PDL 1258

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1258

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DEIDDA, ALMICI, AMICH, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CERRETO, CIABURRO, DE CORATO, DI MAGGIO, DONDI, FRIJIA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATTEONI, PADOVANI, POLO, RAIMONDO, FABRIZIO ROSSI, GAETANA RUSSO, TREMAGLIA, URZÌ, ZURZOLO

Modifiche all'articolo 198-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni

Presentata il 28 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge in oggetto prevede modifiche all'articolo 198-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che è stato introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, al fine di porre un argine alle conseguenze sanzionatorie del sempre crescente numero di accertamenti amministrativi eseguiti dalle apparecchiature di rilevamento automatico, con particolare riguardo ai casi d'installazione di nuove postazioni di rilevamento della velocità e di controllo degli accessi in zone a traffico limitato (ZTL) o dell'impegno di corsie riservate.
Al riguardo, si evidenzia come l'esigenza di un intervento legislativo trae origine dall'assenza nel codice della strada di una norma che disciplini i casi di violazione multipla derivante da più azioni od omissioni riconducibili a una programmazione «unitaria», ossia il caso di illecito amministrativo continuato. In tema di accertamento e di notifica delle violazioni, l'articolo 201, comma 1, del codice della strada prevede, com'è noto, che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro novanta giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, a uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del medesimo codice della strada, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Il successivo comma 1-bis del citato articolo 201 dispone invece che, fermo restando quanto indicato dal comma 1, in taluni casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al medesimo comma 1. Tra i casi elencati al citato comma 1-bis dell'articolo 201 figurano, in particolare, i seguenti:

«f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno e in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone».

In tale contesto, nel caso di violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie l'articolo 198 del codice della strada dispone, al comma 1, che: «Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo».
In tale ambito, si rileva invece che, contrariamente a quanto previsto in via generale dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative, il codice della strada nulla dispone nel caso di violazioni plurime di una medesima norma mediante più azioni od omissioni riconducibili a una programmazione «unitaria» ossia in caso di illecito amministrativo continuato.
Peraltro, occorre altresì aggiungere che il dettato del comma 2 del citato articolo 198 del codice della strada recita: «In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione».
Essendo preclusa l'applicazione dell'articolo 8 della citata legge n. 689 del 1981 alle condotte oggetto del codice della strada, in ragione della specialità riconosciuta al medesimo codice dalla giurisprudenza, non può che constatarsi che, alla luce delle suesposte osservazioni, il compimento di illeciti amministrativi «seriali» previsti dal codice della strada non è suscettibile di alcuna mitigazione sotto il profilo sanzionatorio, restando soggetto a un numero di sanzioni pecuniarie pari al numero delle singole condotte tenute.
Tale rigidità, coerente con la modalità di accertamento delle violazioni più diffusa all'epoca dell'approvazione del codice della strada, ossia la contestazione immediata da parte dell'agente di polizia, appare oggi evidentemente squilibrata alla luce delle attuali modalità di rilevamento automatico e, in caso di violazioni continuate, del lungo periodo di tempo (sino a novanta giorni) che può trascorrere tra la data della violazione e la data della notifica del relativo verbale, o meglio del verbale relativo al primo illecito, durante il quale il conducente, del tutto inconsapevole delle violazioni rilevate, continuerà inesorabilmente a commetterle.
Ulteriori criticità derivano dalla continua installazione di nuove apparecchiature di rilevamento, dotate di una segnaletica assai spesso complessa e non facilmente comprensibile, in particolare in materia di ZTL per chi si trova a circolare episodicamente nei grandi centri urbani non essendo ivi residente, e dai ripetuti, e sempre più restrittivi, interventi dei comuni nella disciplina degli accessi.
Gli effetti negativi e penalizzanti di tali combinate inefficienze accrescono inevitabilmente la frequenza delle violazioni «seriali», ossia delle violazioni stradali compiute, anche quotidianamente (ad esempio, da soggetti che effettuano ogni giorno lo stesso percorso), nell'erronea inconsapevolezza dell'illiceità della condotta da parte dei conducenti. Tali violazioni sono in costante incremento ed espongono i trasgressori a gravi e spesso insostenibili conseguenze sanzionatorie: sono tutt'altro che infrequenti i casi di sanzioni pecuniarie di importo complessivamente superiore a 1.200 euro, del tutto sproporzionato alla gravità della condotta tenuta.
In tale quadro, occorre altresì evidenziare come, in tema di accesso nelle ZTL e di autorizzazione all'impegno di corsie riservate, le normative comunali (per ragioni di snellezza amministrativa di accertamento) prevedano a carico dei soggetti aventi diritto una serie di obblighi di registrazione presso banche di dati la cui omissione determina l'incorrere in illeciti seriali.
Una situazione, questa, che è divenuta insostenibile per i conducenti aventi diritto all'accesso nelle ZTL, i quali sono considerati «trasgressori» e ai quali si applica, per ciascun accesso eseguito, una sanzione identica a quella cui è sottoposto chi effettua un analogo accesso senza avere alcun diritto (la sanzione pecuniaria attualmente prevista è pari a 91 euro oltre alle spese di notifica).
Un'evidente disparità, peraltro attualmente insuscettibile di trovare rimedio in sede giurisdizionale, atteso che l'assenza di una norma specifica per gli illeciti continuati e la disposizione del citato articolo 198, comma 2, del codice della strada possono essere unicamente mitigati invocando quanto statuito dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 26 gennaio 2007, n. 14, applicabile tuttavia solo al caso di violazioni temporalmente molto ravvicinate, ossia di più violazioni della stessa norma commesse il medesimo giorno e in ridotto volgere di tempo.
La presente iniziativa legislativa, composta da un solo articolo, novella l'articolo 198-bis del codice della strada, offrendo soluzione alle suesposte criticità; in particolare, si prevede l'adozione di un diverso trattamento sanzionatorio per le violazioni reiterate, ossia per gli illeciti amministrativi continuati in materia di codice della strada, nonché l'introduzione di una distinzione, in caso di accertamento automatico, tra soggetti privi del diritto di accesso e quelli che, pur possedendo i requisiti per l'accesso, omettano di adempiere a prescrizioni ulteriori quali, ad esempio, la registrazione presso le banche di dati previste dalla disciplina comunale.
A tal fine, si ritiene che la situazione esistente sia indubbiamente grave in quanto finisce per «premiare» sotto il profilo sanzionatorio condotte assai più gravi per la sicurezza della circolazione rispetto a violazioni esigue del limite di velocità, quali, ad esempio, l'accesso nelle ZTL o l'impegno di corsie riservate, ma che potrebbe essere risolta in maniera agevole attraverso l'intervento previsto dalla presente proposta di legge recante modifiche al citato articolo 198-bis del codice della strada, la cui applicazione è attualmente limitata ai casi di violazioni di norme relative alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge.
Le novelle previste consentirebbero pertanto di punire in misura assai più proporzionata la condotta tenuta dal trasgressore, ponendo un nesso, oggi inesistente, tra la contestazione immediata o la notifica della violazione e il trattamento sanzionatorio che punisca l'effettiva consapevolezza del trasgressore. Peraltro, la collocazione delle disposizioni all'interno del citato articolo 198-bis del codice della strada consentirebbe altresì di applicare alle violazioni in commento il meccanismo previsto dal comma 5 del medesimo articolo 198-bis, senza pertanto dover introdurre ulteriori oneri procedurali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 198-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione, anche in tempi diversi, della medesima disposizione del presente codice è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione»;

b) al comma 3, al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «In caso di violazioni relative alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi prescritti dalla legge,».

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