PDL 1271

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1271

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GHIRRA, PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI,
FRATOIANNI, GRIMALDI, MARI, ZARATTI

Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità nei ruoli del personale scolastico

Presentata il 3 luglio 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! — Sappiamo quanto nelle scuole italiane sia in crescita la richiesta di figure specialistiche di supporto all'insegnamento, quale ad esempio l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale. Si tratta di un assistente personale che facilita la comunicazione della studentessa o dello studente con disabilità con le persone che interagiscono con lei o con lui, che ha un ruolo e una funzione diversi da quelli dell'assistente igienico-personale, rientrante nella competenza dei collaboratori scolastici (ex bidelli), e dell'insegnante di sostegno. Infatti, nonostante fornisca assistenza specialistica e collabori con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici del Piano educativo individualizzato (PEI), l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale è una figura distinta e necessaria in ambiti specifici e mai intercambiabili. Si tratta di un operatore-educatore-mediatore che facilita la comunicazione della studentessa o dello studente disabile con le persone che interagiscono con lei o con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allieva o l'allievo con disabilità e il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, garantisce supporto nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa ai gruppi di lavoro per l'inclusione a livello di scuola, in vista di progetti di intervento. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale è un tecnico fondamentale per l'inclusione.
Questa competenza specifica lo rende idoneo a offrire un valido contributo all'elaborazione del PEI sulla base della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità. In quanto collettore tra l'alunna o l'alunno con bisogni speciali, la famiglia, la comunità estesa e la scuola, il suo peculiare contributo professionale consente l'auspicato inserimento del progetto di vita formulato per il singolo in una dimensione didattica universale.
La presente proposta di legge mira a rendere strutturale all'interno delle istituzioni scolastiche la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, al fine di trasformare funzionalmente il sistema dei servizi vigente, stimolando anche un moto innovativo dal punto di vista educativo e culturale, con l'obiettivo non solo di migliorare il destino lavorativo e professionale degli assistenti specializzati, ma anche la qualità dell'intero sistema scolastico italiano e del processo di inclusione delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi con disabilità.
I destinatari delle funzioni dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale sono stati tradizionalmente le studentesse e gli studenti con disabilità di comunicazione, ma, nel tempo, questa figura si è diffusa anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità, come in caso di persone con disabilità «psichica», perché fornisce assistenza specialistica e collabora con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici.
Per far fronte alla richiesta di servizi di inclusione scolastica sono state spesso trovate soluzioni parziali e frammentate, che non garantiscono un servizio efficace ed efficiente, oltre a creare situazioni lavorative estremamente incerte e precarie. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga gli enti locali ad assegnare gli assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e gli assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, con la conseguenza che i criteri di reclutamento e di formazione di tale figura professionale sono definiti in maniera disomogenea e frammentaria in base alle esigenze e alle disponibilità economiche e professionali di ciascun ente. Questo comporta una enorme disomogeneità nell'erogazione di un servizio fondamentale, che la presente proposta di legge si propone di sistematizzare. Alle differenze sulla modalità del rapporto di lavoro si aggiunge anche la diversità di trattamento a livello retributivo, in quanto ciascun ente locale prevede il pagamento in favore del soggetto gestore del servizio, che sono spesso le società cooperative, di una quota oraria del costo della prestazione, diversa per ciascun territorio; il costo della prestazione infatti non è corrisposto interamente all'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, ma una quota consistente viene trattenuta dallo stesso soggetto gestore del rapporto contrattuale, quale corrispettivo per il lavoro di organizzazione o di intermediazione della prestazione lavorativa degli assistenti, unitamente ai costi di gestione. Oltre a una retribuzione non adeguata, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale in presenza di determinate situazioni, ossia nei casi di assenza dell'alunno o dello studente per malattia, vacanze natalizie o pasquali, scioperi dei docenti eccetera, non percepisce nessun compenso, così come durante la pausa estiva. I comuni e le regioni continuano ad avere sempre meno risorse per garantire il servizio dall'inizio dell'anno scolastico e sono spesso costretti a diminuire le ore di assistenza, con ripercussioni pesantissime sul processo di inclusione degli alunni con disabilità e sulle loro famiglie, che devono ricorrere al giudice per rivendicare il diritto dei loro figli.
Per gli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, l'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuiva alle province il compito di reclutare gli assistenti agli studenti disabili. A seguito dell'abolizione delle competenze delle province a decorrere dal 1° gennaio 2016, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 947, ha attribuito alle regioni le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, a meno che le regioni stesse non abbiano già attribuito le nuove competenze alle città metropolitane o ad altri enti.
Secondo la normativa vigente, entro il mese di luglio di ciascun anno le famiglie interessate devono fare richiesta al dirigente scolastico per avere l'assegnazione di un assistente per l'autonomia e la comunicazione personale che possa assistere l'alunna o l'alunno. Peraltro, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione deve essere prescritta nella documentazione sanitaria-scolastica contenente la certificazione e la diagnosi funzionale della studentessa o dello studente, cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunna o dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, ha previsto che «con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale (...), anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi». Tale intesa, da sancire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 96 del 2019, non è ancora stata raggiunta.
Non è quindi più rinviabile il riconoscimento professionale del personale impiegato nei servizi di inclusione scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale, anche al fine di superare la forma mentis che confina gli insegnanti di sostegno e gli assistenti scolastici degli alunni con disabilità nel concetto di figure «speciali» a cui demandare in maniera esclusiva il peso dell'azione educativa. Bisogna invece raggiungere una «speciale normalità» in forza della quale tutti gli attori della scuola siano in grado di portare avanti un'azione educativa su misura per ciascun individuo. L'obiettivo da raggiungere è che l'esperto di didattica speciale, ossia l'insegnante di sostegno, e l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale diventino – pur nella diversità delle loro funzioni – «abilitatori» di contesti, trasferendo le competenze specifiche all'intera platea degli educatori che, a vario titolo, collaborano all'interno del sistema scolastico, evitando così ogni sorta di esclusione. La prassi da consolidare è quella di una collaborazione capace di agire efficacemente sui vari livelli della complessità che caratterizza ogni individuo della comunità educante.
La presente proposta di legge intende trasformare gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale da «figure speciali», atte a compensare le criticità di un sistema scolastico poco flessibile, a co-protagonisti dell'inclusione scolastica di alunne e alunni con disabilità, valorizzandone il ruolo e consentendo a tutte e a tutti gli operatori stabilità contrattuale e retributiva, nonché introducendo nell'organico del personale scolastico la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale come figura fondamentale per garantire l'effettivo processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Partendo da una riflessione sulle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura (atto Camera n. 3880, Carnevali, e atto Camera n. 2887, Bucalo, quest'ultima ripresentata al Senato nella XIX legislatura, atto Senato n. 236), la presente proposta di legge integra e mette a sistema la necessità di istituire il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale con le misure di tutela e stabilizzazione di tutte le professioniste e di tutti i professionisti che in questi anni si sono dedicati all'assistenza delle studentesse e degli studenti più fragili e bisognosi.
La presente proposta di legge è composta da sei articoli.
L'articolo 1 prevede il riconoscimento del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità e ne definisce le funzioni.
L'articolo 2 definisce i titoli, le qualifiche e i requisiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità e, in via transitoria, introduce le misure di salvaguardia per coloro che hanno svolto attività di assistenza per trentasei mesi, anche non continuativi.
L'articolo 3 introduce modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconducendo al Ministero dell'istruzione e del merito il personale operante nelle scuole statali di ogni ordine e grado e specificando la competenza degli enti locali per quanto riguarda i servizi educativi e le scuole dell'infanzia comunali.
L'articolo 4 introduce modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, rinviando altresì alla contrattazione collettiva del comparto Istruzione e ricerca e del comparto Funzioni locali, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la definizione puntuale del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
L'articolo 5 disciplina le procedure concorsuali per la stabilizzazione e l'assunzione di personale.
L'articolo 6 reca, infine, la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità)

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità realizza interventi volti all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, in attuazione del Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e nel pieno rispetto del diritto dello studente con disabilità a una crescita equilibrata e al rafforzamento della propria autonomia.
3. Ferme restando le diverse competenze del personale scolastico docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nonché le ulteriori misure stabilite nell'ambito della contrattazione collettiva, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità svolge le seguenti funzioni:

a) supporta l'attività didattico-educativa interna finalizzata all'inclusione in aula e nel gruppo classe dell'alunno con disabilità, prevenendo le situazioni di isolamento;

b) supporta le attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, puntando a stimolare l'autosufficienza;

c) favorisce la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;

d) contribuisce al raggiungimento di un rapporto equilibrato nell'ambiente scolastico;

e) vigila e accompagna l'alunno con disabilità durante l'attività scolastica;

f) è di ausilio per l'alimentazione e durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione e di autonomia;

g) facilita l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativi e scolastici promossi e realizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività ludiche, laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI;

h) favorisce l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, curando anche le iniziative attivate dall'istituzione scolastica in rete con le strutture ricreative, culturali e scolastiche, nonché con la comunità territoriale;

i) partecipa alle attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica a livello di istituto;

l) partecipa alla stesura del PEI, contribuendo secondo le proprie competenze all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie, delle metodologie nonché dei momenti di verifica dei processi di inclusione;

m) cura la predisposizione dei materiali necessari per l'espletamento della mansione, la programmazione delle attività educative e la progettazione dei percorsi di continuità educativa.

4. È garantita la formazione gratuita in servizio del personale, anche al fine di promuovere il benessere psico-fisico degli alunni con disabilità. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce, per ciascuna disabilità, le modalità attraverso le quali si svolge la formazione continua degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, gli enti di formazione accreditati e i criteri per il riconoscimento della formazione già acquisita. Il decreto di cui al primo periodo è aggiornato entro il mese di luglio di ogni anno.
5. Per le attività non frontali concernenti la predisposizione dei materiali didattici ed educativi, in collaborazione con il docente di sostegno e con i docenti curricolari, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa è riconosciuto un impegno orario minimo da definire in sede di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro.
6. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è una figura professionale distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti nell'ambito dell'istituzione scolastica.

Art. 2.
(Requisiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità)

1. La qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è riconosciuta a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea nelle classi di laurea L19, L24 o L/SNT2.
2. Acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità coloro che, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, come richiamate ai commi da 594 a 600 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario.
3. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale;

b) svolgimento dell'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per non meno di trentasei mesi, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare a esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
5. Fino al 31 dicembre 2025, i soggetti di cui al comma 4 possono maturare il requisito di anzianità di servizio di trentasei mesi, anche non continuativi, ai fini dell'acquisizione della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale secondo le modalità di cui al medesimo comma 4.
6. L'attività di assistenza svolta ai sensi del comma 2 è documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Per i soggetti che hanno svolto le mansioni di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 1 non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di cambio di gestione del servizio affidato a operatori esterni, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, le parole: «, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia comunali e per il Ministero dell'istruzione e del merito per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 8, dopo le parole: «docenti di sostegno» sono inserite le seguenti: «, assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;

2) al comma 10, dopo le parole: «compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno» sono inserite le seguenti: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità» e dopo le parole: «o dal consiglio di classe» sono inserite le seguenti: «e dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità».

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per il sostegno didattico» sono inserite le seguenti: «e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal vigente CCNL del comparto Istruzione e ricerca, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati ed esclusivamente nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente, il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è definito dal CCNL del comparto Istruzione e ricerca e dal CCNL del comparto Funzioni locali, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza»;

3) alla lettera a) del comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Limitatamente ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali»;

4) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle rispettive competenze di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dal personale docente» sono inserite le seguenti: «e dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità» e le parole: «delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;

2) al comma 2-ter, dopo le parole: «per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, come previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182,»;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;

d) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede di contrattazione collettiva»;

e) all'articolo 14, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ferme restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, ai fini di cui al presente articolo, il dirigente scolastico, qualora il contingente di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità assunti con contratto a tempo indeterminato risulti non adeguato alle esigenze, stipula ulteriori contratti a tempo determinato in conformità a quanto disposto dal comma 3»;

f) dopo l'articolo 15-bis è inserito il seguente:

«Art. 15-ter. – (Rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione del profilo professionale e la disciplina del rapporto di lavoro dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità) – 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è individuato nel CCNL del comparto Istruzione e ricerca e nel CCNL del comparto Funzioni locali, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.

2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti all'interno dell'ambito scolastico e dei servizi del sistema integrato da zero a sei anni.
3. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente legge, limitatamente alle scuole statali di ogni ordine e grado, è disciplinato nell'ambito del CCNL del comparto Istruzione e ricerca, in un'apposita sezione del settore scuola, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale educativo. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente legge, limitatamente ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali, è disciplinato nell'ambito del CCNL del comparto Funzioni locali, inquadrando il profilo nell'area funzionari e delle elevate qualificazioni»;

g) all'articolo 16, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità».

Art. 5.
(Procedure concorsuali per la stabilizzazione e l'assunzione di personale)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la piena integrazione dell'alunno o dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito, per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado, indice una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla stabilizzazione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e all'assunzione di nuovo personale.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, per quanto afferisce ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali, indicono apposite procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, finalizzate all'assunzione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale. La spesa per il personale assunto a seguito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo non è computata ai fini della determinazione del valore della spesa di personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Alle procedure concorsuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale presso le istituzioni scolastiche pubbliche e che risultano titolari della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, costituiscono ulteriori elementi da valorizzare nell'ambito dell'attribuzione del punteggio delle procedure concorsuali di cui ai commi 1 e 2:

a) per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale, l'attestazione di una formazione nella lingua italiana dei segni non inferiore a 900 ore;

b) per gli assistenti per il metodo di lettura e di scritture Braille, l'attestazione di una formazione in tale metodo non inferiore a 900 ore;

c) per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali o nella comunicazione aumentativa e alternativa;

d) tutti i titoli conseguiti nel rispetto delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

5. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si svolge su base regionale e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito.
6. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono bandite da ciascun ente locale ai sensi della normativa vigente.
7. Per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 nonché i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, si provvede mediante stanziamento delle necessarie risorse aggiuntive al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, almeno fino a capienza dei soggetti che acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità ai sensi della disciplina transitoria afferente alle scuole statali di ogni ordine e grado prevista dall'articolo 2 della presente legge. Le risorse per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge si provvede mediante stanziamento delle necessarie risorse aggiuntive al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, almeno fino a capienza dei soggetti che acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale ai sensi della disciplina transitoria afferente ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali prevista all'articolo 2 della presente legge. Le risorse per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al comma 1 le risorse ivi individuate sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per l'assegnazione delle medesime risorse è istituito uno specifico obiettivo di servizio da garantire.

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