PDL 1232

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1232

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BISA, MOLINARI, BELLOMO, MATONE, MORRONE, SUDANO, DAVIDE BERGAMINI, BOF, CAVANDOLI, PRETTO, ZINZI

Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
in materia di sospensione feriale dei termini processuali

Presentata il 20 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto di ciascun anno dal calcolo delle scadenze processuali.
Fatti salvi alcuni casi specificamente previsti dalla legge, per effetto della sospensione feriale il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per trentuno giorni e riprende soltanto dal 1° settembre; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa.
Se invece il termine ha inizio durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, lo stesso termine inizia a decorrere alla fine di detto periodo.
In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1° agosto al 15 settembre, ma il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ne ha modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015.
La finalità che ha ispirato la previsione della sospensione feriale dei termini è quella di garantire le parti durante il periodo estivo, tradizionalmente di vacanza, in applicazione del più generale diritto di difesa.
Con la riduzione del periodo di sospensione da quarantacinque a trenta giorni, tale finalità è stata contemperata con quella di smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato, prevista dal nuovo articolo 8-bis della legge 2 aprile 1979, n. 97, contestualmente introdotto dal citato decreto-legge n. 132 del 2014.
In realtà, quella che viene indebitamente chiamata «la chiusura delle aule giudiziarie», secondo quanto emerge dai lavori preparatori alla citata legge n. 742 del 1969, era nata con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un intervallo di effettivo riposo nel periodo feriale. La sospensione dei termini processuali non è quindi necessariamente connessa con le ferie dei magistrati.
Il legislatore aveva voluto evitare problemi per la classe forense nel caso in cui fosse arrivata la notifica di un provvedimento durante le ferie senza che i termini per impugnarlo fossero sospesi, contemperando efficacemente l'esigenza sacrosanta di assicurare almeno un mese di ferie agli avvocati e prevedendo che la sospensione operasse anche nei quindici giorni successivi al mese «canonico» di agosto: ciò, appunto, al fine di consentire non già il prolungamento delle ferie, ma la preparazione nei primi giorni di settembre di atti e udienze in scadenza a ridosso della data del 15 settembre.
Il legislatore aveva del resto adeguatamente bilanciato il periodo di sospensione feriale con l'esclusione dalla stessa di tutta una serie di atti urgenti, fra i quali anche quelli dichiarati eventualmente tali dal giudice con provvedimento ad hoc.
L'allora Governo Renzi, peraltro, ha ritenuto che la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali potesse servire a soddisfare la primaria esigenza della celerità della giustizia, dimenticando però che, di fatto, la sospensione non impedisce ai magistrati di redigere le sentenze e di adottare altri provvedimenti, oltre che di occuparsi dei procedimenti d'urgenza. Questo aspetto, decisivo per smascherare la natura demagogica del provvedimento, non viene mai evidenziato, lasciando credere che la sospensione dei termini equivalga a una paralisi completa dell'attività giurisdizionale.
Un «risparmio» di quindici giorni all'anno, invece, non ha minimamente ridotto i tempi di un giudizio che in media ha una durata di cinque anni.
Vi è di più. Il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 2719 del 29 aprile 2019), respingendo il ricorso di alcuni magistrati contro la riduzione a trenta giorni del periodo di sospensione feriale, ha richiesto un intervento del Consiglio superiore della magistratura (CSM) per ripristinare «un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali» con specifico riferimento al cosiddetto «periodo cuscinetto», che all'interno degli uffici giudiziari viene utilizzato per assicurare ai magistrati l'effettivo godimento del periodo feriale.
Il CSM, ritenendo di dover rideterminare tale periodo, all'esito della seduta del 22 maggio 2019, ha deliberato l'adozione di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati, disponendo che non potranno essere fissate udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre, destinando tale periodo solo agli affari «urgenti ed indifferibili».
Anche questa volta i soggetti veramente penalizzati sono stati gli avvocati. Sappiamo bene che per ridurre i tempi della giustizia occorre ben altro.
Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, ripristinare la durata originaria di quarantacinque giorni del periodo di sospensione feriale al fine di accordare ai professionisti forensi un periodo di effettivo riposo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «dal 1° al 31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° agosto al 15 settembre».

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