PDL 1264

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1264

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BAGNASCO, DE PALMA, SACCANI JOTTI, TASSINARI, TENERINI

Modifiche alla disciplina in materia di termini per la liquidazione e di erogazione rateale dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

Presentata il 29 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a superare le disposizioni vigenti in materia di termini di liquidazione e di erogazione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai pubblici dipendenti, al fine di ridurne la disparità rispetto alla disciplina riguardante i lavoratori del settore privato. Sul tema è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 130 del 19 giugno 2023, ha dichiarato che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente. Tale principio si sostanzia, infatti, non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. Ciò è tanto più vero in quanto il trattamento di fine servizio è un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana, qual è il pensionamento per vecchiaia.
Il comparto della pubblica amministrazione ha vissuto una stagione di forte compressione e di tagli, tendenzialmente lineari e indiscriminati, a partire dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, adottato con urgenza in considerazione del quadro di instabilità finanziaria nel quale versava il Paese, principalmente per la pressione finanziaria nei mercati internazionali, poi con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «decreto Salva Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, attraverso il quale il Governo Monti introdusse, all'articolo 24, la cosiddetta «riforma Fornero» del sistema pensionistico, e ancora con numerose disposizioni successive, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nel decreto-legge n. 101 del 2013, per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Governo Letta), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, nel successivo decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione (Governo Renzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e infine nella legge di stabilità dello stesso anno (legge n. 190 del 2014).
Con particolare riguardo all'oggetto della presente proposta di legge, si rileva che la disciplina concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio rappresenta oggi, di fatto, un elemento di oggettiva disparità tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato. Per i lavoratori del pubblico impiego, infatti, come specificato ampiamente dalle circolari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 73 del 5 giugno 2014 e n. 154 del 17 settembre 2015, a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento di fine rapporto o del trattamento di fine servizio variano dal minimo di 105 giorni, in caso di decesso o inabilità del lavoratore, al massimo di oltre due anni per una serie di casi, tra i quali la pensione anticipata. Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento di fine rapporto variano in base alla contrattazione collettiva: ad esempio, nel settore terziario è previsto che esso venga erogato entro trenta giorni dalla conclusione del rapporto, mentre nel settore del commercio il termine è il quarantacinquesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Un ulteriore profilo di distinzione tra il settore pubblico e quello privato è rappresentato dalla previsione di tempi ulteriormente dilatati nell'erogazione del trattamento di fine servizio in ragione dell'ammontare complessivo del trattamento stesso, ai sensi dei commi da 7 a 9 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; previsione successivamente modificata, in via peggiorativa per i dipendenti del pubblico impiego, dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). La disposizione di cui al richiamato articolo 12, comma 7, prevede attualmente le seguenti modalità e tempi di erogazione:

a) un unico importo annuale, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;

b) due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro; in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari al residuo spettante;

c) tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro; in tal caso la prima e la seconda rata sono entrambe pari a 50.000 euro, la terza è pari al residuo spettante.

Vale la pena ricordare che gli interventi legislativi di rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici nonché l'allungamento dei tempi entro cui all'ente preposto è fatto obbligo di liquidare i corrispettivi importi sono stati necessari al fine del concorso al consolidamento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Secondo quanto previsto dalle relazioni tecniche di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 e al disegno di legge di stabilità per il 2014, infatti, gli interventi di cui al citato articolo 12, commi da 7 a 9, avrebbero comportato risparmi di spesa per diverse centinaia di milioni di euro su base annuale, in maniera analoga a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 138 del 2011 e dalla lettera b) del comma 484 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge reca modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, rubricato «Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione», prevedendo la riduzione dei termini per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio: al comma 2, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), l'attuale termine di carattere generale di ventiquattro mesi è ridotto a quarantacinque giorni e, al comma 5, per effetto della disposizione di cui alla lettera b), il termine applicabile in caso di decesso o di inabilità passa da tre mesi a trenta giorni.
Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge interviene sull'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale ai lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi precedenti la «riforma Fornero», il cui rapporto di lavoro cessa per scelta unilaterale dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applica il termine di erogazione del trattamento di fine servizio stabilito dal comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha introdotto nell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997 le disposizioni su cui si interviene con il comma 1 dell'articolo in commento. Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, quindi, si limita ad adeguare la norma del predetto comma 11, lettera a), al fine di riconoscere anche ai lavoratori posti in pensione dalla propria amministrazione la corresponsione del trattamento di fine servizio entro quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 3 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, mantenendo la rateizzazione del pagamento dei trattamenti di fine servizio ma reintroducendo in parte le disposizioni originarie, approvate dalle Camere nell'estate 2010, che prevedevano limiti di importo meno sfavorevoli ai dipendenti pubblici. Secondo quanto proposto, l'importo complessivo di trattamento che può essere corrisposto in un'unica rata viene fissato in 90.000 euro, invece dei 50.000 euro attualmente previsti; viene corrispondentemente elevato lo scaglione cui si applica la suddivisione in due rate, che riguarda i trattamenti di importo superiore a 90.000 euro e inferiore a 150.000 euro (invece degli attuali importi tra 50.000 e 100.000 euro); infine, il limite di importo cui si applica la suddivisione in tre rate è portato a 150.000 euro (in luogo degli attuali 100.000 euro). Inoltre, la periodicità delle rate è ridotta a sei mesi rispetto ai dodici mesi previsti dalla normativa in vigore.
L'articolo 2 reca le disposizioni di quantificazione e di copertura degli oneri finanziari, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2024 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse necessarie sono ricavate dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «l'ente erogatore provvede» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'ente erogatore, fuori dei casi previsti dal comma 5, provvede decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro»;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «nei tre mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni successivi».

2. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140»;

b) al numero 2), le parole: «dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140».

3. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto e ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum, comunque denominata, spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è erogata:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi dalla data di cessazione dall'impiego, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due rate, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso la prima rata, da corrispondere entro sei mesi dalla data di cessazione dall'impiego, è pari a 90.000 euro e la seconda rata, da corrispondere entro i successivi sei mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in tre rate, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima rata, da corrispondere entro sei mesi dalla data di cessazione dall'impiego, è pari a 90.000 euro, la seconda rata, da corrispondere entro i successivi sei mesi, è pari a 60.000 euro e la terza rata, da corrispondere entro i sei mesi successivi alla corresponsione della seconda rata, è pari all'ammontare residuo».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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