PDL 1250

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1250

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifica all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per estendere il diritto del genitore di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio fino all'età di quattordici anni

Presentata il 26 giugno 2023

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Onorevoli Deputati! – Con la presente proposta di legge d'iniziativa regionale, si intende promuovere la modifica del comma 2 dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con l'obiettivo di garantire ai genitori dei figli con età tra otto e quattordici anni lo stesso diritto di astensione lavorativa previsto, in caso di malattia del minore, per i genitori con figli tra tre e otto anni.
La normativa nazionale vigente, infatti, bipartisce la posizione del genitore a seconda che il figlio abbia meno di tre anni o abbia tra tre e otto anni.
Nel primo caso, l'articolo 47, comma 1, del testo unico sopramenzionato ammette il diritto di astensione lavorativa, alternativo per ciascun genitore, per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del figlio; nel secondo caso, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, tale diritto alternativo è previsto con il limite di cinque giorni lavorativi all'anno.
L'obiettivo è quello di estendere il limite d'età previsto dal comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001 in modo che un minore tra otto e quattordici anni durante la malattia non sia lasciato solo e privo di assistenza.
Relativamente alla ragionevolezza di estendere il congedo per malattia dei figli fino a quattordici anni, si evidenzia come già l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, fino al 30 giugno 2021, aveva previsto che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, potesse astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Tale misura è stata ripresa dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che all'articolo 9, comma 1, stabilisce che «Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto».
Sotto un profilo giuridico si rammenta come già la normativa nazionale riconosca al minore, solo a partire dal quattordicesimo anno di età, il diritto di compiere determinati atti od azioni, quali la capacità di accedere a progetti di lavoro o il preventivo assenso ad essere riconosciuti figli naturali, previsto all'articolo 250 del codice civile, tali da evidenziarne una seppur limitata indipendenza.
In altre parole è solo dal quattordicesimo anno di età che il nostro ordinamento riconosce una limitata autonomia al minore, comunque legata fino ai diciott'anni alla responsabilità genitoriale.
La presente proposta ha, pertanto, l'obiettivo di una maggior tutela e sostegno della maternità e della paternità al fine di dare una soluzione a quei genitori a cui è precluso il permesso di poter curare ed assistere il proprio figlio, ancora non autosufficiente ma con età superiore ad otto anni, senza dover ricorrere a strumenti quali la richiesta di ferie, snaturandone così la natura e finalità.
Nel dettaglio, l'articolo 1, modificando il comma 2 all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, garantisce il diritto ai genitori dei figli con età tra i tre e i quattordici anni di astenersi dall'attività lavorativa per cinque giorni annui, in caso di malattia del minore, estendendo il limite d'età di otto anni, previsto dalla vigente normativa, a quattordici anni.
L'articolo 2 prevede una norma finanziaria, mutuando soluzioni tecniche già utilizzate dal legislatore statale a fronte di norme di tenore analogo, e l'articolo 3 fissa la data di entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, al fine di garantire ai genitori dei figli con età tra otto e quattordici anni il diritto di astensione dal lavoro previsto per i genitori con figli tra tre e otto anni in caso di malattia del minore.
Come noto, il citato articolo 47 disciplina l'istituto del «congedo per malattia del figlio», stabilendo al comma 1 che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, mentre al comma 2 si prevede che ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
La presente proposta, per consentire maggior tutela e sostegno della maternità e della paternità, ha lo scopo di permettere ai genitori di poter curare ed assistere il proprio figlio, ancora non autosufficiente ma con età superiore ad otto anni ed inferiore a quattordici anni, senza dover ricorrere ad altri istituti, quali ad esempio la richiesta di ferie, snaturandone così la natura e finalità.
Con l'articolo 1 le parole: «gli otto anni» di cui al comma 2 del citato articolo 47 sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici anni»: con tale modifica normativa, si garantisce anche ai genitori dei figli con età tra otto e quattordici anni di astenersi dall'attività lavorativa per cinque giorni lavorativi annui in caso di malattia del minore.
L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 1, quantificati in 2.340.000 euro per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025.
Al fine di stimare la spesa, si è provveduto alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie utilizzando i dati statistici disponibili (fonte Istituto nazionale di statistica) in ordine al numero dei dipendenti pubblici in servizio e alla relativa incidenza percentuale sul numero degli occupati ed in ordine al numero di minori compresi nella fascia di età fra otto e quattordici anni al fine dell'incidenza percentuale degli stessi con riferimento ai pubblici dipendenti. Tali parametri sono stati quindi applicati ad una quota teorica su base annua di minori che versano in stato di morbilità e si è infine assunto il costo per il contributo figurativo – computato nella misura del doppio dell'ammontare dell'assegno sociale ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 – su base giornaliera a carico dell'ente pubblico (definito nel 23,8 per cento).
L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «gli otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici anni».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quantificati in 2.340.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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