PDL 1240

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1240

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BAGNAI, MOLINARI, BARABOTTI, CAVANDOLI, CECCHETTI,
FURGIUELE, GUSMEROLI, IEZZI, OTTAVIANI, PIERRO

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente

Presentata il 22 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, che riprende il testo dell'atto Senato n. 1712 presentato nella XVIII legislatura a prima firma del senatore Siri, nasce dai numerosi casi di cittadini che, negli ultimi mesi, si sono visti chiudere unilateralmente e senza motivo il rapporto di conto corrente, pur in presenza di saldi attivi, trovandosi costretti per effetto delle segnalazioni interbancarie a non poter più disporre delle proprie provviste.
La banca infatti chiude il rapporto di conto corrente consegnando al correntista unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura ha necessità di un conto corrente e di un rapporto bancario per essere tradotto in liquidità disponibile alla spesa o per essere utilizzato per il pagamento di spese e utenze, e il correntista a sua volta si trova impossibilitato ad aprire un nuovo conto corrente presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria. Nel quadro normativo vigente, infatti, anche se il correntista ha poste in attivo sul conto corrente, qualora questo venisse chiuso, si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni di contante.
Circa la chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito opera il combinato disposto dell'articolo 1845 del codice civile e della normativa riguardante il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; in particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni».
L'obiettivo della presente proposta di legge è, quindi, quello di fare chiarezza sulla funzione degli istituti di credito a seguito delle normative vigenti sulle limitazioni dell'utilizzo del contante (disposizioni contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e nella legge 27 dicembre 2017, n. 205): un metodo di controllo al quale l'allora Governo Monti ha scelto di accompagnare anche un limite di utilizzo del denaro contante, introdotto per la prima volta attraverso il decreto cosiddetto «Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che ha fissato la soglia di utilizzo ad un massimo di 1.000 euro. Con la legge di stabilità 2016, l'allora Governo Renzi non ha cancellato questo limite, ma si è limitato a triplicare l'ammontare di tale soglia, portando il limite di utilizzo del contante a 3.000 euro. La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha poi stabilito un tetto di 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022. Da ultimo, la legge di bilancio 2023 ha aumentato tale limite a 5.000 euro, tuttavia le esigenze di chiarezza suesposte permangono.
La normativa in materia impone, inoltre, al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente sul quale canalizzare emolumenti derivanti da rapporti di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata ed è, quindi, importante chiarire che il conto corrente deve essere considerato uno strumento da garantire a chiunque e indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del Paese e non può mai e in nessun caso essere negato, né prima della sua apertura né tantomeno successivamente.
La presente proposta di legge è dunque volta ad eliminare la possibilità per gli istituti di credito di recedere dal contratto senza che vi sia un motivo grave e introduce l'impossibilità per la banca di esimersi dall'aprire un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro quarto, titolo III, capo XVII, sezione V, del codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente:

«Art. 1857-bis.(Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – La banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente.
La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo».

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata.

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