PDL 1219

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1219

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE MARIA

Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente l'elevazione della pena per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità

Presentata il 12 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! — La corte d'appello di Venezia nel maggio 2016 ha affermato che il combinato disposto delle modifiche legislative e delle abrogazioni costituzionali concernenti l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ha creato un reato autonomo, che è cosa diversa dalla semplice trasformazione formale dell'attenuante prevista dal comma 5 del medesimo articolo 73, nella formulazione precedente all'ultima riforma operata dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79. Il previgente comma 5 stabiliva un trattamento sanzionatorio più mite qualora i fatti contemplati nello stesso articolo fossero da considerare di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Era, altresì, stabilita una diversa misura della riduzione della sanzione edittale a seconda che le condotte avessero ad oggetto droghe leggere o droghe pesanti. Secondo l'opinione prevalente, tale previgente formulazione delineava una circostanza attenuante ad effetto speciale, come tale soggetta al regime del bilanciamento ex articolo 69 del codice penale. A seguito della modifica operata dal citato decreto-legge n. 36 del 2014, il testo vigente del citato comma 5 dell'articolo 73 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329». La ratio della norma è ravvisata nell'esigenza di temperare il rigore sanzionatorio cui sono soggette tutte le condotte previste dall'articolo 73 in relazione a fatti connotati da una ridotta dimensione offensiva, così delineando una via di mezzo tra le situazioni di cui agli articoli 75 e 76, sanzionate in via amministrativa, e quelle di cui all'articolo 73, sanzionate più gravemente come delitti. Dalla lettura dell'attuale comma 5 si potrebbe, prima facie, ritenere immutata la sua natura di circostanza attenuante, sebbene ad oggi estesa indistintamente tanto alle condotte aventi ad oggetto le droghe leggere, tanto a quelle aventi ad oggetto le droghe pesanti. Tuttavia, emerge evidente l'intento del legislatore di dare vita a un autonomo titolo di reato. Basti aver riguardo alla clausola di riserva contenuta nell'incipit della norma («Salvo che il fatto costituisca più grave reato») e alla nuova formulazione letterale, laddove in luogo dell'espressione «si applicano le pene» si utilizza l'espressione «è punito». La qualificazione della fattispecie come ipotesi autonoma di reato comporta notevoli conseguenze pratiche: a tacere della sua sottrazione al giudizio di bilanciamento, basti pensare ai termini di prescrizione del reato, ora fortemente ridotti, e all'inapplicabilità della custodia cautelare in carcere. Risulta dunque acclarata la natura non circostanziale (circostanza ad effetto speciale) della fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73, che diviene una fattispecie autonoma di reato, estranea dunque, come sopra rilevato, al giudizio di bilanciamento. L'attuale pena edittale, infatti, consente al giudice di applicare come pena massima solo la misura cautelare degli arresti domiciliari: molto spesso, però, si è avuto modo di apprezzare che la maggior parte dei cosiddetti «piccoli spacciatori» che operano nelle strade sono persone senza fissa dimora, con la conseguenza che le misure comminabili dal giudice sono misure decisamente più blande, come l'obbligo di firma o il divieto o l'obbligo di dimora. Purtroppo, in questi casi tali misure sono spessissimo violate e la procedura di aggravamento, cioè la sostituzione delle misure cautelari in seguito alla trasgressione della misura inizialmente applicata, non appare di semplice e veloce applicazione. Il risultato è che i piccoli spacciatori rimangono sostanzialmente liberi, la cittadinanza non avverte una sufficiente tutela e l'allarme sociale cresce. La presente proposta di legge interviene per aumentare la pena detentiva prevista per la fattispecie di cui al citato articolo 73 al fine di dare la possibilità al giudice di valutare opportunamente l'applicazione della custodia cautelare in carcere, attualmente preclusa dall'entità della pena edittale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

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