PDL 1253

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1253

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIMIANI, DI SANZO, GIRELLI, MANZI, MARINO,
TONI RICCIARDI, ANDREA ROSSI, SERRACCHIANI

Istituzione del Museo per la memoria
del disastro ferroviario di Viareggio

Presentata il 27 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il 29 giugno 2009, presso la stazione ferroviaria di Viareggio, la rottura di un assile di uno dei 14 carri cisterna del convoglio contenente Gpl provocò un'esplosione che causò la morte di 32 persone e oltre 100 feriti.
Si tratta di uno dei più gravi incidenti ferroviari registrati in Europa, causato dalla manutenzione del tutto inadeguata del carro merci, per cui sono stati condannati in via definitiva 11 dirigenti della società Ferrovie dello Stato per disastro ferroviario colposo.
La strage, come ha confermato la Corte di cassazione, sarebbe stata evitata con una corretta manutenzione del carro, omessa invece in modo sistematico.
A quattordici anni dall'accaduto le criticità relative alla sicurezza ferroviaria rimangono ancora irrisolte nonostante una maggiore attenzione sul tema che ha portato, nel 2018, alla costituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa): una società dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La presente proposta di legge ha un duplice obiettivo: istituire a Viareggio un museo dedicato alla memoria delle vittime che abbia, tra le sue attività, anche quella di promuovere la sicurezza ferroviaria. Tale struttura museale sarebbe gestita da una apposita Fondazione e sarebbe sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura. La proposta di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 istituisce il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede nella medesima città, da realizzare presso un immobile concesso in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 2 definisce nel dettaglio i compiti del Museo, la cui conoscenza è assicurata tramite un apposito sito internet: diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell'incidente ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009; rendere omaggio alle vittime dell'incidente e alle loro famiglie; promuovere buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria; monitorare l'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e indicare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione; promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria; fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative. Viene inoltre specificato che il museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).
L'articolo 3 prevede che il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisca la Fondazione del museo, sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura. Viene inoltre previsto che la Fondazione possa avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansfisa, dell'associazione delle vittime e delle università del territorio (oltre ad ulteriori soggetti pubblici e privati).
La Fondazione ha i seguenti compiti: programma l'attività del museo; definisce l'assetto organizzativo dello stesso; stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del museo; regola e controlla le attività amministrative; approva una relazione annuale sulle attività dal medesimo svolte da inviare ai ministeri competenti.
Gli articoli 4 e 5 recano, infine, le disposizioni finanziarie, stanziando 8 milioni di euro per la realizzazione della sede del museo e 1 milione di euro all'anno per lo svolgimento delle sue attività.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo per la memoria
del disastro ferroviario di Viareggio)

1. È istituito in Viareggio il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.
2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.

Art. 2.
(Compiti)

1. Il Museo svolge le seguenti attività:

a) diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell'incidente ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009;

b) ricordare le vittime dell'incidente e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;

c) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca in tale settore;

d) analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;

e) promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film nonché spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

2. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito internet.
3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).

Art. 3.
(Istituzione della Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio)

1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominata «Fondazione». La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansfisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.
2. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura.
3. Il direttore scientifico del Museo di cui all'articolo 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
4. La Fondazione:

a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 3;

b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;

c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;

e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.
(Finanziamenti)

1. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, quale contributo per le spese di funzionamento.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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