PDL 1262

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1262

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PATRIARCA, BENIGNI, MARROCCO

Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 29 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – I dati sulla salute psicologica degli italiani raccolti dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi nel 2021, così come i dati che arrivano dalle strutture sanitarie, hanno evidenziato l'urgenza e la necessità di attivare strategie in grado di rispondere in anticipo alle difficoltà e alla sofferenza psicologica delle persone, prima che diventino tanto gravi da richiedere interventi più invasivi, e hanno mostrato quanto sia necessario mettere in campo azioni di informazione e di prevenzione. Gli studi nazionali e internazionali mostrano l'utilità e l'efficacia di questo tipo di iniziative, così come il risparmio economico da esse potenzialmente prodotto. Lo psicologo di base è una figura professionale che è necessario inserire nei servizi della sanità pubblica, al fine di offrire un primo contatto di supporto psicologico gratuito alla cittadinanza, esattamente come succede con il medico di medicina generale. Per «primo contatto» si intende la possibilità di raccogliere in tempo utile i bisogni dei cittadini, e per i professionisti questo comporta la necessità sia di intercettare la qualità e la misura della sofferenza sia di mettere in campo azioni che valorizzino le risorse e i punti di forza. La presente proposta di legge è volta a istituire la figura professionale dello psicologo di assistenza primaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN). In una società in continuo cambiamento, tale figura appare fondamentale per superare i disagi che possono sorgere dalla complessità e dalla velocità dei cambiamenti che viviamo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto all'assistenza psicologica)

1. Lo Stato, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconosce il diritto all'assistenza psicologica al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

Art. 2.
(Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.
2. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di medicina generale di fiducia del paziente, questi è tenuto a indirizzare il paziente a uno psicologo di assistenza primaria. Qualora l'assistenza psicologica sia richiesta in favore di un soggetto minore di età, i medici pediatri del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a indirizzarlo a un neuropsicologo dell'età evolutiva ai fini della diagnosi. Nei casi di maltrattamento fisico o psichico o di abuso sessuale ai danni di un soggetto minore di età il medico curante è tenuto in ogni caso a consultare un neuropsicologo dell'età evolutiva e a informare le autorità competenti. Il neuropsicologo dell'età evolutiva, formulata la diagnosi, provvede a indirizzare il soggetto minore di età a uno psicologo di assistenza primaria.
3. Lo psicologo di assistenza primaria provvede alla formulazione di una diagnosi e alla valutazione dell'opportunità dell'assistenza psicologica. La diagnosi e la valutazione possono essere altresì effettuate da uno psichiatra o da un neuropsichiatra dell'età evolutiva ovvero da uno psicologo clinico, che forniscono, altresì, le indicazioni necessarie a definire il progetto psicoterapeutico.
4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico trattabili mediante psicoterapia.
5. Qualora lo psicologo di assistenza primaria ritenga necessaria anche la somministrazione di farmaci, è tenuto a rivolgersi al medico psichiatra o al neuropsichiatra dell'età evolutiva, quando le caratteristiche del disturbo da trattare rivestono particolare gravità o quando non sia chiaro l'orientamento diagnostico, ovvero al medico di medicina generale di fiducia del paziente, quali unici soggetti responsabili della prescrizione di farmaci.
6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di assistenza primaria in attuazione del presente articolo sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa da parte del paziente, il cui importo è stabilito dalle autorità competenti.

Art. 3.
(Compiti dello psicologo di assistenza primaria)

1. L'attività dello psicologo di assistenza primaria è finalizzata:

a) a sostenere e a integrare l'azione dei professionisti delle cure primarie al fine di intercettare precocemente i bisogni assistenziali di base dei cittadini e di rispondere ad essi, mediante la collaborazione attiva con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali, in particolare le Case della comunità;

b) ad attuare, nell'ambito della prevenzione secondaria, un intervento di primo livello nei casi di sofferenza psicologica già in atto;

c) a gestire problemi legati all'adattamento a eventi traumatici quali lutti, perdita del lavoro, separazioni, diagnosi infauste; a fasi del ciclo di vita e a disagi emotivi transitori; ad eventi stressanti, quali malattie croniche o recidive e gestione delle difficoltà riscontrate dal paziente nell'aderenza alla cura;

d) a garantire la promozione del benessere psicologico nell'ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta;

e) a contribuire a progetti di prevenzione della malattia nonché di promozione e di educazione alla salute;

f) a offrire un supporto al personale sanitario in caso di conflittualità e di difficoltà nei rapporti con l'utenza;

g) a coordinare gli interventi in presenza o in tele-assistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità, volti ad assicurare le adeguate competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria, con particolare riferimento alle conseguenze psicologiche soggettive dei disturbi somatici, delle patologie e delle situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, agli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psico-consulenza, all'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura nonché all'invio precoce e corretto ai servizi specialistici di secondo livello nel territorio, qualora se ne ravvisi la necessità;

h) alla predisposizione e alla gestione dell'assistenza psicologica domiciliare.

Art. 4.
(Elenchi degli psicologi di assistenza primaria)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, all'istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria, articolati per ambiti di competenza di ciascuna azienda sanitaria locale.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in psicologia – classe LM-51, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o laurea specialistica in psicologia – classe 58/S, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) iscrizione all'albo degli psicologi da almeno due anni;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) esercizio, per un periodo di almeno due anni, della professione sanitaria di psicologo nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, negli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, nelle strutture private autorizzate o accreditate o in altri enti pubblici o privati.

3. I candidati che, in sede di attestazione del possesso del requisito di cui al comma 2, lettera d), intendano dimostrare l'esercizio della professione presso una struttura non appartenente al Servizio sanitario nazionale presentano la documentazione fiscale comprovante l'attività contrattualmente svolta. Possono, altresì, essere iscritti agli elenchi di cui al comma 1 gli psicologi in possesso di una specializzazione post lauream prevista per la professione sanitaria di psicologo.
4. In una sezione speciale degli elenchi di cui al comma 1 sono iscritti i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 in possesso di un'adeguata e specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell'età evolutiva con particolare riguardo ai minori che hanno subìto maltrattamenti fisici o psichici o abusi sessuali.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'accessibilità degli elenchi di cui al comma 1 alle strutture del Servizio sanitario nazionale e agli utenti.
6. Negli elenchi di cui al comma 1 sono contenuti i dati concernenti la formazione degli psicologi iscritti e la loro iscrizione nell'apposito albo professionale.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla definizione di uno specifico accordo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'adozione di una regolamentazione normativa ed economica uniforme a livello nazionale dei rapporti convenzionali degli psicologi di assistenza primaria con le aziende sanitarie locali.

Art. 5.
(Telemedicina)

1. Le attività di sostegno e assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1 possono essere erogate dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4 anche a distanza, attraverso piattaforme informatiche per la telemedicina, sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020, e nell'ambito di quanto previsto dalla missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021.
2. Le attività di sostegno e assistenza psicologica erogate a distanza ai sensi del comma 1 garantiscono il conseguimento di obiettivi di equità nell'accesso alle cure, anche in aree periferiche, di tempestività, sicurezza e continuità assistenziale, di migliore efficacia ed efficienza degli interventi, di riduzione dei tempi di attesa, di ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili e di contenimento della spesa sanitaria.

Art. 6.
(Educazione continua in medicina)

1. Le attività di diagnosi e di assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1 dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4 sono valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina (ECM), secondo le modalità stabilite dal Ministro della salute con proprio decreto.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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