PDL 1222

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
        Titolo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
        Titolo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
        Titolo III
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
        Titolo IV
                Capo I
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                Capo II
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
        Titolo V
                        Articolo 32
        Titolo VI
                        Articolo 33
                        Articolo 34

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1222

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PANIZZUT, LOIZZO, LAZZARINI, MATONE, CAVANDOLI

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali e della cremazione

Presentata il 13 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riproduce il testo unificato delle proposte di legge atto Camera n. 1143 e abbinate risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati in sede referente nel corso della XVIII legislatura, nell'ottica di proseguire e non disperdere l'importante lavoro condotto in quella sede.
Quella funebre è un'attività d'interesse generale con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria che incidono sulla salute pubblica e sulla pubblica sicurezza.
Nello svolgimento di tale servizio, assumono particolare rilievo la regolazione e la gestione delle funzioni pubbliche finalizzate a garantire i diritti fondamentali di veder realizzate le volontà esequiali eventualmente espresse in vita e di onorare con atti di pietà e di memoria la scomparsa dei propri cari estinti.
Si tratta di un settore in cui sono impiegati migliaia di operatori funebri, ai quali sono state demandate nell'ultimo decennio funzioni pubbliche e sanitarie.
Questi, infatti, all'atto della chiusura o del suggello del feretro ricoprono il ruolo di incaricato di pubblico servizio e, in luogo delle strutture ospedaliere e obitoriali, si occupano dell'attività di osservazione della salma in specifiche strutture dedicate, ossia le «case funerarie».
L'attività funeraria assume un rilievo di non poco conto anche nel contesto economico nazionale. Il numero di famiglie annualmente colpite da un lutto, in effetti, è imponente: basti pensare che in Italia, solo nell'anno 2022, sono stati registrati oltre 713.499 decessi, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
Nonostante l'importanza sociale, culturale ed economica di questo comparto, il settore funerario è caratterizzato da una disciplina disorganica a livello regionale, oltre che datata e inadeguata a livello nazionale.
Sul piano nazionale, la normativa è ferma al regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che già all'epoca non soddisfaceva le necessità e le esigenze sociali esistenti al momento della sua adozione.
Anche il settore cimiteriale necessita di seri e incisivi interventi per la razionalizzazione dei servizi a questo correlati, al fine di recuperare quella «produttività» che è possibile raggiungere solo reimpostando il funzionale rapporto tra le esigenze dell'utenza e le prestazioni fornite, oggi messa in discussione dalle trasformazioni dei costumi intervenute nella società italiana, a partire dal vertiginoso sviluppo della cremazione.
L'elevato numero dei cimiteri presenti nel Paese, seppur rappresenti un'importante ricchezza e un servizio particolarmente vicino alle esigenze delle comunità del territorio, sta diventando sempre più ingestibile sotto il profilo economico, con costi complessivi troppo alti rispetto alle entrate possibili.
È necessario, quindi, affidare alle regioni compiti programmatori con l'obiettivo di agevolare i processi di accorpamento dei cimiteri, al fine di garantire accettabili parametri di corretta gestione economica.
Oltre a ricondurre a uniformità in tutto il territorio nazionale le norme relative al settore funerario, la presente proposta di legge si prefigge, a tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto e a garanzia del buon svolgimento delle esequie funebri, di individuare e descrivere i requisiti che i soggetti economici devono possedere in via continuativa per essere autorizzati allo svolgimento di tale attività, data la sua preminente vocazione igienico-sanitaria.
A fronte dei 713.499 decessi registrati nell'anno 2022, infatti, il numero degli operatori funebri è ad oggi pari a oltre 6.000, secondo le stime delle organizzazioni di categoria.
Sulla base di questo dato e in considerazione del fatto che sussistono imprese funebri con più punti vendita oltre alla sede principale, ne deriva che la larga maggioranza di tali operatori esegue nel complesso meno di cento servizi funebri all'anno. È possibile, dunque, che molti operatori non siano in possesso dei requisiti minimi di affidabilità, formazione, professionalità e dotazione strutturale per lo svolgimento dell'attività funeraria.
Il contesto di diffusa polverizzazione societaria e la conseguente eccessiva densità di operatori funebri in ambiti territoriali ristretti favorisce, inoltre, fenomeni di accanimento sulle famiglie dolenti le quali, a causa del trauma causato da un lutto recente, risultano maggiormente vulnerabili e, quindi, condizionabili circa la scelta non solo dell'impresa funebre cui affidarsi, ma anche della tipologia di servizio funebre da svolgere.
Lo Stato, pertanto, anche attraverso gli strumenti demandati alle regioni, ha il compito di contrastare i predetti deprecabili fenomeni di malaffare e di garantire la più ampia accessibilità a tale servizio pubblico, promuovendone il libero insediamento anche laddove non sussistano prerequisiti di mera economicità.
Con la presente proposta di legge, dunque, si intende rinnovare e aggiornare il ruolo di regolazione dello Stato, garantire in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale la maggiore accessibilità a tale servizio di pubblico interesse e disciplinare l'imprenditoria funeraria italiana:

definendo livelli ottimali di copertura del servizio funebre e cimiteriale. Sarà necessario definire modalità e criteri, con un intervento combinato tra livello nazionale e regionale, atti a garantire servizi efficienti, funzionali e rispettosi delle esigenze degli utenti, nonché a contrastare l'eccessiva polverizzazione contraria alle garanzie di regolarità di questo servizio;

identificando i soggetti attori e i requisiti strutturali e organizzativi necessari per l'esercizio delle attività funebri e cimiteriali;

regolamentando le specifiche attività di contrasto alla creazione di posizioni dominanti sul mercato, al fine di agire positivamente per una conseguente moralizzazione del settore: si considera fondamentale a questo riguardo la regolamentazione delle incompatibilità;

riordinando il sistema cimiteriale e il rapporto tra le funzioni igienico-sanitarie e le funzioni connesse al ricordo, alla memoria e al culto dei defunti. L'intervento delle regioni e dei comuni dovrà perseguire la razionalizzazione del sistema cimiteriale, garantendo livelli dimensionali adeguati di tali strutture e individuando soggetti gestori affidabili, nel rispetto della normativa generale;

ridefinendo funzioni e modalità di rigoroso controllo sul settore, indispensabile per la tutela delle famiglie dolenti e per la regolarità dei servizi;

ampliando le opportunità di scelta per le famiglie, senza tuttavia allentare il controllo pubblico sull'intera fiera e sulle specifiche operazioni; disciplinando lo sviluppo delle «case funerarie», strutture di lunga tradizione in tutta l'Europa occidentale, al fine di favorire la possibilità, per le famiglie, di dare un dignitoso commiato al defunto;

definendo, con il rigore necessario, il rispetto puntuale delle volontà del defunto, pur affidate ai parenti o agli aventi titolo;

prevedendo, pur nella semplificazione delle procedure, norme omogenee nel territorio nazionale per la corretta certificazione della volontà del defunto in relazione alla cremazione e alla dispersione o conservazione domiciliare delle ceneri;

delineando i contenuti generali della formazione obbligatoria per gli addetti del settore, demandandone la competenza organizzativa alle regioni;

introducendo, infine, la possibilità di esercitare la tanatoprassi sui defunti, come in tutti i Paesi europei con giurisdizione più avanzata in materia, definendone le finalità, le modalità organizzative e i contenuti in stretto rapporto con i Ministeri competenti.

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, cimiteriali e della polizia mortuaria, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento dei defunti.
2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e individua i compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL), nonché le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, il trattamento dei resti mortali, delle ossa umane e delle ceneri cremate nel territorio nazionale, a fini di tutela igienico-sanitaria e di garanzia dei diritti fondamentali della persona;

c) armonizza lo svolgimento delle funzioni autorizzatone, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;

d) stabilisce le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione;

f) disciplina gli impianti cimiteriali e i servizi di cremazione per animali di affezione.

3. La costruzione, la cura e la gestione dei cimiteri sono attività di rilevanza pubblica: i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'articolo 824, comma 2, del codice civile, e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari. La tutela e il mantenimento dei cimiteri, a partire da quelli storici e monumentali, sono affidati alle istituzioni nazionali e territoriali.
4. Sono di competenza esclusiva dei comuni le attività inerenti alla disponibilità, alla custodia, al mantenimento o all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accettazione e alla sepoltura dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione ed esumazione ordinaria, di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.
5. È garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso nei limiti previsti dalla presente legge.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dal decesso o prima dell'accertamento della morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dal decesso o dall'accertamento della morte;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in stato di incompleta scheletrizzazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per «soggetti aventi titolo» si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, o, in mancanza di questi, i parenti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi;

e) per «dolenti» si intendono coloro che, essendo estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere;

f) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

g) per «attività funebri» si intendono le attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità e di sicurezza igienico-sanitaria, ai fini dell'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 7;

h) per «impresa funebre» si intende il soggetto imprenditoriale autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo i requisiti di cui all'articolo 9;

i) per «centro servizi» e «società consortile» si intende l'impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale;

l) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa funebre o del centro servizi, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque dell'esecuzione delle attività funebri di cui alla lettera g);

m) per «casa funeraria» si intende una struttura gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme o i cadaveri di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto;

n) per «sala del commiato» si intende il luogo collocato all'interno della casa funeraria, del cimitero o del crematorio, al di fuori dalle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali pubbliche o private, adibita all'esposizione ai soli fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso o in un'urna cineraria. La sala del commiato non può costituire una struttura autonoma;

o) per «trasporto funebre» si intende il trasferimento della salma o del cadavere eseguito da imprese funebri:

1) costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

2) costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio o, in particolari situazioni, alle case funerarie;

p) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, eseguito dall'operatore, denominato «tanatoprattore», unito ai trattamenti di «tanatocosmesi» intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione;

q) per «servizi cimiteriali istituzionali» si intende l'insieme delle attività inerenti alla disponibilità, alla cura e all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accoglienza e alla custodia dei defunti nonché le operazioni di inumazione ed esumazione di inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, di estumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la loro registrazione;

r) per «addetti cimiteriali» si intende il personale qualificato e abilitato a svolgere le operazioni cimiteriali;

s) per «Ufficio» si intende l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa del Ministero della difesa, previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera g), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

t) per «Caduti» si intendono i defunti previsti dall'articolo 267 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

TITOLO II
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 3.
(Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai princìpi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà e di omogeneità delle norme.
2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre nonché i requisiti della certificazione regionale all'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) gli ambiti territoriali e i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle attività funebri;

g) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri e dei servizi cimiteriali;

h) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

i) le modalità per lo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;

l) i criteri e le modalità operative di gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Art. 4.
(Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e inoltre:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) individua spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri per il tributo di speciali onoranze nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e dei crematori;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita i poteri di vigilanza e di controllo sull'applicazione dei contenuti della presente legge, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle aziende sanitarie locali.

2. Il comune, su richiesta dell'Ufficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), assicura la sepoltura dei Caduti nei cimiteri comunali. Il medesimo Ufficio autorizza la traslazione dei resti mortali dei Caduti.

Art. 5.
(Compiti delle aziende sanitarie locali)

1. Le aziende sanitarie locali, nei limiti delle proprie competenze:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;

b) formulano prescrizioni per la tutela della salute pubblica;

c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilasciano i pareri e le certificazioni previsti dalla presente legge.

TITOLO III
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 6.
(Programmazione territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale da parte delle regioni al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra l'offerta e la domanda potenziale della popolazione.
2. La programmazione territoriale prevede, tenendo in considerazione il rapporto tra la popolazione e la diffusione delle imprese funebri, che il numero delle sedi autorizzabili sia proporzionale al numero degli abitanti residenti nelle macro aree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni in ragione di un'autorizzazione ogni 15.000 abitanti, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti le attività funebri già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono comunque autorizzabili, oltre alle sedi già esistenti, ulteriori sedi secondarie in ragione di una sede ogni 5.000 abitanti.

Art. 7.
(Attività funebre)

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che rispettino l'effettiva libertà di scelta dei soggetti aventi titolo garantendo la tutela della salute pubblica.
2. L'attività funebre comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;

b) preparazione e vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) preparazione e ricomposizione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro, trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

d) trasferimento della salma durante il periodo di osservazione e trasporto del cadavere o del feretro sigillato;

e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

f) eventuale gestione di case funerarie.

3. L'esercizio dell'attività funebre è consentito a imprese individuali e a società di persone o di capitali in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.
4. Sono vietati l'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari volti all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e di attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività.
5. Non possono essere sottoscritti contratti per servizi funerari da soggetti non autorizzati all'attività funebre.
6. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;

b) la gestione del servizio obitoriale;

c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche e private;

d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

8. Le imprese funebri autorizzate in uno degli Stati membri dell'Unione europea possono svolgere direttamente l'attività in Italia ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391. Le imprese operanti nei Paesi terzi devono necessariamente avvalersi di un'impresa funebre italiana o autorizzata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 8.
(Impresa funebre)

1. L'impresa funebre è il soggetto che, in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, svolge l'attività funebre.
2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi, fatti salvi i massimali tariffari dei servizi di cremazione, stabiliti annualmente con decreto del Ministri dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.
4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione di servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari e assimilabili di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali pubbliche e private e di obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre. Alle imprese funebri sono altresì vietati l'esercizio del servizio di ambulanza quali trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, ai soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.
5. Alle imprese funebri è vietata la sottoscrizione di accordi o convenzioni con le strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali pubbliche e private e gli obitori per lo svolgimento di servizi funebri, nonché di accordi o convenzioni con i comuni per lo svolgimento di servizi mortuari istituzionali presso i locali dell'impresa funebre o le strutture di cui all'articolo 14.

Art. 9.
(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Ogni impresa funebre, per poter svolgere la propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale di cui all'articolo 6 deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017:2019 e deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede adeguata alla trattazione degli affari;

b) auto funebri adibite al trasporto salme, cadaveri e feretri in relazione al numero dei servizi annui funebri come indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale. Tale autorimessa deve disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano dell'auto funebre;

c) un direttore tecnico anche coincidente con il titolare o il legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i soggetti aventi titolo committenti, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre;

d) operatori funebri con mansione di necroforo, stabilmente assunti con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi, nel numero di unità lavorative annue (ULA) in relazione al numero dei servizi annui funebri come indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d).
3. Le imprese funebri comunicano l'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti dell'impresa e del relativo personale o dell'indicazione dell'eventuale contratto stipulato con il centro servizi o con la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile. Le regioni predispongo apposite piattaforme telematiche digitali contenenti i medesimi dati. Ogni cambiamento riferito ai dati trasmessi tramite SCIA deve essere comunicato dall'impresa funebre nella piattaforma regionale che ne darà notifica al comune autorizzante. Il comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali e umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria acquisendo autonomamente le informazioni dalla piattaforma regionale senza nessun aggravio burocratico per le imprese. In sede di verifica, laddove si riscontri la carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività o la difformità dei dati, gli enti competenti potranno procedere alla sospensione dell'attività o, nel caso di mancato adeguamento entro novanta giorni, al ritiro dell'autorizzazione.
4. Ogni sede secondaria è soggetta a SCIA presso il comune territorialmente competente e deve garantire la presenza di almeno un addetto alla trattazione degli affari stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro, in possesso dei relativi requisiti formativi e in persona diversa da quelle operanti nelle altre sedi.
5. Ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al presente articolo non è ammesso il ricorso ad associazioni temporanee di impresa né a reti di impresa.
6. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti laddove la contestuale presenza di essi venga documentata attraverso la stipulazione, in via esclusiva, di specifici contratti di fornitura tra il centro servizi o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile e l'impresa funebre. Tale contratto dovrà avere la durata e il contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività funebre e della sua esistenza dovrà essere data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale all'atto del conferimento del mandato.
7. Le aziende denominate centro servizi di cui al comma 6 del presente articolo o le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, che mettono a disposizione di altre imprese funebri le proprie dotazioni di mezzi e personale devono essere comunque in possesso, oltre ai requisiti previsti al comma 1, di:

a) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necroforo stabilmente assunte con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi;

b) tre auto funebri adibite al trasporto di salme, di cadaveri e feretri e un'apposita autorimessa, avente i requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'ASL.

8. Per ogni contratto sottoscritto tra i centri servizi e le imprese funebri successivo al quinto, nonché per ogni rapporto di aggregazione con società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile successivo al quinto consorziato, in aggiunta alla dotazione minima prevista al comma 7 del presente articolo, i centri servizi e le società consortili dovranno assumere con regolare contratto di lavoro stabile e continuativo ulteriori addetti in ragione di un'unità lavorativa annua con mansione di necroforo e dotarsi di un'ulteriore auto funebre ogni quattro contratti o nuovi consorziati, nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto.
9. Laddove il centro servizi mette a disposizione i propri requisiti in favore di imprese ubicate in regioni differenti, il medesimo deve possedere i requisiti previsti da ciascuna regione in cui intende svolgere la propria attività.

Art. 10.
(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, determinati dalle regioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla norma UNI EN 15017:2019.
2. I corsi obbligatori di formazione per il personale di cui al comma 1 prevedono percorsi, contenuti e durata definiti ai sensi della norma UNI EN 15017:2019 e sono tenuti da enti formativi accreditati o da associazioni di settore operanti a livello nazionale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge. Tutti i corsi sono soggetti ad aggiornamento ogni cinque anni.

Art. 11.
(Mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza)

1. Il comune, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione dei prezzi, ad esclusione delle prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale di cui all'articolo 4.
2. Il mandato per lo svolgimento dei servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.
3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 deve essere sottoscritto nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre o su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo o trasmesso per via telematica. È vietato il procacciamento e il conferimento del mandato per lo svolgimento dei servizi funebri, negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura e di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private, a bordo di ambulanze, nonché nei locali di osservazione delle salme, nei cimiteri e nei crematori.
4. È fatto divieto al personale pubblico o privato, operante in enti pubblici, in strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali, di ricovero, cura e assimilate, in strutture deputate ai pubblici servizi, e a gestori di servizi di ambulanze, di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare o portare a conoscenza le imprese funebri del decesso di persone.
5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati in ottemperanza del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
6. La promozione pubblicitaria relativa ai servizi funebri è vietata ai soggetti non titolari di un'impresa funebre.
7. Gli annunci funebri in occasione dei funerali possono essere esentati dai rispettivi regolamenti comunali da diritti di affissione e pubblicità; il servizio di affissione dei medesimi annunci può essere effettuato anche da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi o bacheche dedicate e nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali.
8. È fatto divieto di collocare materiale e promozioni pubblicitarie funerarie e cimiteriali a una distanza inferiore a 100 metri da strutture sanitarie, di ricovero e cura, pubbliche o private, socio-sanitarie e socioassistenziali nonché da cimiteri.
9. A tutela della corretta informazione degli utenti, tutti i messaggi pubblicitari inerenti ai servizi funebri e ai relativi prezzi, diffusi e pubblicizzati mediante mezzi pubblicitari sia materiali sia digitali, in qualsiasi forma eseguiti, devono rispettare la normativa vigente in materia di corretta comunicazione al consumatore e il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, approvato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.
10. Le informazioni fornite all'utenza devono riguardare lo specifico servizio richiesto all'impresa funebre e garantire la certezza dell'importo finale, distinto nelle varie voci che lo compongono, nonché le eventuali voci non prevedibili o quantificabili con la netta distinzione degli oneri e dei diritti comunali.
11. Le pubblicità in materia funeraria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse entro tre mesi dalla medesima data.

Art. 12.
(Trasporto funebre)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di idonei mezzi e personale appartenenti all'impresa medesima, per mezzo di un contenitore non sigillato in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita. Fanno eccezione i trasporti presso obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie che possono essere svolte dai soggetti autorizzati. Tale trasporto avviene dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, al deposito di osservazione comunale, all'obitorio o, su richiesta degli aventi titolo sul defunto, all'abitazione del defunto o degli aventi titolo o alla casa funeraria.
2. Il trasporto di salma può avvenire in tutto il territorio nazionale, previa certificazione medica dalla quale risulti che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificazione costituisce titolo valido e sufficiente per eseguire il trasporto della salma il quale deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, nei casi in cui il defunto abbia disposto la donazione di organi o nei casi in cui sia stato disposto sul defunto autopsia o riscontro diagnostico, il trasporto di salma deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi.
3. Il trasporto della salma è comunicato tempestivamente dall'impresa funebre, anche per via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune di destinazione e alla ASL territorialmente competente per l'effettuazione della visita necroscopica. La struttura ricevente comunica l'arrivo della salma indicando il giorno e l'orario di arrivo, trasmettendo tali informazioni, anche in via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune competente della struttura ricevente, nonché alla ASL competente per il luogo di destinazione. Il trasferimento della salma può avvenire eccezionalmente in luoghi diversi da quelli indicati al comma 1, per il tributo di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del sindaco, sentita l'autorità sanitaria.
4. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di idonei mezzi e personale appartenenti all'impresa medesima, nel feretro sigillato al luogo di destinazione quale un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze ed è preventivamente autorizzato dal comune di decesso o di pregressa sepoltura, sia per il cadavere sia per i resti mortali.
5. Il trasporto è svolto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
6. L'addetto al trasporto funebre, in qualità di incaricato di un pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

a) l'identità della salma o del cadavere;

b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato e vi sia apposto il sigillo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. L'addetto al trasporto redige il verbale di cui al comma 6 in duplice originale: entrambi gli esemplari devono sempre accompagnare il feretro fino a destinazione; sugli stessi esemplari viene rilasciata, dalla struttura ricevente o dal comune di destinazione finale, la ricevuta attestante la ricezione del feretro. Un originale del verbale deve essere trattenuto dalla struttura ricevente la quale trasmette copia sia al comune di destinazione finale sia a quello in cui è avvenuto il decesso. L'altro originale è conservato dall'impresa funebre, anche in formato digitale, per cinque anni.
8. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero o crematorio, anche per via telematica.
9. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso in ottemperanza delle norme previste dai trattati internazionali vigenti.
10. Per i decessi che avvengono presso una struttura sanitaria, di ricovero, cura, socio-sanitaria, socioassistenziale, hospice, pubblica o privata, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse deve essere effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non deve essere riconducibile in alcun modo a un'impresa esercente l'attività funebre.
11. L'attività di trasporto funebre termina all'arrivo nella struttura ricevente o nel comune di destinazione finale dove il personale incaricato effettua il prelievo del feretro dall'auto funebre procedendo alla successiva movimentazione e collocazione del medesimo.
12. I trasporti funebri devono essere effettuati nel rispetto di quanto individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) del soggetto esecutore e in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari.
13. Il trasporto di ceneri e di resti ossei può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione del comune di partenza, che ne dà avviso al comune di destinazione o, se all'estero, alla corrispondente autorità consolare in Italia.
14. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta degli aventi titolo, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.
15. Il trasporto funebre è svolto a pagamento. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone. Per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 16, comma 1, i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso, fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.
16. Il trasporto funebre può essere gravato dal comune di un diritto di segreteria nella misura massima di 10 euro e le autorizzazioni ad esso relative sono esenti da bolli. La documentazione relativa ai trasporti funebri può essere trasmessa tra i vari soggetti anche per via telematica.
17. Ove le attività di cui al presente articolo abbiano ad oggetto i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s).

Art. 13.
(Caratteristiche dei feretri)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, i cofani funebri, in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o aerato ovvero la cremazione, dovranno possedere le caratteristiche tecnico-costruttive di cui alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014 e successive modificazioni ed essere confezionati in conformità alla norma UNI EN 15017:2019, fermo restando che il Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso di casse di materiali diversi da quelli previsti all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prescrivendo le caratteristiche che gli stessi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 14.
(Case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.
2. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione. La struttura, in caso di permanenza di salme o cadaveri al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, deve essere presidiata da personale addetto. La gestione delle case funerarie e dei servizi ad essa connessi di cui al comma 1 non sono subappaltabili a soggetti terzi.
3. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali e impiantistiche alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

a) una sala per la preparazione o l'osservazione delle salme o dei cadaveri nonché per il deposito dei feretri sigillati;

b) una sala per l'esposizione dei defunti ai dolenti;

c) un locale adibito a spogliatoio per il personale;

d) servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per i dolenti;

f) una sala del commiato;

g) una cella frigorifera;

h) un deposito per i materiali e le attrezzature tecniche.

4. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge entro il termine di ventiquattro mesi sono tenute ad adeguare i propri criteri strutturali ai requisiti previsti al comma 3.
5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie, socioassistenziali, hospice, pubbliche e private, nei cimiteri e nei crematori. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.
6. Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente legge.
7. Il personale addetto alla gestione delle case funerarie o delle sale del commiato deve essere in possesso di requisiti formativi specifici, in conformità alla norma UNI EN 15017:2019.
8. Presso le case funerarie possono essere custoditi i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.
9. I comuni autorizzano la realizzazione e la gestione dei crematori presso le case funerarie nel rispetto della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Art. 15.
(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi validi in tutto il territorio nazionale, in conformità con le previsioni della norma UNI EN 15017:2019, concernenti:

a) l'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi, denominato «tanatoprattore»;

b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

d) la garanzia che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

Art. 16.
(Attività necroscopiche)

1. Il comune provvede in via obbligatoria alle attività necroscopiche, in forma singola o associata, direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero, con criteri di turnazione, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre nei seguenti casi:

a) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero sia la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Ai fini della presente disposizione, per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

b) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelevamento e al trasporto di una salma o di un cadavere presso un deposito di osservazione, un obitorio o un servizio mortuario del servizio sanitario regionale.

2. Il servizio sanitario regionale provvede ai servizi necroscopici per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio e il servizio mortuario sanitario nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento.
3. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che non devono essere riconducibili in alcun modo a un'impresa esercente l'attività funebre.

Art. 17.
(Cause ostative, vigilanza e sanzioni)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico e a tutto il personale dipendente dell'impresa, anche di nuova assunzione.
3. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai comuni e dalle ASL esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.
4. I comuni e le ASL vigilano e controllano l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento.
5. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi da 6 a 9.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, le sanzioni di cui al comma 6 del presente articolo sono duplicate.
8. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, le sanzioni amministrative previste al comma 6 del presente articolo sono triplicate.
9. In caso di recidiva, per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 12 si applica la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di reiterazione può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

Capo I
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
CIMITERIALI

Art. 18.
(Competenze e funzioni delle regioni e dei comuni)

1. Le regioni prevedono incentivi al fine di conseguire l'approvazione di piani generali dei cimiteri e dei crematori a livello di macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali. Di tali aree fanno parte gli enti locali che scelgono di beneficiare degli strumenti incentivanti di cui al primo periodo.
2. Gli enti locali ai sensi del comma 1 individuano l'ente capofila e, secondo la modalità associativa prevista dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuano i cimiteri e i crematori esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa dell'Unione europea. I comuni di cui al secondo periodo del comma 1 approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al medesimo comma 1.
3. Le regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, in conformità alla norma UNI EN 15017:2019, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.
4. I comuni, sulla base del piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite le ASL competenti per territorio, approvano i piani regolatori cimiteriali.
5. I comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa dell'Unione europea.
6. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali istituzionali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1 del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.
7. Il comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento dei servizi cimiteriali nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione nel rispetto della normativa vigente.

8. I resti mortali dei Caduti sono esentati dai turni di rotazione delle esumazioni e ad essi è garantita la sepoltura perpetua.
9. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri, fatta eccezione per quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale e per i cimiteri monumentali o di rilevanza storica. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.
10. Il comune istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini.
11. Il comune accerta la sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile.
12. Il comune gestisce le modalità di subentro nella concessione di sepolture private.

Art. 19.
(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

1. Il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «piano generale», è predisposto e approvato dai comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, di cui all'articolo 18 tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.
2. Nella predisposizione del piano generale, i comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, di cui all'articolo 18 tengono altresì conto dei seguenti fattori:

a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale;

b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e dei relativi fabbisogni;

d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate o mediante nuove costruzioni con loculi stagni o aerati;

e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) necessità di abbattimento delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e miglioramento della sicurezza dei visitatori;

g) individuazione dei livelli ottimali del servizio sollecitando i comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti;

h) realizzazione di cimiteri per animali di affezione.

3. Il piano generale ha la durata minima di venti anni e massima di quaranta anni ed è oggetto di revisione ogni dieci anni.
4. I comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extracomunali o interprovinciali, di cui all'articolo 18 svolgono altresì le seguenti funzioni:

a) definizione della carta dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;

b) promozione di iniziative di catalogazione e di valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, previa intesa con gli enti competenti.

Art. 20.
(Piani regolatori cimiteriali)

1. I comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il piano regolatore cimiteriale e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.
2. Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere rivisto se il comune rileva scostamenti che possano influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.
3. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e del piano generale.
4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna o aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi stagni o aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche come definite dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e di favorire la sicurezza dei visitatori.

5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano generale dei cimiteri. I comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari, ossari, spazi preposti per la dispersione delle ceneri e per l'inumazione delle urne contenenti le ceneri.
6. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate fino al 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente. Si tiene altresì conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 6.

Art. 21.
(Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri)

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai comuni, anche in associazione tra loro, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20.
2. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il comune, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza dal centro abitato almeno pari a 50 metri.
5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.
6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dai comuni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

Art. 22.
(Disposizioni in materia di sepolture)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 21 e al comma 2 del presente articolo, sono vietate le sepolture effettuate in un luogo diverso dal cimitero.
2. Il comune sentita l'ASL territorialmente competente, qualora concorrano giustificati motivi può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
3. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del definito per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.
4. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è posto a carico del comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal comune o dal gestore del cimitero.
5. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 5, e all'articolo 24, comma 1, i titolari di concessioni relative ai manufatti o ai terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate tali concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla tumulazione, all'estumulazione, all'esumazione straordinaria, alla traslazione di defunti.
6. È libera scelta degli aventi titolo, nel rispetto dei regolamenti comunali in vigore, la scelta del soggetto a cui affidare l'installazione e la manutenzione di monumenti o di lapidi.
7. Se le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s).

Art. 23.
(Tumulazione aerata)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, sono autorizzate la costruzione ex novo di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.
2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.
3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno duraturo nel tempo che impedisca l'aerazione del cadavere e all'interno del feretro devono essere utilizzati prodotti enzimatici al fine di favorire la scheletrizzazione.
4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi sia i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
6. Il loculo aerato deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Art. 24.
(Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)

1. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è competenza dei comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa dell'Unione europea.
2. I soggetti affidatari, pubblici o privati, dei cimiteri, sono tenuti a dimostrare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria mediante la sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.
3. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q), è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre.
4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.
5. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.
6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati.
7. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente definendo le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento.
8. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'ASL territorialmente competente.
9. Gli addetti cimiteriali pubblici e privati devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalle regioni.

Art. 25.
(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.
2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.
3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.
4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.
5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 26.
(Servizio di illuminazione elettrica votiva)

1. Per «illuminazione elettrica votiva» si intende l'erogazione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe e delle altre sepolture, comprese le attività di fatturazione, riscossione, recupero dei crediti e rendicontazione, nonché le attività di allaccio e distacco, le relazioni di natura commerciale e di assistenza con gli utenti, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti nonché la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre 2021 l'Istituto nazionale di statistica aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, determinando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.
2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Il comune è tenuto a verificare la proprietà degli impianti entro la data di cessazione del contratto di concessione ed eventualmente a procedere al riscatto oneroso degli stessi, al termine della concessione, qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.
4. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.
5. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Capo II
DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 27.
(Princìpi fondamentali in materia di cremazione)

1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.

Art. 28.
(Manifestazione di volontà del defunto)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un'associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale di stato civile, è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o dall'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.
4. L'affidamento personale delle ceneri deve essere autorizzato dal competente ufficio del comune ove è avvenuto il decesso o del comune in cui si trova il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.
5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).
6. Le autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento, nonché le relative dichiarazioni di volontà di cui al comma 2 sono esenti da bollo e da diritti comunali.

Art. 29.
(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell'articolo 22, comma 2. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri.
2. La dispersione delle ceneri è consentita solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
3. La dispersione delle ceneri in natura è libera, avviene all'aperto ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
6. In caso di affidamento personale, il comune che rilascia l'autorizzazione, annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 del presente articolo e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta facendosi carico dei relativi oneri.
7. È data facoltà ai familiari o aventi titolo, all'atto della richiesta di affido come prevista dall'articolo 28, comma 4, di richiedere una porzione simbolica di ceneri prima che venga eseguito l'atto di sigillatura dell'urna.
8. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.
9. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.
10. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il comune deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui è avvenuta la morte e la data di cremazione.

Art. 30.
(Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 31.
(Modalità di cremazione e garanzie)

1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.
2. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e successivamente questa è sigillata, salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 7.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori di forni crematori, pubblici o privati, devono dotarsi di un sistema di tracciabilità dotato delle seguenti caratteristiche:

a) il dispositivo di tracciamento deve essere immediatamente applicato al contenitore per il quale è prevista la cremazione al momento del ricevimento nella struttura del crematorio e all'urna nella quale verranno riposte le ceneri conseguenti la cremazione al fine di certificare l'effettiva corrispondenza tra lo stesso e i contenitori su cui è stato applicato;

b) unitamente all'urna contenente le ceneri, deve essere consegnato agli aventi diritto, un certificato di tracciabilità che attesti le tempistiche, le modalità e la corretta esecuzione della cremazione in ogni suo passaggio.

TITOLO V
IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 32.
(Cimiteri per animali di affezione e servizi di cremazione)

1. I cimiteri per animali possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati e non hanno carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.
2. I cimiteri per animali di affezione sono realizzanti tenendo conto degli strumenti di pianificazione previsti dagli articoli 19 e 20.
3. Il trasporto delle spoglie degli animali di affezione disposto dai proprietari è eseguito anche su autoveicoli dell'utente, purché contenute in idonei contenitori, con corretta documentazione di accompagnamento e d'identificazione, costituita da un certificato medico veterinario che ne autorizzi il trasporto ed escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica, e in ottemperanza alle linee guida del Ministero della salute per l'applicazione del regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
4. La realizzazione delle strutture destinate alla cremazione delle spoglie degli animali di affezione è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario pubblico e dei servizi competenti in materia ambientale. In caso di espressa richiesta dei proprietari dell'animale di affezione, i gestori di tali strutture devono garantire la restituzione delle ceneri del loro animale previa esecuzione di cremazione della singola spoglia. Se non richieste dal proprietario le ceneri devono essere smaltite, ai sensi della disciplina vigente, dal responsabile dell'impianto di incenerimento.
5. È vietato lo smaltimento delle spoglie di animali di affezione mediante sotterramento in terreni pubblici o privati ad eccezione del seppellimento dell'animale di affezione padronale in un terreno di proprietà dello stesso proprietario dell'animale, o di un suo familiare, indicato nella comunicazione di decesso dell'animale. Per il seppellimento è richiesta una certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
6. È consentita l'inumazione o la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione, riposte in apposita urna, nella sepoltura del proprietario, previa espressa richiesta dei familiari o aventi titolo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

Art. 33.
(Disposizioni di adeguamento)

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee di indirizzo cui le regioni si attengono per il recepimento delle disposizioni della presente legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili.
2. Nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei decreti emanati ai sensi della medesima legge, le regioni e i comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

Art. 34.
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 228, 337, 338, 339, 340, 341 e 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.

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Tabella 1
(Articolo 9, comma 1, lettere b) e d))

Funerali per anno

Mezzi funebri

Necrofori

Direttore tecnico

da 1 a 300

1

4

1

da 301 a 1.000

3

6

1

oltre 1.000

4

12

1

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