PDL 1269

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1269

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANDREUZZA, MOLINARI, PANIZZUT, GUSMEROLI, BARABOTTI, DI MATTINA, LAZZARINI, LOIZZO, MATONE, TOCCALINI, ANGELUCCI, BAGNAI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, IEZZI, LATINI, MACCANTI, MARCHETTI, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, ZIELLO, ZINZI, ZOFFILI

Disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo

Presentata il 3 luglio 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce il diritto delle persone con disabilità a prendere parte alla vita culturale su basi di eguaglianza con gli altri.
Per assicurare l'esercizio effettivo di questo diritto, la medesima disposizione richiede agli Stati parte di adottare tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di prodotti e servizi e, tra questi ultimi, vengono citati espressamente i «servizi turistici», coerentemente con l'impostazione della Convenzione che, come recita l'articolo 1, ha lo «scopo» di promuovere «il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità».
La possibilità di viaggiare e di fruire dell'offerta turistica rappresenta, infatti, un bisogno primario di ciascuna persona ed è un fattore di arricchimento non solo per il singolo, ma anche per l'intera collettività che da essa trae molteplici benefìci sul piano economico e sociale.
Alla formazione di questa prospettiva sul turismo accessibile e inclusivo hanno contribuito numerosi atti di indirizzo e di impegno a livello internazionale, a partire dalla dichiarazione di Manila sul turismo mondiale del 1980 per arrivare alla più recente risoluzione A/RES/492(XVI)/10 del 2005, recante «accessible tourism for all», sempre dell'organizzazione mondiale del turismo (UNWTO).
Da tempo, quindi, l'accessibilità e la fruibilità dell'offerta turistica rappresentano un diritto giuridicamente riconosciuto delle persone con disabilità. E questa prospettiva si è rafforzata nel 2011 con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra l'UNWTO e l'Unione europea che ha portato alla creazione della Rete europea per il turismo accessibile (ENAT) e anche all'aggiornamento della citata risoluzione del 2005 con un nuovo documento breve, contenente raccomandazioni per introdurre il turismo accessibile in Europa.
I documenti citati e le norme di principio in essi contenuti hanno trovato un primo recepimento a livello nazionale con l'articolo 3 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il quale tuttavia è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, con sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012.
Più di recente, si è tornati a trattare il tema del turismo accessibile con il decreto interministeriale (Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo) del 28 settembre 2021; decreto che ha ripartito tra le regioni 30 milioni di euro del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità per lo sviluppo di progetti che riguardano proprio il turismo accessibile e che sono in corso di realizzazione nei diversi contesti territoriali, marittimi, lacuali, montani e nei percorsi naturalistici e storico-artistici.
Sulla stessa linea anche l'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), con il quale è stato istituito un Fondo per l'accessibilità turistica, in particolare per assegnare una certificazione di qualità nelle strutture, come previsto dal decreto interministeriale adottato in data 19 aprile 2022. Le categorie che potranno fare domanda di certificazione e accedere ai finanziamenti del Fondo, la cui dotazione complessiva ammonta a 18 milioni di euro, comprendono gli esercizi alberghieri ed extra alberghieri, gli stabilimenti termali, balneari, ma anche le strutture sportive le cui discipline sono maggiormente interessate dai flussi turistici.
Inoltre, per quanto riguarda il Ministero della cultura, ricordiamo l'investimento da 500 milioni di euro nell'ambito del PNRR per la digitalizzazione del patrimonio custodito nei musei, negli archivi, nelle biblioteche e nei luoghi della cultura, ma anche i 300 milioni di euro per rimuovere le barriere fisiche e cognitive che ancora persistono in questi luoghi, al fine di assicurarne l'effettiva accessibilità da parte delle persone con disabilità.
La presente proposta di legge intende dare continuità alle predette iniziative e inquadrare soprattutto nell'ambito di una cornice normativa ben definita il tema del turismo accessibile e inclusivo, nella consapevolezza dell'importanza che lo stesso riveste per la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone con disabilità, ma anche per lo sviluppo del turismo a livello nazionale e internazionale, con la creazione di nuovi flussi e reti che possono costituire un volano per la crescita del settore.
Sono questi, in particolare, gli obiettivi che la presente proposta di legge si propone di conseguire, come esplicitato nel relativo articolo 1, che ne illustra le finalità.
L'articolo 2 reca un elenco di definizioni, riprendendo dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tra le altre, le definizioni di progettazione universale e di accomodamento ragionevole. Il diritto al turismo accessibile viene definito come il diritto di ogni persona, comprese le persone con disabilità, di fruire dell'offerta turistica e di partecipare alle attività culturali, sportive e ricreative ad essa connesse in modo completo, sicuro e in autonomia, secondo le proprie preferenze ed esigenze specifiche di accessibilità, senza aggravi di prezzo, ricevendo servizi qualitativamente non inferiori a quelli offerti agli altri fruitori.
L'articolo 3 prevede l'approvazione di un Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo con accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il piano individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e inclusivo, nell'ambito delle aree principali di riferimento individuate dalla norma medesima.
L'articolo 4 prevede che le imprese turistiche e gli operatori delle professioni turistiche, secondo i rispettivi ambiti di attività e competenza, predispongano le misure e gli accomodamenti ragionevoli necessari per assicurare l'esercizio del diritto al turismo accessibile e inclusivo. I medesimi soggetti sono tenuti a indicare il livello di accessibilità e fruibilità della propria offerta turistica e, ove previste, delle attività culturali, sportive e ricreative, degli itinerari di viaggio, dei tour guidati e di qualsiasi altro servizio ad essa connesso, nel rispetto di quanto previsto dal Piano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b). Ciò al fine di garantire a ogni persona, comprese le persone con disabilità, il diritto di pianificare la propria vacanza e di fare le proprie scelte in maniera autonoma e consapevole, tenuto conto delle proprie esigenze specifiche di accessibilità.
L'articolo 5 prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'aggiornamento, il coordinamento e l'armonizzazione ai princìpi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità delle prescrizioni tecniche sull'accessibilità contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
L'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo e il riconoscimento di un bonus volumetrico al fine di promuovere l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, in coerenza con le previsioni del Piano di cui all'articolo 3.
L'articolo 7 riconosce un credito d'imposta in favore delle persone con disabilità che acquistano servizi o pacchetti turistici, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta.
L'articolo 8 reca disposizioni in tema di partecipazione delle persone con disabilità alle attività culturali, sportive e ricreative.
L'articolo 9 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo e con l'Autorità politica delegata per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione dei programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile e inclusivo.
Gli articoli 10 e 11 riguardano rispettivamente le campagne informative e il monitoraggio e la relazione alle Camere.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione e dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità», la presente legge promuove il turismo accessibile e inclusivo, al fine di garantire, nel rispetto delle competenze in materia di turismo attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) il diritto di ogni persona, comprese le persone con disabilità, di fruire dell'offerta turistica e di partecipare alle attività culturali, sportive e ricreative ad essa connesse in modo completo, sicuro e in autonomia, secondo le proprie preferenze ed esigenze specifiche di accessibilità, senza aggravi di prezzo, ricevendo servizi qualitativamente non inferiori a quelli offerti agli altri fruitori;

b) lo sviluppo e la valorizzazione del settore turistico a livello locale, nazionale e internazionale, anche attraverso la creazione e il consolidamento di reti e di flussi turistici.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:

a) «turismo accessibile e inclusivo»: l'insieme delle strutture, dei servizi, delle dotazioni, delle tecnologie, delle informazioni e degli accomodamenti ragionevoli volti a garantire a ogni persona la fruizione dell'offerta turistica;

b) «diritto al turismo accessibile e inclusivo»: il diritto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) «persona con disabilità»: persona di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) «caregiver familiare»: persona di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) «esigenze specifiche di accessibilità»: condizioni fisiche, sensoriali, cognitive, intellettive o relazionali, permanenti o transitorie, comprese le forme di intolleranza alimentare che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;

f) «progettazione universale»: la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La progettazione universale non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessari;

g) «accomodamento ragionevole»: modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati in casi particolari, ove ve ne sia necessità, per garantite alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

h) «impresa turistica»: le imprese di cui all'articolo 4 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

i) «operatore delle professioni turistiche»: gli esercenti le professioni di cui all'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 3.
(Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti i soggetti portatori di interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è approvato il Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo, di seguito denominato «Piano».
2. Il Piano individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e inclusivo di livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle seguenti aree:

a) promozione della progettazione universale e superamento delle barriere architettoniche, culturali, sensoriali, comunicative e di altra natura che possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;

b) adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 4 e rilascio delle certificazioni di accessibilità, con particolare riguardo a quelle previste nel decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022;

c) realizzazione di sistemi di mappatura e di messa in rete di strutture, servizi e percorsi turistici, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di turismo accessibile e inclusivo;

d) formazione del personale delle imprese turistiche e degli operatori delle professioni turistiche, al fine di promuovere la consapevolezza in ordine alla rilevanza sociale ed economica del turismo accessibile e inclusivo, anche in termini di investimento e di opportunità;

e) realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio;

f) coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

3. Le amministrazioni dello Stato, con il coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le disabilità, nonché le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, adottano le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano, promuovendo la partecipazione delle associazioni di categoria, delle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei soggetti interessati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

Art. 4.
(Accessibilità e fruibilità dell'offerta turistica)

1. Le imprese turistiche e gli operatori delle professioni turistiche, secondo i rispettivi ambiti di attività e competenza, predispongono le misure e gli accomodamenti ragionevoli necessari per assicurare l'esercizio del diritto al turismo accessibile e inclusivo.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni concernenti il livello di accessibilità e di fruibilità della propria offerta turistica e, ove previste, delle attività culturali, sportive e ricreative, degli itinerari di viaggio, dei tour guidati e di qualsiasi altro servizio ad essa connesso, nel rispetto di quanto previsto dal Piano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), al fine di garantire a ogni persona, comprese le persone con disabilità, il diritto di pianificare la propria vacanza e di fare le proprie scelte in maniera autonoma e consapevole, tenuto conto delle proprie esigenze specifiche di accessibilità. Le informazioni di cui al presente comma sono riportate in apposita sezione dei siti internet dei soggetti di cui al comma 1, ove esistenti, ovvero nei supporti fisici o digitali attraverso i quali l'offerta turistica viene proposta al pubblico. Le medesime informazioni sono rese disponibili in forma scritta e in almeno un canale sensoriale ulteriore, al fine di risultare accessibili anche alle persone con disabilità.
3. Restano fermi gli obblighi di informazione e di contenuto del contratto di pacchetto turistico di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
4. All'interno delle strutture ricettive è consentito l'ingresso di cani guida per le persone cieche, ipovedenti e per le persone sorde, nonché di animali con funzioni di assistenza di persone con disabilità.

Art. 5.
(Aggiornamento della disciplina in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di recepire i criteri della progettazione universale e di favorire l'effettiva fruibilità degli ambienti, delle strutture e dei servizi, consentendo la partecipazione delle persone con disabilità a tutti gli aspetti della vita, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro del turismo, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento, al coordinamento e all'armonizzazione con i princìpi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità delle prescrizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati e i richiami ad essi contenuti nella normativa vigente si intendono riferiti al medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.

Art. 6.
(Contributi e bonus volumetrico)

1. Al fine di promuovere l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, in coerenza con le previsioni del Piano di cui all'articolo 3, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e i requisiti degli interventi ammessi a contributo, includendo tra questi:

a) la realizzazione di ambienti, strutture o stanze in conformità ai criteri della progettazione universale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dotate di tecnologie e dimensioni adeguate ad ospitare persone con patologie ad elevato carico assistenziale, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i relativi accompagnatori;

b) la fornitura di servizi di interpretariato in lingua dei segni tattile ovvero in lingua dei segni, anche da remoto;

c) l'acquisto di strumenti e di tecnologie avanzate in grado di accrescere in maniera significativa l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità nella fruizione dell'offerta turistica;

d) la realizzazione di un numero di stanze accessibili superiore a quello minimo richiesto per le strutture ricettive dalla normativa vigente.

3. Nell'assegnazione e nella quantificazione dei contributi finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 1 è data priorità alle imprese in possesso delle certificazioni di cui al decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022, nonché ai progetti che prevedono forme di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. I progetti relativi alla nuova costruzione di strutture ricettive e di ristrutturazioni rilevanti su strutture ricettive esistenti che rispettano i criteri della progettazione universale, come definiti nella sezione del Piano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime a protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 7.
(Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)

1. Alle persone con disabilità che acquistano servizi o pacchetti turistici è riconosciuto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, ancorché fiscalmente non a carico. Nel caso di cui al primo periodo, se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi di cui al medesimo comma 1, un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui al comma 1 sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.
3. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8.
(Partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative)

1. È garantito a chiunque, comprese le persone con disabilità, il diritto di prendere parte alla vita culturale e di partecipare in modo completo, sicuro e in autonomia, su base di uguaglianza con gli altri, alle attività sportive e ricreative offerte al pubblico.
2. È garantita, in particolare, l'accessibilità ai musei, ai monumenti, ai cinema, ai teatri, alle biblioteche, agli archivi, alle strutture convegnistiche e congressuali, alle visite guidate, ai siti archeologici, ai percorsi naturalistici, ai parchi, inclusi quelli tematici, agli impianti e alle strutture sportive, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.
3. Nei luoghi di cui al comma 2, i soggetti pubblici e privati competenti adottano misure appropriate per agevolare l'accesso alle informazioni, la partecipazione alle attività e la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche attraverso l'utilizzo di formati universalmente accessibili e il supporto di strumenti tecnologici, digitali e tattili, inclusi la scrittura braille, giochi, strumenti di comunicazione aumentativa alternativa e linguaggio easy-to read.

Art. 9.
(Formazione scolastica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo e con l'Autorità politica delegata per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile e inclusivo.

Art. 10.
(Campagne informative ed eventi formativi)

1. Il Ministero del turismo, le regioni, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli altri enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la fattiva collaborazione tra le imprese turistiche, gli operatori delle professioni turistiche, le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione e la promozione di campagne informative e di eventi formativi concernenti il turismo accessibile e inclusivo.

Art. 11.
(Monitoraggio e relazione alle Camere)

1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni della presente legge e trasmette alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

torna su