PDL 1231

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1231

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CECCHETTI, MOLINARI, DARA, BILLI, BISA, CAPARVI, CATTOI, CAVANDOLI, FRASSINI, FURGIUELE, IEZZI, ZOFFILI

Disposizioni per il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Presentata il 20 giugno 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – La gestione dei tributi comunali, considerata essenziale per un percorso innovativo e performante della finanza locale, ha assunto negli ultimi anni un'importanza strategica per il governo del territorio.
Le imposizioni tributarie e tariffarie, infatti, rappresentano oggi la parte più consistente dei bilanci comunali che, se da una parte sono sempre più caratterizzati da trasferimenti statali decrescenti, dall'altra, sono di fondamentale importanza per il conseguente svolgimento delle funzioni dell'ente e soprattutto per l'erogazione dei servizi essenziali e di prossimità ai cittadini. Nondimeno, appare sempre più rilevante il valore strategico relativo alle modalità attraverso le quali i comuni scelgono di gestire le fasi relative all'accertamento e la riscossione delle proprie entrate.
Dall'attuale quadro normativo – non sempre chiaro e coerente – emerge un sistema articolato di soggetti preposti alla definizione dei tributi locali, nonché degli strumenti normativi e procedurali utilizzati, che rappresentano un insieme di attività dirimenti sulla capacità e la qualità patrimoniale degli enti. All'ovvia premessa relativa alla regolarità tributaria segue, di riflesso, una complessità di ordine pratico per le singole amministrazioni locali, le quali si trovano ogni giorno ad affrontare problematiche in merito al mancato incasso dei tributi locali, oltre che all'accertamento dell'atto di riscossione e all'irregolarità tributaria del cittadino, intendendosi come tale quella verificata e formalmente contestata al contribuente con la notifica del dovuto atto impositivo.
La presente proposta di legge, sulla scorta anche di altre esperienze europee e nel pieno rispetto dei princìpi comunitari e costituzionali garantiti, vuole riconoscere la facoltà alle singole amministrazioni comunali di attestare in via amministrativa la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei cittadini iscritti nel comune di residenza.
In particolare, l'articolo 1 riconosce alle amministrazioni locali la facoltà di disporre, con proprio regolamento, che il rilascio di talune autorizzazioni, nullaosta, certificazioni o relativi rinnovi, permessi e adempimenti concessori possa essere subordinato al requisito di regolarità fiscale così come risultante da apposita attestazione.
L'articolo 2 prevede che gli adempimenti di cui all'articolo 1 avvengano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 3, infine, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure preventive a sostegno del contrasto dell'evasione dei tributi locali)

1. Gli enti locali territoriali competenti possono disporre, con norma regolamentare e ai soli fini dell'attività di prevenzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, regolamenti e ordinanze dei sindaci in materia di tributi locali, che il rilascio di autorizzazioni, nullaosta, certificazioni o relativi rinnovi, permessi e adempimenti concessori sia subordinato alla verifica della regolarità fiscale come risultante dall'attestazione di cui al comma 2.
2. I cittadini residenti, ovvero coloro che intendono spostare la propria residenza in un altro comune italiano, possono richiedere un'attestazione di verifica e regolarità della propria posizione tributaria relativamente ai tributi locali versati.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

torna su