PDL 1216

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1216

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BARBAGALLO, BRAGA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella e sul terrorismo mafioso negli anni dal 1970 al 1993

Presentata l'8 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella e sulla stagione del terrorismo mafioso dal 1970 al 1993 è una iniziativa di speciale importanza per l'affermazione del «diritto alla verità» che le Corti internazionali, e in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo, hanno attribuito non solo alle vittime e ai loro familiari, ma anche all'intera comunità, rispetto a quei fenomeni criminali che hanno determinato gravissime violazioni dei diritti fondamentali.
L'istituzione della Commissione di inchiesta può, quindi, rappresentare un forte segnale dell'impegno congiunto di tutte le istituzioni per dare piena attuazione al «diritto alla verità», nella sua dimensione individuale e collettiva.
Questa iniziativa parlamentare può divenire un modello di grande significato anche per molti altri Paesi, uniti dall'impegno di far luce sulle pagine più drammatiche della propria storia per costruire il proprio futuro nel segno della libertà e della democrazia. Le Nazioni Unite ogni anno celebrano, il 24 marzo, la Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime. L'istituzione della Commissione di inchiesta sulla fase storica del «terrorismo mafioso» è sicuramente il modo migliore per sviluppare nel nostro Paese i princìpi che ispirano le più rilevanti linee-guida dell'azione della comunità internazionale in questa direzione.
Il tema del «terrorismo mafioso» assume un valore fortemente emblematico per una pluralità di ragioni.
Si tratta di una espressione coniata da Pio La Torre, il quale già nel 1966 aveva parlato di «un sistema di potere poggiato sul terrorismo mafioso» e aveva ribadito con forza tale concetto nell'immediatezza degli omicidi di Cesare Terranova e Piersanti Mattarella, con i quali aveva stabilito un forte legame di stima e collaborazione. Egli stesso sarebbe poi caduto vittima della stessa strategia criminale, dopo avere dato avvio alla iniziativa legislativa volta a introdurre nel nostro Paese una normativa antimafia che oggi è vista come un grande modello di riferimento a livello internazionale.
La presenza dei metodi e delle finalità del terrorismo nei più gravi episodi di stragi e omicidi di rappresentanti delle istituzioni realizzati da «Cosa nostra» nel periodo dal 1970 al 1993 ha trovato un preciso riscontro nelle sentenze passate in giudicato che hanno accertato le responsabilità di numerosi esponenti mafiosi per l'uccisione di Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, i loro agenti di scorta e le vittime degli attentati realizzati nel 1993 a Firenze, Milano e Roma.
Negli ultimi anni, grazie ad alcune nuove pronunce giurisdizionali, tutta questa fase storica sta formando oggetto di una approfondita rilettura, che mette in luce i collegamenti tra una serie di eventi verificatisi in quegli anni.
In questa direzione si è mossa la sentenza pronunziata il 9 gennaio 2020 dalla Corte di Assise di Bologna, che ha condannato alla pena dell'ergastolo Gilberto Cavallini per avere agevolato, sul piano logistico e organizzativo, l'esecuzione della strage di Bologna da parte di Giusva Fioravanti e altri estremisti di destra.
Uno dei più importanti capitoli di quest'ultima sentenza è dedicato all'omicidio di Piersanti Mattarella e si pone in strettissima continuità con l'impostazione seguita da Giovanni Falcone che, non a caso, aveva sottolineato, già nella sua audizione del 3 novembre 1988 davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, come per molti aspetti tale episodio delittuoso presentasse una materia coincidente con quella della strage di Bologna.
L'esigenza di compiere un'accurata ricostruzione del contesto politico, sociale e criminale in cui si colloca la strage del 2 agosto 1980 ha condotto i giudici di Bologna ad analizzare in profondità un delitto, come l'uccisione del Presidente della Regione Siciliana, che venne commesso a pochi mesi di distanza ed appare non solo come un omicidio di mafia, ma anche come un omicidio politico, maturato in un contesto che «comprendeva convergenze operative tra mafia e “antistato”».
Dopo avere premesso che l'eliminazione di Piersanti Mattarella era nell'interesse comune di tutte le famiglie mafiose a causa della politica da lui perseguita di rinnovata trasparenza nell'assegnazione degli appalti e nella gestione della cosa pubblica, la nuova sentenza pone in risalto come il ricorso a killer estranei a «Cosa nostra» avrebbe aperto la strada a concrete collaborazioni con l'antistato: «l'ulteriore integrazione di settori della criminalità eversiva con l'ambiente politico-mafioso avrebbe fatto comodo ad entrambe le parti, che così divenivano sempre più funzionali l'una all'altra».
Particolarmente incisiva è un'altra considerazione contenuta nella recente sentenza sulla strage di Bologna e cioè che quella sull'omicidio di Piersanti Mattarella fu l'ultima indagine di rilievo condotta da Giovanni Falcone, il quale poco dopo venne delegittimato e quindi fu, a sua volta, ucciso.
In effetti, una analisi approfondita degli eventi successivi lascia intravedere una inquietante continuità tra l'uccisione del Presidente della regione, che aveva tracciato una prospettiva nuova per la Sicilia nel contesto nazionale ed europeo, e quella del magistrato che aveva mutato profondamente la considerazione della giustizia italiana nell'ambito internazionale, aprendo un nuovo orizzonte alla lotta contro la criminalità organizzata.
A distanza di alcuni decenni si ha la netta percezione di poter dare una rilettura complessiva, capace di cogliere quei nessi che sfuggono ad una considerazione isolata dei singoli episodi. I tempi sembrano oggi maturi per una ricostruzione approfondita di una delle fasi più drammatiche della storia del nostro Paese.
Per raggiungere questo risultato, l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta può essere davvero fondamentale, consentendo la formazione di una memoria storica.
È fuori dubbio, inoltre, che la Commissione parlamentare possa assumere un significato davvero speciale per Palermo, una città che negli ultimi decenni ha trasformato il dolore in speranza e ha ricostruito la propria identità sulla base delle idee e del coraggio di quelle persone che la mafia ha voluto uccidere e che oggi, invece, sono più vive che mai.
Per tali motivi chiediamo una rapida approvazione della proposta di legge e una tempestiva operatività della Commissione di inchiesta.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione, durata e
compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella e sul terrorismo mafioso negli anni dal 1970 al 1993, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale il contesto in cui sono maturati l'omicidio di Piersanti Mattarella e la stagione del terrorismo mafioso nel periodo compreso tra il 1970 e il 1993;

b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti il delitto e il terrorismo mafioso di cui alla lettera a);

c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte che possano avere costituito ostacolo o ritardo o ragione di allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche mediante la raccolta di nuove prove che siano utili alla ricostruzione del delitto e della stagione del terrorismo mafioso di cui alla lettera a);

d) chiarire, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze abbiano ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità e contribuire alla ricostruzione dei fatti complessi accaduti in relazione alle situazioni di cui alla lettera a);

e) individuare eventuali connivenze tra gli autori dell'omicidio Mattarella, il terrorismo mafioso e la criminalità organizzata;

f) svolgere indagini e approfondimenti in merito a eventuali nuovi elementi idonei a integrare le risultanze delle indagini giudiziarie finora svolte su reati che possano essere collegati all'omicidio Mattarella e alla stagione del terrorismo mafioso.

3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogni qualvolta lo ritenga necessario, la Commissione presenta una relazione alle Camere. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, quarto periodo.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
8. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
10. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più comitati, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.
(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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