PDL 1226

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1226

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BORDONALI, MOLINARI, BILLI, BOF, CATTOI, CAVANDOLI, COMAROLI, DARA, GIAGONI, MATONE, PIERRO

Disposizioni per agevolare l'accesso all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e il suo esercizio

Presentata il 16 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Se il comparto del trasporto e della logistica non è ancora oggi in condizione di funzionare adeguatamente e di essere concorrenziale, l'intero sistema produttivo italiano ne paga le conseguenze, in ragione del fatto che il settore, movimentando oltre il 70 per cento delle merci e generando un indotto del valore di decine di miliardi di euro, rappresenta uno degli asset produttivi strategici del Paese nonché un fattore abilitante primario del suo progresso economico e sociale.
Un intervento lungimirante non può non prevedere un sistema di interventi volto a favorire la crescita e lo sviluppo attraverso misure strutturali coordinate, che partono dalla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee d'azione, per arrivare a definire una pianificazione di medio-lungo periodo che orienti la politica dei trasporti nazionale verso una crescita sostenibile.
Le proposte e le iniziative in campo politico, economico e sociale sono le peculiarità che le imprese del comparto, duramente colpite dalle conseguenze della pandemia di COVID-19, prima, e dall'aumento dei costi energetici, poi, vorrebbero fossero poste al centro dell'agenda politica, con l'obiettivo di sviluppare un sistema di trasporti nazionale efficiente, integrato e sostenibile in grado di contribuire alla crescita economica e al miglioramento della qualità di vita dell'intero Paese.
La presente proposta di legge, di cui si auspica una celere approvazione, prevede all'articolo 1 l'incremento del 20 per cento del valore soglia delle indennità di trasferta e dei rimborsi di spesa previsti dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riconosciuti agli autisti dipendenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Considerando ormai cronica la carenza di conducenti dei mezzi per l'esercizio della citata attività di autotrasporto, la misura proposta renderebbe maggiormente attrattivo il lavoro dei conducenti, incidendo positivamente sul loro reddito netto.
L'articolo 2 dispone la riduzione da ventuno a diciotto anni dell'età minima per il conseguimento della patente C, subordinando la validità della stessa al necessario affiancamento, per un periodo di almeno tre mesi, di un conducente in possesso della patente C da dieci anni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Innalzamento dei limiti delle indennità e dei rimborsi di spesa per le trasferte ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti)

1. Al fine di far fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il limite di importo delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte previsto dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di indennità e di rimborsi di spesa per le trasferte è incrementato in misura pari al 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.
(Abbassamento del limite di età per il conseguimento della patente di guida della categoria C)

1. Per incentivare l'ingresso di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, ai soggetti di anni diciotto è consentito il conseguimento della patente di guida della categoria C che abilita alla guida dei veicoli indicati per la medesima categoria. Per i primi tre mesi dal conseguimento della patente di cui al primo periodo, il conducente alla guida del veicolo per il quale la medesima patente è stata richiesta è affiancato da un soggetto di età non superiore a sessantacinque anni, munito di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai soggetti di età superiore ad anni ventuno che hanno conseguito la patente di categoria C. In caso di violazione delle disposizioni di cui al secondo periodo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

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