PDL 1251

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifica alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in materia di contributi all'attività olivicola

Presentata il 26 giugno 2023

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Onorevoli Deputati! – Con la presente proposta di legge d'iniziativa regionale, si intende apportare alcune modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in materia di contributi all'attività olivicola.
L'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020, al fine di garantire lo sviluppo del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
Il successivo comma 129 prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto 23 novembre 2021, recante interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con il fine di favorire l'aggregazione nel settore olivicolo e per incrementare la produzione nazionale delle olive, aumentando la sostenibilità complessiva del settore.
A tal proposito, poiché il decreto stabilisce alcuni parametri per accedere ai contributi previsti dal Fondo che di fatto escludono dai sostegni le olivicolture presenti in alcune regioni, tra cui la regione Veneto, si rende necessario integrare l'articolo, che prevede l'istituzione del Fondo, indicando ulteriori criteri affinché i territori di tutte le regioni possano beneficiare della concessione dei contributi per tali attività.
La presente proposta ha, pertanto, l'obiettivo di integrare la normativa vigente affinché vengano aggiornati i parametri previsti dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020.
In particolare, l'articolo 1 prevede l'inserimento del comma 129-bis nell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 in cui vengono indicati i nuovi ulteriori criteri che devono essere inseriti nel decreto ministeriale 23 novembre 2021 affinché le aree olivicole di tutte le regioni, compresa la regione Veneto, possano beneficiare dei sostegni previsti dal Fondo.
L'articolo 2 stabilisce la tempistica e le modalità con cui deve essere aggiornato il decreto ministeriale di cui sopra e una norma transitoria che fa salvi i procedimenti amministrativi di concessione di contributi all'attività olivicola in corso alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento di tale decreto.
L'articolo 3 stabilisce la neutralità finanziaria delle disposizioni introdotte.
L'articolo 4 individua l'entrata in vigore della legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge intende apportare alcune modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in materia di contributi all'attività olivicola, in quanto il decreto ministeriale 23 novembre 2021, di attuazione degli interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020, stabilisce alcuni parametri per accedere ai contributi previsti dal Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che di fatto escludono dai sostegni le olivicolture presenti in alcune regioni.
La proposta di legge ha, quindi, la finalità di integrare la normativa vigente affinché vengano aggiornati i parametri previsti dal citato decreto ministeriale 23 novembre 2021 per la concessione dei contributi alle attività olivicole.
L'articolo 1 introduce il comma 129-bis dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, stabilendo che i contributi per l'attività olivicola a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura siano concessi – nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo – secondo i criteri e condizioni di ammissibilità ivi indicati.
All'articolo 2 si prevedono norme di attuazione e transitorie per stabilire che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aggiorni il suindicato decreto ministeriale 23 novembre 2021 secondo i criteri stabiliti dal nuovo comma 129-bis, precisando che ai procedimenti amministrativi in corso per la concessione di contributi all'attività olivicola alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento del decreto ministeriale si applicano le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.
Dal punto di vista finanziario, l'articolo 3 evidenzia la neutralità finanziaria sul bilancio dello Stato delle disposizioni introdotte in quanto si stabiliscono solo nuovi criteri per la concessione dei contributi per l'attività olivicola senza introdurre nuove linee di spesa. Pertanto, l'attuazione delle disposizioni della proposta di legge in esame avviene a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di contributi all'attività olivicola)

1. Dopo il comma 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito il seguente:

«129-bis. I contributi per l'attività olivicola a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 128, con le modalità di cui al comma 129, sono concessi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo:

a) secondo, tra gli altri, i seguenti criteri: 1) priorità per i produttori olivicoli associati a organizzazioni di produttori riconosciute, compresi i produttori olivicoli soci di cooperative associate a organizzazioni di produttori; 2) priorità per i produttori olivicoli iscritti ai consorzi di tutela; 3) priorità per gli impianti in cui sono presenti almeno 250 piante per ettaro, fatta salva una diversa densità per impianti di valenza storica, ambientale e paesaggistica;

b) alla condizione di ammissibilità che gli oliveti abbiano una superficie non inferiore a 2 ettari per i nuovi impianti e a 1 ettaro per l'ammodernamento degli impianti esistenti, fatta salva una diversa densità per impianti di valenza storica, ambientale e paesaggistica».

Art. 2.
(Disposizioni di attuazione e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di aggiornarlo ai criteri stabiliti dal comma 129-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
2. Ai procedimenti amministrativi per la concessione di contributi all'attività olivicola, in corso alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adottato ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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