PDL 1241

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1241

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MORASSUT

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 22 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Sono ormai trascorsi più di centocinquant'anni dalla proclamazione di Roma come capitale d'Italia.
In questo contesto appare particolarmente urgente definire un nuovo assetto istituzionale per la città capitale d'Italia. Roma rappresenta l'area metropolitana italiana con la maggior estensione territoriale e, con circa 1.287 chilometri quadrati, copre una superficie pari a quella delle nove maggiori città italiane.
Roma è, al contempo, la capitale europea con la maggior estensione di territorio amministrato, avendo una popolazione di oltre 2.800.000 abitanti.
Se si considera la totalità dell'area metropolitana romana e la si fa coincidere con il territorio della città metropolitana – ex provincia di Roma – l'estensione territoriale raggiunge 5.500 chilometri quadrati e la popolazione oltre 4.300.000 abitanti.
Questi dati appaiono indispensabili per avere una piena percezione della realtà urbana romana, che è ormai di scala metropolitana, segnata da una sempre più stretta integrazione e saldatura e, a volte, anche da continuità territoriale tra il comune di Roma e i comuni contermini.
A Roma, notoriamente, si concentra l'esercizio delle funzioni di due capitali, quella dello Stato italiano e quella della Città del Vaticano; essa è sede delle rappresentanze diplomatiche di entrambi gli Stati e ospita grandi organizzazioni internazionali come l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
Queste caratteristiche, sommariamente richiamate, consentono ormai di pensare a Roma come a un territorio regionale che può essere efficacemente governato con l'attribuzione di una piena potestà legislativa. In questo senso, Roma avrebbe la possibilità di godere delle stesse prerogative che da anni, a vario modo, caratterizzano tutte le grandi e medie capitali europee.
La presente proposta di legge raccoglie l'importante lavoro svolto nella Commissione Affari costituzionali nella XVIII legislatura su diversi progetti di legge abbinati, il cui iter fu interrotto bruscamente dalla fine anticipata della legislatura, quando il provvedimento era giunto all'esame dell'Assemblea.
Il testo qui presentato costituisce dunque un punto avanzato di mediazione, che aveva permesso a gran parte delle forze politiche dell'allora maggioranza e opposizione di raggiungere un punto di incontro.
Esso si compone di due articoli ed è volto a modificare l'articolo 114 della Costituzione al fine di valorizzare l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma capitale, attribuendo inoltre a tale ente poteri legislativi nelle materie attualmente ricomprese negli ambiti di competenza legislativa concorrente (esclusa la tutela della salute) e residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
In particolare, l'articolo 1 sostituisce integralmente il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, confermando l'attuale previsione che affida alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, costituzionalizzando al contempo il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria in capo a Roma capitale da attribuire con legge.
Rispetto a quanto attualmente stabilito dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (legge delega sul federalismo fiscale), che assegna a Roma capitale una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, la nuova formulazione fa in particolare riferimento all'autonomia normativa di Roma capitale e rafforza il richiamo all'autonomia finanziaria, stabilendo inoltre che devono essere assicurati adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.
A Roma capitale sono inoltre attribuiti poteri legislativi nelle materie che attualmente sono oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e di potestà legislativa regionale residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) delle regioni, individuati con lo statuto «speciale» di Roma capitale, in ogni caso escludendo l'attribuzione di poteri legislativi nella materia della tutela della salute.
È così introdotta nella Costituzione la previsione di uno statuto speciale di Roma capitale e la definizione della relativa procedura di adozione – a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio – unitamente al contenuto necessario dello stesso.
Viene infine specificato – al medesimo articolo 114 della Costituzione – che a Roma capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, spetta assicurare forme di decentramento.
L'articolo 2, comma 1, della proposta di legge costituzionale prevede che la legge costituzionale entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
Il comma 2 stabilisce che lo statuto speciale di Roma capitale sia adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Inoltre è disposto che, a seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale, a Roma capitale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione – che attualmente fanno riferimento allo Stato e alle regioni – in merito al procedimento per promuovere la questione di legittimità e i conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.
Infine, si stabilisce che le norme di attuazione dello statuto speciale siano adottate con una legge dello Stato, sentite Roma capitale e la regione Lazio.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio. Roma capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento».

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma capitale adotta lo statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma capitale e la regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.

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