PDL 1247

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1247

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MICHELOTTI

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autocaravan da parte delle persone disabili

Presentata il 26 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Le disposizioni della presente proposta di legge si collocano nell'ambito delle politiche fiscali previste dal Governo Meloni, finalizzate a sostenere le categorie sociali pił deboli e a tutelare le persone con disabilitą. In particolare, le misure proposte intendono estendere le agevolazioni spettanti per l'acquisto di autoveicoli, che prevedono l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 4 per cento anche all'acquisto di autocaravan da parte delle persone disabili. Al riguardo, l'iniziativa legislativa si ritiene non solo inderogabile, tenuto conto che non si comprendono le motivazioni dell'esclusione degli autocaravan dalle agevolazioni gią esistenti per l'acquisto di un'automobile da parte di un soggetto con disabilitą, che prevedono proprio l'aliquota dell'IVA ridotta nella misura del 4 per cento, ma anche necessaria, in relazione alla funzionalitą che gli autocaravan rappresentano per le persone con seri problemi motori che sono costrette a spostarsi per effettuare le visite mediche presso centri di riabilitazione e ospedali, spesso situati fuori dai centri abitati.
La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, prevede pertanto, al comma 1, alcune modifiche, rispettivamente, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone una serie di benefģci fiscali in favore dei soggetti portatori di handicap, e all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede limiti di detrazione delle spese per alcuni mezzi di trasporto a motore, stabilendo che le agevolazioni fiscali previste dalle predette disposizioni siano estese in favore delle persone disabili proprietarie di autocaravan. Il comma 2 stabilisce inoltre che l'acquisto di autocaravan da parte di persone disabili rientra tra i beni soggetti all'aliquota dell'IVA ridotta nella misura del 4 per cento, di cui alla tabella A, parte II, numero 31), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'IVA. Infine, il comma 3 reca le necessarie disposizioni per la copertura finanziaria. In definitiva, le misure previste dalla presente proposta di legge intendono colmare un'evidente lacuna normativa in ragione delle motivazioni in precedenza richiamate e risultano coerenti con il dettato costituzionale in materia di diritto alla mobilitą per tutti gli individui, senza discriminazione alcuna, e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitą, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, che all'articolo 20 stabilisce l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci volte «ad assicurare alle persone con disabilitą la mobilitą personale con la maggiore indipendenza possibile» e «nei modi e nei tempi da loro scelti e a costi sostenibili».

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'acquisto di autocaravan da parte delle persone disabili si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, commi 3, 4 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Alla tabella A, parte II, numero 31), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m),».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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