche tenere a mente che i citati terreni sono serviti a sfamare le generazioni del dopo guerra, in un'economia di sussistenza, e che ora la loro coltivazione ha dato origine ad una micro-agricoltura sostenuta dai figli e nipoti che non vogliono lasciare i pochi ettari di terra incolta e abbandonata e sono disposti a coltivarla anche sottocosto. Detta micro-agricoltura di fatto contribuisce a sostenere la produzione agricola italiana, da sempre sana e genuina, mentre dei prodotti importati il più delle volte non conosciamo come sono stati coltivati. I soggetti che in Italia praticano la micro-agricoltura sono numerosissimi e la quasi totalità sono pensionati alle prese con i problemi connessi all'età anagrafica, cioè con cure mediche e visite specialistiche, per cui i pochi euro della pensione devono essere gestiti in modo oculato specialmente in un periodo di elevata inflazione come quello attuale. In ragione del conflitto in corso tra la Russia e l'Ucraina, risulta ancora più evidente che la terra agricola è una risorsa fondamentale per l'Italia per cui dovrebbe essere protetta senza distinzioni, sia se coltivata in grandi estensioni sia se in piccole quantità, mentre oggi la piccola proprietà di terra agricola è ingiustamente trattata come agricoltura di serie B essendo la sola ad essere assoggettata all'IMU. Va inoltre rilevato che all'importo dell'IMU da pagare, che ammonta a circa 100 euro per ettaro, bisogna aggiungere altri 120 euro per ettaro a titolo di tassa sulla bonifica dovuta per i terreni, come ad esempio quelli della bassa padana, che sono sotto il livello del mare.
Nella determinazione del cespite, ai fini dell'applicazione dell'IMU e anche per l'IRPEF, si verifica inoltre un'altra ingiustizia nei confronti dei piccoli proprietari di terra agricola: infatti, per essi si fa riferimento al reddito dominicale del terreno moltiplicandolo per un coefficiente di rivalutazione che la legge stabilisce in 135, mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è prevista l'esenzione.
La presente proposta di legge è composta da 5 articoli. In particolare, l'articolo 1, introducendo una modifica all'articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), prevede che per i terreni agricoli, anche se non coltivati, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione complessiva superiore a 5 ettari, posseduti e condotti da pensionati non più iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, il moltiplicatore da applicare al coefficiente per la determinazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'IMU sia 75, invece dell'attuale 135. Il medesimo moltiplicatore si applica ai terreni agricoli, anche se non coltivati, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione complessiva inferiore o pari a 5 ettari, posseduti e condotti da pensionati non più iscritti a gestioni previdenziali diverse da quella agricola.
Con l'articolo 2, che introduce il nuovo comma 758-bis nell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, si prevede, a decorrere dall'anno 2024, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione complessiva inferiore o pari a 5 ettari, posseduti e condotti da pensionati non più iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dagli articoli 1 e 2.
L'articolo 4 modifica l'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce il regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli: viene infatti stabilito in 15.000 euro il limite – riferito al volume d'affari realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività, si preveda di realizzare – entro il quale i produttori agricoli sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
L'articolo 5, infine, contiene la quantificazione e la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni introdotte.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Moltiplicatore per la determinazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli posseduti e condotti da pensionati)

1. Al comma 746 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione complessiva superiore a 5 ettari, posseduti e condotti da pensionati non più iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 75. Il medesimo moltiplicatore si applica anche ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione complessiva inferiore o pari a 5 ettari, posseduti e condotti da pensionati non più iscritti a gestioni previdenziali diverse da quella agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione».

Art. 2.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli di minore estensione posseduti e condotti da pensionati già iscritti alla previdenza agricola)

1. Dopo il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

«758-bis. A decorrere dall'anno 2024, sono esenti dall'applicazione dell'imposta i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione complessiva inferiore o pari a 5 ettari, posseduti e condotti da pensionati non più iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione».

Art. 3.
(Ristoro ai comuni)

1. Per il ristoro delle minori entrate derivanti ai comuni dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Semplificazioni contabili in materia di regime speciale dell'imposta sul valore
aggiunto per i produttori agricoli)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro»;

b) al terzo periodo, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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