PDL 1234

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1234

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Applicazione dell'aliquota agevolata al 10 per cento per l'erogazione di energia elettrica e la fornitura di gas all'interno di strutture di accoglienza collettive quali centri di servizio, case di riposo e residenze sanitarie assistenziali

Presentata il 20 giugno 2023

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Onorevoli Deputati! – Il legislatore nazionale, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha disposto, all'articolo 16, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 10 per cento per operazioni che abbiano per oggetto i beni e servizi elencati nella tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto, che prevede, al numero 103), l'applicazione di tale agevolazione per la fornitura di energia elettrica «ad uso domestico».
In merito a cosa debba intendersi per «uso domestico» già la circolare del Ministero delle finanze n. 82/E/1999, confermata con successiva risoluzione n. 150/E del 15 dicembre 2004 dell'Agenzia delle entrate – Direzione centrale di Roma, ha chiarito che l'uso domestico deve intendersi riferito anche ai consumatori finali di forniture di energia elettrica o termica in ambienti comunitari quali caserme, asili, conventi, case di riposo e simili.
L'intento del legislatore nazionale era pertanto certamente quello di introdurre un'agevolazione nell'applicazione dell'aliquota dell'IVA non soltanto a favore di chi utilizza tali forniture all'interno della propria abitazione, ma anche a favore di chi è accolto all'interno delle strutture comunitarie, dove peraltro generalmente l'ospite trasferisce la propria residenza anagrafica.
L'Agenzia delle entrate tuttavia, anche recentemente, pur confermando che l'uso domestico deve intendersi riferito alle ipotesi di impiego dell'energia delle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, ha precisato che tale agevolazione non si applica se l'utilizzo dell'energia avviene nell'ambito di prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA, ancorché in regime di esenzione.
Attualmente pertanto, poiché i centri di servizio, le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo in genere effettuano prestazioni verso corrispettivo e quindi rilevanti ai fini dell'IVA, anche se sono rese in regime di esenzione, non può darsi luogo all'applicazione dell'aliquota dell'IVA agevolata; con l'ulteriore e paradossale conseguenza che la relativa imposta non è considerata un costo deducibile/detraibile in quanto le prestazioni sono rese in regime di esenzione dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Si tenga presente che tale interpretazione genera un aumento del costo della retta che grava sull'utente finale, nel caso in cui questi sia economicamente autosufficiente, ovvero sull'assistenza pubblica nella frequente ipotesi in cui il costo della retta è sostenuto in tutto o in parte dal comune di residenza prima del ricovero in struttura.
Ora si ritiene, anche sulla base degli elementi acquisiti e nei limiti di competenza e disponibilità del legislatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, di assumere un'iniziativa di legge statale.
Trattasi infatti di operare con un intervento afferente alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
All'articolo 1 viene pertanto precisato che l'aliquota agevolata al 10 per cento va applicata, oltre che nei casi di erogazioni di energia elettrica e gas a favore di nuclei familiari residenti nella propria abitazione, anche nel caso di costi energetici correlati all'ospitalità offerta all'interno di strutture di accoglienza a cittadini non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Al fine di limitare l'agevolazione alle sole situazioni di bisogno sociale viene previsto che, per ottenere l'agevolazione, la struttura di accoglienza deve operare in regime di convenzionamento con la regione o l'ente locale competente.
Lo scopo è anzitutto quello di porre fine ad un'evidente ingiustizia, sollevando da costi impropri sia gli utenti e le famiglie, che sopportano in larga parte i costi per il ricovero nelle strutture quali le RSA e le case di riposo, che i comuni, che spesso si fanno carico del costo della retta in caso di indigenza dell'ospite.
Segue l'articolo 2 con la previsione delle disposizioni finanziarie.
Il calcolo del minor gettito dell'IVA è stato effettuato prendendo a presupposto i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che quantificano in circa 284.000 le persone ospiti in RSA e altre strutture residenziali. Si è preso a riferimento il costo medio di un ospite di un centro servizi per anziani in Veneto, stimato come segue:

RSA/Centro servizi per anziani/Casa di riposo in Veneto

Posti letto

nr. 255

Consumo complessivo di gas annuale

mc 317.500

Consumo medio per ospite anno

mc 1.245

Costo netto medio me. gas rif. 2021

0,41 euro

Costo netto per ospite anno gas

510,32 euro

Costo per IVA 22% ospite/anno

112,27 euro

Costo per IVA 10% ospite/anno

51,03 euro

Differenza IVA da 22 a 10% (-12%) ospite/anno

-61,24 euro

Ipotizzando che il differenziale possa essere inferiore per le strutture di accoglienza ubicate in centro e sud Italia, per la minor incidenza delle spese di riscaldamento, è ragionevole stimare una differenza media di gettito pari a 35 euro all'anno per ospite che, moltiplicato per 284.000 ospiti, porta a una stima complessiva di minor gettito dell'IVA annuo pari a 9.940.000 euro.
Si consideri che in realtà già ora il maggior costo per l'applicazione dell'aliquota dell'IVA al 22 per cento grava in gran parte sull'assistenza pubblica e in particolare sui comuni, che sono tenuti a far fronte all'eventuale integrazione economica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Conclude il testo normativo infine l'articolo 3 con la previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge, come si desume chiaramente dalla relazione accompagnatoria e dal disposto normativo, si propone di estendere la riduzione dell'aliquota dell'IVA al 10 per cento – già disposta per operazioni che abbiano per oggetto i beni e servizi elencati nella tabella A, parte III, allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede al punto 103) l'applicazione di tale agevolazione per la fornitura di energia elettrica «ad uso domestico» – anche a favore di chi è accolto all'interno delle strutture comunitarie, dove peraltro generalmente l'ospite trasferisce la propria residenza anagrafica.
Attualmente peraltro, poiché i centri di servizio, le RSA e le case di riposo in genere effettuano prestazioni verso corrispettivo e quindi rilevanti ai fini dell'IVA, anche se sono rese in regime di esenzione, non può darsi luogo all'applicazione dell'aliquota dell'IVA agevolata; e da ciò consegue un aumento del costo della retta che grava sull'utente finale, nel caso in cui questi sia economicamente autosufficiente, ovvero sull'assistenza pubblica nella frequente ipotesi in cui il costo della retta è sostenuto in tutto o in parte dal comune di residenza prima del ricovero in struttura.
Il legislatore ritiene pertanto di intervenire a precisare che l'aliquota agevolata al 10 per cento va applicata, oltre che nei casi di erogazioni di energia elettrica e gas a favore di nuclei familiari residenti nella propria abitazione, anche nel caso di costi energetici correlati all'ospitalità offerta all'interno di strutture di accoglienza a cittadini non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Al fine, peraltro, di limitare l'agevolazione alle sole situazioni di bisogno sociale viene previsto che, per ottenere l'agevolazione, la struttura di accoglienza deve operare in regime di convenzionamento con la regione o l'ente locale competente.
Si consegue così l'obiettivo di sollevare da costi impropri sia gli utenti che le famiglie, che sopportano in larga parte i costi per il ricovero nelle strutture quali le RSA e le case di riposo, sia anche i comuni, che spesso si fanno carico del costo della retta in caso di indigenza dell'ospite.
Dal punto di vista finanziario, a valere sul bilancio dello Stato, consegue, e si attesta, come da espressa previsione normativa recata dall'articolo 2 della proposta di legge, un maggior onere conseguente al calcolo del minor gettito dell'IVA derivante dall'articolato.
Di tale minor gettito e conseguenti maggiori oneri a compensazione viene data analitica illustrazione già in sede di relazione illustrativa, avendo assunto a presupposto:

a) dati dell'ISTAT che quantificano in circa 284.000 le persone ospiti in RSA e altre strutture residenziali;

b) costi medi di un ospite di un centro servizi per anziani in Veneto, stimato come segue:

RSA/Centro servizi per anziani/Casa di riposo in Veneto

Posti letto

nr. 255

Consumo complessivo di gas annuale

mc 317.500

Consumo medio per ospite anno

mc 1.245

Costo netto medio me. gas rif. 2021

0,41 euro

Costo netto per ospite anno gas

510,32 euro

Costo per IVA 22% ospite/anno

112,27 euro

Costo per IVA 10% ospite/anno

51,03 euro

Differenza IVA da 22 a 10% (-12%) ospite/anno

-61,24 euro

c) stima di un differenziale inferiore per le strutture di accoglienza ubicate in centro e sud Italia, per la minor incidenza delle spese di riscaldamento (35 euro all'anno per ospite);

d) conseguente stima complessiva di minor gettito dell'IVA annuo (e conseguenti maggiori oneri a valere sul bilancio) pari a 9.940.000 euro.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Disposizioni per l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata al 10 per cento per l'erogazione di energia elettrica e fornitura di gas all'interno di strutture di accoglienza a carattere collettivo)

1. Al numero 103) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «energia elettrica per uso domestico;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica e gas per prestazioni di ospitalità a favore di utenti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti all'interno di strutture a carattere collettivo, anche a fronte del pagamento di un corrispettivo, in regime di accreditamento o convenzionamento con la regione o con enti locali;».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quantificabili in 9.940.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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