PDL 1220

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1220

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PELLICINI, MASCHIO, VARCHI, ALMICI, COMBA, COPPO, DE CORATO, DI MAGGIO, GIOVINE, LA SALANDRA, MAERNA, MALAGOLA, MALAGUTI, MASCARETTI, FABRIZIO ROSSI, SCHIANO DI VISCONTI, TREMAGLIA

Modifica all'articolo 100 del codice di procedura penale, concernente l'ufficio del difensore delle altre parti private

Presentata il 12 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nel nostro ordinamento giuridico penale la difesa tecnica è un diritto di rango costituzionale riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24 della Costituzione.
Il diritto di difesa è inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti.
Da ciò si desume che la ratio della difesa tecnica si identifica nell'esigenza di assicurare un'assistenza difensiva «informata», in relazione all'indefettibile e insostituibile ruolo che in ogni fase processuale è assegnato all'iniziativa delle parti.
Tale principio generale trova specifica declinazione negli articoli 96, 97 e 100 del codice di procedura penale che, rispettivamente, disciplinano l'obbligo per l'imputato, la persona offesa e le parti private di essere necessariamente assistite in giudizio.
Non opera, invece, analoga disposizione nel processo civile, nel quale il legislatore, con l'articolo 86 del codice di procedura civile, ha voluto riconoscere la superfluità dell'intermediazione di un difensore tutte le volte in cui la parte o la persona che la rappresenta o l'assiste possieda le attitudini tecniche e le necessarie qualifiche.
Da ciò emerge un vuoto normativo laddove alla parte civile costituita in giudizio nel procedimento penale ovvero a colui che la rappresenta o la assiste, in possesso delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore, non è riconosciuto il diritto di svolgere attività processuale senza ricorrere alla nomina di un difensore.
Nel sistema penale italiano non è perciò consentita l'autodifesa neppure qualora la parte civile o la persona che la rappresenta o assiste sia un soggetto abilitato all'esercizio della professione forense.
In tal senso, l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di colmare tale vuoto normativo, riconoscendo alla parte civile costituita in giudizio nel procedimento penale ovvero a colui che la rappresenta o la assista, in possesso delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore, di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
L'effettività del diritto di difesa non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase processuale; anzi la modulabilità delle forme e dei contenuti in cui si articola il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o delle varie fasi processuali è legittima espressione della discrezionalità legislativa.
Tale considerazione prende le mosse tenuto conto di quanto affermato nei precedenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.
Del resto, la stessa Corte, non precisando le condizioni di esercizio del diritto di difesa, ha lasciato agli Stati contraenti, come dalla stessa chiarito, la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, integrativo dei requisiti di un equo processo.
Nella prospettiva convenzionale trova riscontro quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 14411 del 2020, laddove ha affermato il principio secondo cui non soltanto non v'è alcuna norma che preveda un'eccezione all'anzidetta regola generale di sistema, ma addirittura quest'ultima è ex professo affermata. Ed, infatti, mentre nel processo civile, quando la parte riveste la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, essa può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, un'analoga previsione non è stata inserita nel codice di procedura penale; ciò conformemente a quanto già affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella «sentenza Inzerillo» del 2007, in occasione della quale è stata ribadita la natura di regola generale della difesa tecnica nel processo penale e, quindi, la necessità, per potervi derogare, di una disposizione specifica.
È certamente vero che, riguardo alla posizione dell'imputato, la scelta della normativa interna, allo scopo di assicurare una corretta amministrazione della giustizia, ha ritenuto di escludere un diretto coinvolgimento autodifensivo dell'imputato. In questo caso, le motivazioni sono facilmente intuibili e connesse alla tutela della serenità, dell'equilibrio, dell'obiettività del dialogo processuale, nonché dell'immaginabile coinvolgimento emotivo dell'interessato, dovuto agli interessi coinvolti nel giudizio penale.
Soluzione legislativa che, invece, non può essere condivisa, né tanto meno imposta, con riferimento alla trattazione processuale di interessi di natura diversa da quelli relativa alla difesa dell'imputato, anche se sono coinvolti nel processo penale. Tanto che esistono già orientamenti che hanno derogato alla regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale.
Se è certamente più confacente allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia la scelta normativa interna di escludere un diretto coinvolgimento autodifensivo dell'imputato, una conforme soluzione legislativa non può ritenersi imposta con riferimento alla trattazione processuale di interessi, pur coinvolti dal processo penale, d'indole diversa da quella relativa alla difesa dall'imputazione criminale.
La necessità di un intervento legislativo derogativo alla necessità della rappresentanza tecnica nel processo penale si appalesa, ad esempio, per il curatore speciale del minore, nominato ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura penale, che nella prassi ormai consolidata dei tribunali italiani viene nominato tra gli avvocati, iscritti nell'apposito elenco istituito presso gli ordini forensi, in quanto professionisti preparati e qualificati a ricoprire il suddetto ruolo a fronte delle specifiche competenze richieste.
La necessità che il curatore speciale del minore sia un avvocato è sottolineata dall'articolo 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996, che espressamente recita «Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori della responsabilità genitoriali si vedano privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore».
Lo stesso Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nelle «Linee guida per una giustizia a misura del minore» del 17 novembre 2010, ha sottolineato la necessità e il diritto dei minori di essere rappresentati da un avvocato in nome proprio, nei procedimenti in cui vi potrebbe essere un conflitto di interessi tra il minore e i genitori o altre parti coinvolte.
Sempre il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europea sottolinea come, nell'ottica di una giustizia a misura del minore durante il procedimento giudiziario, gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi in cui adulti designati siano in grado di agire per conto del minore.
Ebbene è del tutto evidente come far rivestire all'avvocato il ruolo di curatore speciale del minore, riunendo sia la funzione di avvocato del minore, sia di curatore speciale, possa consentire al minore di avere un unico referente specializzato in grado di informarlo, di ascoltarlo, di recepire la sua opinione per poterlo rappresentare e tutelare nel migliore dei modi. Principio che deve valere non solo per il procedimento civile, laddove già esiste una specifica norma che consente all'avvocato, curatore speciale del minore, di essere anche l'avvocato del minore, ma ancor più nel procedimento penale, dal momento che, come è stato sottolineato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 10546 del 2014, con la costituzione di parte civile sono coinvolti interessi di natura diversa dalla difesa dall'imputazione criminale. Più precisamente interessi il cui richiamato è prettamente di natura civilistica.
Ciò è ancor più evidente oggi laddove la stessa «riforma Cartabia» del processo penale, con la modifica dell'articolo 78 del codice di procedura penale, riguardante le formalità relative alla costituzione di parte civile, ha espressamente richiesto che l'atto di costituzione di parte civile deve, a pena di inammissibilità, contenere «l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili» (articolo 78, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale), così sottolineando come la causa petendi dell'atto di costituzione di parte civile debba avere requisiti non dissimili alla causa petendi proposta in sede civile, che, come ben noto, oltre al risarcimento del danno, deve anche dar conto del rapporto esistente tra il danno lamentato ed il comportamento attribuito al suo autore.
In conclusione, la presente proposta di legge propone una modifica all'articolo 100 del codice di procedura penale attraverso l'introduzione, dopo il comma 1, di un comma 1-bis che preveda la possibilità, per la parte civile o per la persona che la rappresenta o assiste, di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore qualora sia munita delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 100 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se la parte civile o la persona che la rappresenta o la assiste ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, essa può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore».

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