PDL 1263

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1263

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BALDELLI, ALMICI, AMICH, AMORESE, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, COLOMBO, FRIJIA, IAIA, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, MALAGUTI, MILANI, MOLLICONE, TREMAGLIA, URZÌ

Modifica all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela delle croci collocate sulle vette e sui crinali delle montagne

Presentata il 29 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a riconoscere la tutela alle croci montane. Le croci collocate sulle vette e sui crinali delle nostre montagne sono diventate parte integrante del paesaggio montano e anzi lo caratterizzano, spesso ne rappresentano una peculiarità e ne ricordano la storia. Esse sono indubbiamente espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Si pensi, solo ad esempio, alla croce del Monte Cervino, diventata un'icona per l'alpinismo mondiale. È divenuta famosa in tutto il mondo, infatti, la foto aerea scattata il 22 febbraio 1965 da Hermann Geiger (aviatore svizzero) a Walter Bonatti (alpinista, esploratore, giornalista e scrittore) nel momento in cui raggiunse la vetta del Cervino dopo averne scalato la parete Nord, d'inverno, in solitaria e attraverso una nuova via. «Per me quella croce raffigurò un amico, un essere umano, l'abbracciai come se avesse un'anima», scrisse l'alpinista nel suo diario. Diventa dunque importante riconoscere la tutela alle croci collocate sulle vette delle montagne di fronte a tentativi, anche recenti, di una loro rimozione.
L'esigenza di tutelare tali simboli si fonda nel combinato disposto dell'articolo 9 della Costituzione, che recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica, con tecniche e tecnologie, tutela il paesaggio, la difesa del suolo e il patrimonio storico ed artistico della Nazione», e dell'articolo 131 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che recita: «Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali (...)».
Pertanto, in conformità alle citate disposizioni costituzionali e in attuazione delle medesime, la presente proposta di legge sottolinea il valore culturale del paesaggio italiano, composto dal rapporto millenario fra uomo e natura che ha disegnato il territorio con una stratificazione di simboli e valori, tra i quali le croci collocate sulle vette e sui crinali delle montagne.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 136, comma 1, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le croci collocate sulle vette e sui crinali delle aree di cui all'articolo 142, comma 1, lettera d)».

Art. 2.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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