PDL 1277

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1277

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FABRIZIO ROSSI, AMBROSI, AMICH, CANGIANO, CIABURRO, COLOMBO, COMBA, IAIA, LANCELLOTTA, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MICHELOTTI, PELLICINI, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI, ZUCCONI, ZURZOLO

Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di costruzione di nuovi edifici nelle aree circostanti i cimiteri

Presentata il 4 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prevede la modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge n. 166 del 2002, e reca ulteriori disposizioni in materia di costruzione di nuovi edifici nelle aree circostanti i cimiteri.
Il testo unico delle leggi sanitarie introdusse, all'articolo 338, una prescrizione, che oggi definiamo «vincolo» e più precisamente «fascia di rispetto», ai sensi della quale intorno ai cimiteri è fatto divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri.
La legge n. 166 del 2002 ha reso meno rigide le restrizioni previste con riferimento agli edifici esistenti situati all'interno del perimetro indicato dal testo unico delle leggi sanitarie per vari motivi, quali la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di plessi esistenti, consentendo alcune tipologie di intervento di recupero, in particolare quelle previste dal primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ossia la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia e urbanistica.
La presente proposta di legge interviene sulla definizione dei vincoli cimiteriali relativi ai cimiteri esistenti, inglobati ormai nelle città o nelle zone urbane periferiche, ai nuovi cimiteri e alla costruzione di nuovi edifici, prevedendo altresì una fascia di inedificabilità ridotta, pari a 50 metri dal perimetro cimiteriale, per i piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti. Sono fatte salve le costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge anche qualora presentino distanze inferiori a quelle previste dalle nuove disposizioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) la cifra: «200», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «100»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti la distanza di cui al secondo periodo è ridotta a 50 metri»;

b) al quarto comma, la cifra: «200» è sostituita dalla seguente: «100».

Art. 2.
(Costruzione di nuovi edifici nelle aree circostanti i cimiteri)

1. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle fasce di rispetto cimiteriale di cui all'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
2. Sono fatte salve le costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge situate a distanze inferiori a quelle previste dall'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

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