PDL 128

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 128

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BORDONALI, BARABOTTI, BISA, FURGIUELE, GUSMEROLI, LOIZZO, ZIELLO, ZINZI

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di introduzione dei delitti di omicidio nautico e lesioni personali nautiche, nonché disposizioni concernenti la condotta da tenere in caso di incidente nautico

Presentata il 13 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! – I fatti di cronaca, tra cui, si ricorda, il gravissimo incidente avvenuto nel lago di Garda il 19 giugno 2021 che ha visto la tragica morte di una coppia di giovani che stavano rientrando in barca al rimessaggio di Portese quando sono stati travolti e uccisi intorno alle ore 23 da un motoscafo di due turisti tedeschi, nonché da ultimo quello occorso all'Argentario la scorsa estate, testimoniano la necessità di regolare in modo più incisivo il comportamento dei soggetti coinvolti in un incidente nautico, introducendo nel codice penale il reato di «omicidio nautico», prevedendo la medesima disciplina prevista per l'omicidio stradale, e il reato di «lesioni personali nautiche».
Con la presente proposta di legge, quindi, si intende colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita e integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo e ancora di più inaccettabile ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un'altra, se è alla guida di un'automobile rischia fino a diciotto anni di reclusione, mentre se è alla guida di un'imbarcazione può essere punita con appena sei mesi di reclusione. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale spregio delle pressoché inevitabili conseguenze. Si propone, dunque, di introdurre una disciplina di comportamento in caso di incidente nautico il più possibile conforme a quella di comportamento in caso di incidente stradale e di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinate da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il conducente di un'imbarcazione, in caso di incidente nautico comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danni alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente nautico hanno l'obbligo di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
3. Ove dall'incidente nautico siano derivati danni alle sole cose, le persone coinvolte devono inoltre, ove possibile, evitare ogni intralcio alla circolazione. Gli agenti in servizio della polizia marittima o della capitaneria di porto-guardia costiera, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti di imbarcazioni devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi indicati dal presente comma.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente nautico con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 302 euro a 1.208 euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno alle imbarcazioni coinvolte si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da quindici giorni a due mesi.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente nautico con danni alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a tre anni. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite in un incidente nautico, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente nautico derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
9. Nei confronti del conducente dell'imbarcazione che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria non si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 6.
10. Chiunque non ottempera alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 euro a 344 euro.
11. All'articolo 53-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «possono sottoporre» sono sostituite dalla seguente: «sottopongono»;

b) al comma 7, le parole: «hanno la facoltà di effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano».

Art. 2.

1. All'articolo 589-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» sono inserite le seguenti: «e della navigazione marittima e interna»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «ponendosi alla guida di un veicolo» sono inserite le seguenti: «o di un'imbarcazione»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «ponendosi alla guida di un veicolo» sono inserite le seguenti: «o di un'imbarcazione»;

d) al sesto comma:

1) dopo le parole: «da persona non munita di patente di guida» sono inserite le seguenti: «o nautica»;

2) dopo le parole: «nel caso in cui il veicolo» sono inserite le seguenti: «o l'imbarcazione»;

3) dopo le parole: «e tale veicolo» sono inserite le seguenti: «o imbarcazione»;

e) alla rubrica, dopo le parole: «Omicidio stradale» sono aggiunte le seguenti: «e nautico».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale, dopo le parole: «omicidio stradale» sono aggiunte le seguenti: «e nautico».
3. All'articolo 590-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» sono inserite le seguenti: «e della navigazione marittima e interna»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «ponendosi alla guida di un veicolo» sono inserite le seguenti: «o di un'imbarcazione»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «ponendosi alla guida di un veicolo» sono inserite le seguenti: «o di un'imbarcazione»;

d) al sesto comma:

1) dopo le parole: «da persona non munita di patente di guida» sono inserite le seguenti: «o nautica»;

2) dopo le parole: «nel caso in cui il veicolo» sono inserite le seguenti: «o l'imbarcazione»;

3) dopo le parole: «e tale veicolo» sono inserite le seguenti: «o imbarcazione»;

e) alla rubrica, dopo le parole: «Lesioni personali stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale, dopo le parole: «lesioni personali stradali» sono aggiunte le seguenti: «e nautiche».

Art. 3.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, lettera m-quater), dopo le parole: «delitto di omicidio colposo stradale» sono inserite le seguenti: «o nautico»;

b) all'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), dopo le parole: «delitto di lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche»;

c) all'articolo 550, comma 2, lettera e-bis), dopo le parole: «lesioni personali stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

torna su