PDL 1267

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1267

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro della difesa
(CROSETTO)

con il ministro della giustizia
(NORDIO)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)

con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)

con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)

con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

con il ministro della salute
(SCHILLACI)

con il ministro del turismo
(GARNERO SANTANCHÈ)

con il ministro per i rapporti con il parlamento
(CIRIANI)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)

e con il ministro e per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

Presentato il 30 giugno 2023

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

1. Contesto dell'Accordo.

L'Unione europea e la Repubblica di Singapore hanno negoziato l'Accordo di partenariato e cooperazione (APC), firmato il 19 ottobre 2018 a Bruxelles, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali. L'Accordo eleva pertanto il livello di ambizione cui tende l'influenza politica ed economica dell'Unione nel quadrante del Sud-Est asiatico e contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.
Il rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, come sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo. I casi per cui è prevista la sospensione dell'Accordo attengono alla violazione di quanto contenuto nell'articolo 1 (elementi essenziali dell'Accordo), nell'articolo 7 (clausola di non proliferazione) e nell'articolo 43, paragrafo 3 (accordi specifici).
La volontà di espandere e rafforzare la cooperazione bilaterale, anche in seno alle organizzazioni e nei consessi internazionali e regionali, mantiene pertanto quale obiettivo prioritario la promozione dei valori e dei princìpi comuni, attribuendo un rilievo specifico agli aspetti riguardanti la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità internazionale, i diritti umani, le libertà fondamentali, la tutela dell'ambiente, la sicurezza e lo sviluppo.
L'APC è corredato di una lettera di accompagnamento, che costituisce parte integrante di esso e conferma che le Parti, al momento della firma, non erano a conoscenza dell'esistenza o dell'applicazione di disposizioni legislative nazionali dell'altra Parte che potessero far invocare la clausola di mancata esecuzione.

2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.

Al fine di aggiornare l'Accordo di partenariato del 1980, il 25 novembre 2004 il Consiglio ha adottato una decisione per autorizzare la Commissione a negoziare un Accordo di partenariato e cooperazione con i sei Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), tra cui Singapore. Constatate le diverse ambizioni e sensibilità da parte dei Paesi partecipanti all'Associazione, l'Unione europea ha preferito modificare poi la propria strategia, avviando sei diversi negoziati con i singoli Paesi.
I negoziati con Singapore, avviati nell'ottobre 2005 e conclusi nel maggio 2013, sono stati condotti in consultazione con il gruppo di lavoro «Asia/Pacifico», designato quale comitato consultivo a cui partecipano gli Stati membri dell'Unione, e di essi è stato costantemente aggiornato il Parlamento europeo, tramite informative dettagliate in merito al loro andamento.
L'Accordo, il quarto siglato con singoli Stati dell'ASEAN (dopo quelli con l'Indonesia, le Filippine e il Vietnam), è stato parafato dalle due Parti a Singapore il 14 ottobre 2013. A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'Accordo, nel luglio 2018, l'Accordo è stato firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018, in occasione del vertice Asia-Europa (ASEM). Per l'Unione europea ha firmato l'Alto Rappresentante e Vicepresidente Federica Mogherini, per la controparte il Ministro degli affari esteri di Singapore Vivian Balakrishnan.
In considerazione della natura mista dell'Accordo, al fine di consentirne la firma da parte dell'Unione europea in occasione del predetto vertice, si è resa necessaria una pre-firma dell'Accordo da parte degli Stati membri dell'Unione. A tal fine sono stati concessi i pieni poteri all'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, che ha firmato a nome dell'Italia.

3. Finalità dell'Accordo.

L'Accordo si propone di rafforzare e intensificare il dialogo tra le Parti, assicurandone un più coerente inquadramento giuridico, in un ampio spettro di settori e di questioni (bilaterali, regionali e multilaterali) di comune interesse. Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione). Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo.
L'Accordo contempla l'istituzione di un Comitato misto, che ne garantisca la corretta attuazione e il funzionamento, stabilisce le priorità e formula raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi.
Una volta in vigore, l'Accordo porterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in sinergia con due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti.

4. Esame delle disposizioni dell'Accordo.

L'APC si compone di 52 articoli.

4.1. Titolo I. Natura e ambito di applicazione.

Obiettivo dell'Accordo è di consolidare la cooperazione nei settori di reciproco interesse sulla base di valori e princìpi condivisi. Al pari di altri accordi quadro conclusi dall'Unione europea, anche l'APC con la Repubblica di Singapore pone pertanto all'articolo 1 il rispetto dello Stato di diritto, dei princìpi democratici e dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani – alla base delle politiche interne ed estere delle Parti, riconoscendoli quali elementi essenziali dell'Accordo medesimo. I princìpi generali che regolano l'Accordo comprendono i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU); la promozione dello sviluppo sostenibile e l'impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; adesione ai princìpi del buon governo e allo Stato di diritto.
L'articolo 2 stabilisce le finalità e il perimetro degli ambiti del dialogo e della cooperazione. Questa è intesa svolgersi nell'ambito delle organizzazioni e delle sedi internazionali e regionali e riguarda settori quali la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, ai crimini internazionali, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro; il commercio e gli investimenti; la giustizia, la libertà e la sicurezza e tutti gli altri settori di reciproco interesse (le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, piccole e medie imprese, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanità e le statistiche).

4.2. Titolo II. Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

Nel quadro dell'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, esplicito riferimento viene fatto all'ASEAN, al vertice ASEM e all'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 3). In linea con l'obiettivo di assicurare adeguato spazio alla ricerca e al dialogo con la società civile, viene incoraggiata la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e media.
L'articolo 4 prevede che, per ciascun settore oggetto di cooperazione, le Parti concordino di svolgere le attività pertinenti a livello sia bilaterale sia regionale, in forma integrata e sinergica, con l'obiettivo di massimizzare l'impatto sull'Unione europea e sui Paesi dell'ASEAN.

4.3. Titolo III. Cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale.

Nel quadro dell'articolo 5, la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile, dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite e di quanto previsto dalle rispettive normative nazionali. L'impegno a cooperare include lo scambio di informazioni e pareri, la condivisione di esperienze e migliori prassi e i comuni sforzi per favorire la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli strumenti attuali antiterrorismo dell'Organizzazione delle Nazioni unite.
All'articolo 6 è inquadrato il contributo delle Parti alla pace e alla giustizia internazionali, da garantire attraverso la cooperazione nei tribunali internazionali per la punizione dei gravi crimini di portata internazionale, il riconoscimento dell'importanza della Corte penale internazionale e l'impegno per un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.
In materia di armi di distruzione di massa, le Parti convengono di cooperare per la lotta contro la proliferazione – in particolare garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi previsti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali – e di intrattenere un dialogo regolare in materia, anche a livello regionale. Anche la clausola sulla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contenuta nell'articolo 7, rappresenta un elemento essenziale dell'Accordo.
In materia di armi leggere e di piccolo calibro, l'articolo 8 prevede l'impegno delle Parti a rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi internazionali applicabili in materia di lotta al commercio illegale e a cooperare e garantire il coordinamento delle attività di contrasto del predetto commercio a livello mondiale, regionale, sub-regionale e nazionale.

4.4. Titolo IV. Cooperazione in materia di scambi e di investimenti.

L'avvio di un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti previsto all'articolo 9 si inserisce nel quadro della comune adesione al sistema commerciale multilaterale. In materia, l'APC rimanda all'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e Singapore, che ne attua le disposizioni.
La cooperazione disciplinata dal titolo IV dell'Accordo riguarda:

lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure SPS (articolo 10);

la promozione dell'impiego di norme internazionali e la collaborazione su questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi, anch'esse nel quadro del corrispondente Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 11);

la collaborazione in materia doganale (articolo 12), volta a obiettivi di semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio;

il dialogo per rafforzare la cooperazione in materia di investimenti (articolo 13), con il fine di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio per gli investimenti;

l'introduzione e l'applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto (articolo 14);

il dialogo volto allo scambio di informazioni e alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi (articolo 15);

la collaborazione finalizzata a promuovere e proteggere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, anche grazie a un'efficace vigilanza doganale (articolo 16).

4.5. Titolo V. Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

La cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza riserva una particolare attenzione alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione (articolo 17).
L'articolo 18 prevede l'istituzione di un dialogo per migliorare, anche attraverso lo scambio di informazioni e di competenze, la protezione dei dati personali, nel rispetto dei princìpi e delle migliori pratiche internazionali.
In virtù dell'importanza legata alla gestione congiunta dei flussi migratori, ai sensi dell'articolo 19 le Parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, e sulla protezione internazionale, si impegnano a riammettere, senza formalità, i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra Parte e convengono di negoziare, previa richiesta, la stipulazione di un accordo per disciplinare la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri dell'Unione europea, dei cittadini di altri Paesi e degli apolidi.
Le Parti concordano inoltre di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, attuando e promuovendo le norme internazionali, quali le Convenzioni delle Nazioni Unite di riferimento (articolo 20); nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, operando conformemente alle raccomandazioni della task-force «Azione finanziaria» e procedendo a scambi di informazioni e competenze (articolo 21); in materia di droghe illecite, sulla base di princìpi ispirati alle convenzioni e dichiarazioni internazionali pertinenti, con l'obiettivo di ridurne il traffico, la domanda e l'offerta (articolo 22).

4.6. Titolo VI. Cooperazione in altri settori.

Mentre l'articolo 1 annovera il rispetto dei diritti umani quale elemento essenziale dell'Accordo, la cooperazione sulle iniziative di promozione e tutela – in ambito nazionale, regionale e in seno alle Nazioni Unite – viene ulteriormente disciplinata nell'articolo 23.
In materia economica, gli ambiti di cooperazione bilaterale sono approfonditi con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari (articolo 24), di dialogo sulla politica economica (articolo 25) e in ambito fiscale, mediante l'impegno delle Parti ad applicare i princìpi di buon governo, a sviluppare un adeguato sistema normativo e a combattere le pratiche fiscali riconosciute dannose (articolo 26). In materia di politica industriale, attenzione prioritaria viene riservata dalle parti all'obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, promuoverne la responsabilità sociale, l'accountability, le pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili, tenendo in debito conto la dimensione del consumatore. Viene infine incoraggiato il rafforzamento delle relazioni dei settori privati delle Parti nelle opportune sedi, esistenti o di futura istituzione (articolo 27).
L'importanza collegata al ruolo delle nuove tecnologie per lo sviluppo economico e sociale è alla base dell'impegno delle Parti a cooperare e coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con specifico riferimento al dialogo regionale, alla promozione della ricerca e di progetti comuni, ai delicati profili di sicurezza e alla diffusione di nuove tecnologie (articolo 28).
Anche nei settori degli audiovisivi e dei media (articolo 29) e in quelli delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione (articolo 30) viene incoraggiata la cooperazione mediante attività congiunte, comprese iniziative di formazione e di ricerca, l'intensificazione delle relazioni tra i rispettivi operatori e la mobilità. Analoghe previsioni disciplinano le materie dell'istruzione e della cultura e individuano modalità e strumenti per espandere la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture, tra cui: 1) la realizzazione di iniziative comuni (anche nella cornice della Fondazione Asia-Europa); 2) lo scambio di informazioni, competenze tecniche, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche; 3) la cooperazione tra i rispettivi istituti di istruzione, anche mediante i programmi per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori, come il programma «Erasmus mundus» o analoghi programmi (articolo 33).
Nel settore dell'energia (articolo 31), la cooperazione delle Parti è rivolta in particolare alla diversificazione dell'approvvigionamento, all'utilizzo razionale, al trasferimento di tecnologie, al contrasto dei cambiamenti climatici, alla promozione della concorrenza. A tal fine, vengono incoraggiati i contatti tra organismi nazionali competenti con l'obiettivo di promuovere attività comuni di ricerca, anche in materia di sicurezza e protezione nucleare.
In base all'articolo 32, che prevede l'intensificazione del dialogo in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, le Parti si propongono di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza, la protezione dell'ambiente, l'applicazione di requisiti operativi elevati e una maggiore efficienza degli strumenti attuali. Menzione specifica è riservata allo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, all'uso di sistemi globali di navigazione satellitare, all'avvio di specifici dialoghi nel settore del trasporto aereo e marittimo e all'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui le Parti sono firmatarie.
Gli articoli 34 e 35 riflettono il rilievo attribuito dalle parti alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in coerenza con l'approccio degli accordi di libero scambio dell'Unione europea cosiddetti «di nuova generazione», tra i quali si annovera l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e Singapore (che prevede un capitolo specificamente dedicato). L'Accordo illustra pertanto l'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in settori quali: i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica; le tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili; lo sviluppo della capacità di negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente; l'ambiente costiero e marino; il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste (articolo 34).
Nell'articolo 35 l'impegno delle Parti nel settore dell'occupazione e degli affari sociali investe in particolare la dimensione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità tra i sessi, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione, secondo un'esigenza ripetutamente ribadita da parte italiana in seno alle competenti assise europee. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano altresì a rispettare, promuovere e applicare i diritti fondamentali nel lavoro, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Le Parti riaffermano il proprio impegno a ratificare e applicare le convenzioni fondamentali dell'OIL e a prendere in considerazione la ratifica e l'effettiva applicazione di altre convenzioni dell'OIL.
In materia di sanità, l'articolo 36 definisce l'impegno delle Parti a cooperare trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni, la realizzazione di progetti comuni, la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria, compresi quelli già vigenti di cui è necessario promuovere piena e tempestiva applicazione.
Secondo quanto previsto dall'articolo 37, le Parti si adoperano a promuovere la cooperazione statistica, mentre con l'articolo 38 sostengono il dialogo con la società civile, stante il contributo prezioso che essa può assicurare al processo di dialogo e cooperazione previsto dall'Accordo.

4.7. Titolo VII. Strumenti di cooperazione.

Con riferimento al conseguimento degli obiettivi di cooperazione stabiliti dall'Accordo, l'articolo 39 impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari a tal fine, risorse finanziarie comprese, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, mentre l'articolo 40 instaura tra le Parti un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.

4.8. Titolo VIII. Quadro istituzionale.

Il Comitato misto previsto dall'articolo 41, composto da rappresentanti delle Parti e co-presieduto da un rappresentante per ciascuna Parte, si riunisce di norma una volta ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, e può essere convocato dalle Parti di comune accordo anche in via straordinaria. Tale Comitato garantisce il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo, stabilisce le priorità in relazione agli obiettivi dello stesso e formula raccomandazioni per promuoverne l'attuazione. Il Comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti, adotta il regolamento interno e opera per consenso.

4.9. Titolo IX. Disposizioni finali.

L'Accordo contiene una clausola evolutiva per l'eventuale intensificazione delle forme di cooperazione in esso previste (articolo 42) e ribadisce la piena facoltà degli Stati membri dell'Unione europea (che l'Accordo lascia impregiudicata) di avviare attività di cooperazione bilaterale con la Repubblica di Singapore o di concludere con essa nuovi accordi di partenariato e cooperazione. L'articolo 43 prevede inoltre gli obblighi (che l'Accordo lascia impregiudicati) di applicazione o esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi. Ai sensi dello stesso articolo 43, eventuali accordi specifici che disciplinino settori nell'ambito di applicazione dell'APC formeranno parte integrante delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente Accordo, confluendo in un quadro istituzionale comune.
In caso di mancata esecuzione dell'Accordo (articolo 44) sono previste consultazioni sotto l'egida del Comitato misto, che può esprimere una raccomandazione o individuare una soluzione reciprocamente accettabile per le Parti.
Di particolare importanza è quanto stabilito al paragrafo 4 in relazione al caso di violazione degli elementi essenziali dell'Accordo. Essa può portare all'immediata notifica di «misure idonee», costituite dalla sospensione o dal temporaneo mancato rispetto di obblighi dell'APC o di accordi specifici (compreso l'Accordo di libero scambio). A seguito di consultazioni dai tempi stringenti, le predette misure possono essere applicate, in forma proporzionale all'inadempimento contestato e in conformità al diritto internazionale.
Seguono le clausole relative alle agevolazioni (articolo 45), all'applicazione territoriale (articolo 46), alla definizione delle Parti (articolo 47) e alla diffusione delle informazioni (articolo 48).
Per quanto concerne i tempi di entrata in vigore e durata, l'articolo 49 prevede che l'Accordo, concluso per un periodo di cinque anni e automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno (a meno che una delle Parti non notifichi con preavviso di sei mesi l'intenzione di non prorogarlo), entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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